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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37679/2025

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Cancelleria SENTENZA Oggi, 19 NOV. 2025 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pg) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] bio avverso la sentenza del 7/4/2025 del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Perugia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 29-quaterdecies, comma 3, lett. a, (punto 3), e lett. b) (punti 1, 2, e 3), d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con due censure sovrapponibili - la manifesta illogicità della motivazione e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Riportata ampiamente l'attività istruttoria svolta nel giudizio, e richiamate le parti della sentenza oggetto di censura con riguardo alle condotte contestate, il ricorso evidenzia che il Giudice avrebbe disposto perizia, salvo poi discostarsene senza una effettiva motivazione: per quanto, infatti, sia di certo consentito al decidente non condividere le conclusioni del perito, ciò potrebbe tuttavia avvenire soltanto in forza di una motivazione del tutto adeguata, non già attraverso "opinabili abduzioni derivanti da incerte e generiche tesi ermeneutiche basate, a loro volta (...), su evidenti errori applicativi" (ossia su circostanze che il Giudice non avrebbe valutato affatto o avrebbe trascurato).

La radicale mancanza di una apprezzabile valutazione scientifica da parte del Tribunale, necessaria in presenza di conclusioni diverse da quelle sollecitate dal perito, imporrebbe, pertanto, l'annullamento della sentenza, per violazione di pacifici canoni ermeneutici, ampiamente riportati nell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, dà più che adeguato conto delle ragioni con le quali il Tribunale ha ritenuto di non condividere le conclusioni raggiunte dal perito quanto all'incarico ricevuto, concernente la valutazione dell'operato di ARPA Umbria, nonché di quelle formulate dal consulente tecnico della difesa.

La tesi che sostiene l'intero ricorso - secondo cui, in sintesi, la sentenza avrebbe superato gli esiti peritali con affermazioni apodittiche ed opinabili, peraltro "derivanti da incerte e generiche tesi ermeneutiche" - non può trovare, pertanto, alcun accoglimento.

4.1. A ciò si aggiunga, poi, che la censura mossa dal ricorrente quanto ai quattro punti oggetto di condanna emerge come del tutto generica, oltre che fondata su diradate considerazioni di merito, non consentite nel giudizio di legittimità.

4.1.1. In particolare, l'impugnazione: 1) quanto al punto n. 3 del capo A), si limita a riportare il contenuto della sentenza (pagg. 21, 22), concludendo che "nondimeno, i prefati Tensioattivi non risultavano, prima facie, presenti nel ciclo produttivo della Vetreria"; 2) quanto al punto n. 1 del capo B), ancora indicato il contenuto della sentenza, si limita ad affermare che il Tribunale si sarebbe così pronunciato "ignorando totalmente le corrette pratiche metodologiche indicate dal Perito"; 3) quanto al punto n. 2 del capo B), ancora precisato il contenuto della sentenza, sostiene - in punto di fatto - che "il Tribunale riteneva privo di fondamento quanto sostenuto dal Consulente della difesa, nonché dal Perito nominato d'Ufficio, a detta dei quali l'obbligo della ripetizione della caratterizzazione sussisterebbe solo al momento del conferimento del rifiuto e non sul rifiuto in stoccaggio non ancora smaltito"; 4) infine, quanto al punto n. 3 del capo B), nuovamente richiamata la motivazione del Tribunale, individua in questa un profilo di arbitrarietà (sul fatto che la società svolgerebbe il ruolo di produttore di rottame di vetro), oltre a riscontrare la mancata valutazione di un certificato "tipo" di conformità del rottame vetroso "End of Waste" relativo al 2019, oltre che di campionamenti effettuati da personale ARPA il 20/10/2020 su un certo rottame di vetro.

Argomenti di puro merito, dunque, preclusi in questa sede.

5. Nessuna effettiva e concreta censura, in punto di motivazione, è inoltre mossa alla sentenza con riguardo all'ampia parte in cui (pagg. 12-16) il Tribunale ha analiticamente riportato le più che congrue ragioni per le quali le conclusioni del perito sono state ritenute non meritevoli di accoglimento, sempre con riferimento ai medesimi episodi di reato contestati.

