CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2024
Cassazione n. 05727/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 4. Con atto depositato in data 14 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in 9/7/2024, aveva confermato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento delle argomentazioni della difesa volte ad escludere l'aggravante dell'uso dell'arma da parte dell'imputato Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto solo in data 14/10/2024, quando la sentenza impugnata era divenuta ormai irrevocabile: il termine di trenta giorni per l'impugnazione, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 585 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., e decorrente dal 24/7/2024, ai sensi del secondo comma, lett. c), dello stesso articolo, in considerazione della sospensione dei termini per il periodo feriale scadeva infatti il giorno 23/9/2024. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. 2 La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 novembre 2024 L'esten