CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 21680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 novembre 2020, la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa dal Tribunale in sede in data 9.7.2018, con la quale il predetto imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975 e, conseguentemente, era stato condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi tre di arresto. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia del Matina, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 546, 581, 591 cod. proc. pen. 62-bis e 133 cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali penali stabilite a pena di nullità e per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui vi è contrasto tra dispositivo e motivazione, nonché per inosservanza di norme penali e processuali penali e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi di appello". [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOz 1 Posto che la sentenza impugnata non è affetta dal denunciato vizio, in quanto - come risulta dalla consultazione degli atti - il dispositivo letto in udienza si riferisce all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e l'indicazione del nominativo di altra persona ([OSCURATO:PERSONA]) in quello riportato in calce alla motivazione successivamente redatta è, all'evidenza, frutto di un mero errore materiale, che non ha determinato alcuna nullità dell'atto stesso, osserva preliminarmente la Corte che il reato oggetto del presente scrutinio è allo stato prescritto (data prescrizione 4 marzo 2021). Ciò posto, rilevato che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e t obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle decisioni di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen. Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT