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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 48973/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, conferma la condanna del prevenuto in ordine ai reati di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 1, d.P.R. n.309/90, dichiarando l'assoluzione per non aver commesso il fatto in relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rideterrninando la pena in anni quattro, mesi uno, di reclusione ed euro 23.000 di multa, è manifestamente infondato.

2. Il ricorso poggia su tre profili di censura: con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione probatoria dell'affermata penale responsabilità; in secondo luogo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla corretta applicazione dei criteri di valutazione degli elementi indiziari da cui poter ricavare la prova della partecipazione del ricorrente a titolo di concorso; con il terzo motivo, infine, si deduce vizio motivazionale e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante invocata ex art. 114 cod. pen. 3.

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Quanto alla dedotta carente motivazione sotto il profilo della penale responsabilità e della partecipazione concorsuale del prevenuto, i giudici di appello e del merito hanno ricostruito, in modo coerente e articolato, gli elementi indiziari da cui poter logicamente evincere la penale responsabilità dell'odierno ricorrente a titolo di concorrente nel reato.

In particolare, in primo luogo le intercettazioni telefoniche ed ambientali attivate, poi confermate dalle dichiarazioni testimoniali degli operanti che hanno effettuato il servizio, hanno consentito ai giudici di merito di acclarare sia la persistenza di contatti con gli altri correi sia la penale responsabilità del prevenuto.

Attraverso l'ampio compendio probatorio, costituito da inl:ercettazioni acquisite e dalle dichiarazioni testimoniali, i giudici territoriali hanno logicamente ricostruito i fatti ascritti al prevenuto, il quale ha fornito un apporto causale non irrilevante nell'attività di spaccio (cfr. p.7- 8): per tali ragioni, anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, giacché dalle captazioni ambientali emerge la circostanza che il prevenuto monitorasse gli spostamenti del suo concorrente, al fine di evitare i controlli delle forze dell'ordine e che, in una specifica occasione, ha consentito al correo di cambiare strada sì da schivare i controlli. 3.1 Del pari manifestamente infondato è il terzo profilo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.: i giudici territoriali hanno correttamente valorizzato la circostanza per cui il prevenuto anticipasse gli spostamenti del correo consentendo loro, in una specifica occasione, di cambiare strada in tempo per evitare i controlli delle forze dell'ordine.

Si tratta di un elemento sintomatico della non minima importanza del contributo offerto dal ricorrente, ostativo, dunque, al riconoscimento dell'attenuante richiesta, avendo il contributo causale dell'imputato un rilievo non marginale, come evidenziato dalla Corte territoriale (p.9).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia la ricorrente propone una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, conferma la condanna del prevenuto in ordine ai reati di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 1, d.P.R. n.309/90, dichiarando l'assoluzione per non aver commesso il fatto in relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rideterrninando la pena in anni quattro, mesi uno, di reclusione ed euro 23.000 di multa, è manifestamente infondato. 2. Il ricorso poggia su tre profili di censura: con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione probatoria dell'affermata penale responsabilità; in secondo luogo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla corretta applicazione dei criteri di valutazione degli elementi indiziari da cui poter ricavare la prova della partecipazione del ricorrente a titolo di concorso; con il terzo motivo, infine, si deduce vizio motivazionale e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante invocata ex art. 114 cod. pen. 3. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Quanto alla dedotta carente motivazione sotto il profilo della penale responsabilità e della partecipazione concorsuale del prevenuto, i giudici di appello e del merito hanno ricostruito, in modo coerente e articolato, gli elementi indiziari da cui poter logicamente evincere la penale responsabilità dell'odierno ricorrente a titolo di concorrente nel reato. In particolare, in primo luogo le intercettazioni telefoniche ed ambientali attivate, poi confermate dalle dichiarazioni testimoniali degli operanti che hanno effettuato il servizio, hanno consentito ai giudici di merito di acclarare sia la persistenza di contatti con gli altri correi sia la penale responsabilità del prevenuto. Attraverso l'ampio compendio probatorio, costituito da inl:ercettazioni acquisite e dalle dichiarazioni testimoniali, i giudici territoriali hanno logicamente ricostruito i fatti ascritti al prevenuto, il quale ha fornito un apporto causale non irrilevante nell'attività di spaccio (cfr. p.7- 8): per tali ragioni, anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, giacché dalle captazioni ambientali emerge la circostanza che il prevenuto monitorasse gli spostamenti del suo concorrente, al fine di evitare i controlli delle forze dell'ordine e che, in una specifica occasione, ha consentito al correo di cambiare strada sì da schivare i controlli. 3.1 Del pari manifestamente infondato è il terzo profilo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.: i giudici territoriali hanno correttamente valorizzato la circostanza per cui il prevenuto anticipasse gli spostamenti del correo consentendo loro, in una specifica occasione, di cambiare strada in tempo per evitare i controlli delle forze dell'ordine. Si tratta di un elemento sintomatico della non minima importanza del contributo offerto dal ricorrente, ostativo, dunque, al riconoscimento dell'attenuante richiesta, avendo il contributo causale dell'imputato un rilievo non marginale, come evidenziato dalla Corte territoriale (p.9). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia la ricorrente propone una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere
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