In ordine a ciascuno di essi, infatti, la sentenza ha individuato gli esiti dell'elaborato tecnico e li ha contestati, sviluppando - punto per punto - argomenti del tutto adeguati, approfonditi e risultanti dal materiale istruttorio acquisito, dunque non qualificabili di certo come affermazioni apodittiche.

5.1. L'assenza di ogni effettivo confronto con la motivazione della sentenza - si ribadisce, estremamente dettagliata ed approfondita - priva, dunque, il ricorso di un decisivo elemento costitutivo, così da imporne la dichiarazione di inammissibilità.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cancelleria SENTENZA Oggi, 19 NOV. 2025 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pg) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] bio avverso la sentenza del 7/4/2025 del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Perugia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 29-quaterdecies, comma 3, lett. a, (punto 3), e lett. b) (punti 1, 2, e 3), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con due censure sovrapponibili - la manifesta illogicità della motivazione e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Riportata ampiamente l'attività istruttoria svolta nel giudizio, e richiamate le parti della sentenza oggetto di censura con riguardo alle condotte contestate, il ricorso evidenzia che il Giudice avrebbe disposto perizia, salvo poi discostarsene senza una effettiva motivazione: per quanto, infatti, sia di certo consentito al decidente non condividere le conclusioni del perito, ciò potrebbe tuttavia avvenire soltanto in forza di una motivazione del tutto adeguata, non già attraverso "opinabili abduzioni derivanti da incerte e generiche tesi ermeneutiche basate, a loro volta (...), su evidenti errori applicativi" (ossia su circostanze che il Giudice non avrebbe valutato affatto o avrebbe trascurato). La radicale mancanza di una apprezzabile valutazione scientifica da parte del Tribunale, necessaria in presenza di conclusioni diverse da quelle sollecitate dal perito, imporrebbe, pertanto, l'annullamento della sentenza, per violazione di pacifici canoni ermeneutici, ampiamente riportati nell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, dà più che adeguato conto delle ragioni con le quali il Tribunale ha ritenuto di non condividere le conclusioni raggiunte dal perito quanto all'incarico ricevuto, concernente la valutazione dell'operato di ARPA Umbria, nonché di quelle formulate dal consulente tecnico della difesa. La tesi che sostiene l'intero ricorso - secondo cui, in sintesi, la sentenza avrebbe superato gli esiti peritali con affermazioni apodittiche ed opinabili, peraltro "derivanti da incerte e generiche tesi ermeneutiche" - non può trovare, pertanto, alcun accoglimento. 4.1. A ciò si aggiunga, poi, che la censura mossa dal ricorrente quanto ai quattro punti oggetto di condanna emerge come del tutto generica, oltre che fondata su diradate considerazioni di merito, non consentite nel giudizio di legittimità. 4.1.1. In particolare, l'impugnazione: 1) quanto al punto n. 3 del capo A), si limita a riportare il contenuto della sentenza (pagg. 21, 22), concludendo che "nondimeno, i prefati Tensioattivi non risultavano, prima facie, presenti nel ciclo produttivo della Vetreria"; 2) quanto al punto n. 1 del capo B), ancora indicato il contenuto della sentenza, si limita ad affermare che il Tribunale si sarebbe così pronunciato "ignorando totalmente le corrette pratiche metodologiche indicate dal Perito"; 3) quanto al punto n. 2 del capo B), ancora precisato il contenuto della sentenza, sostiene - in punto di fatto - che "il Tribunale riteneva privo di fondamento quanto sostenuto dal Consulente della difesa, nonché dal Perito nominato d'Ufficio, a detta dei quali l'obbligo della ripetizione della caratterizzazione sussisterebbe solo al momento del conferimento del rifiuto e non sul rifiuto in stoccaggio non ancora smaltito"; 4) infine, quanto al punto n. 3 del capo B), nuovamente richiamata la motivazione del Tribunale, individua in questa un profilo di arbitrarietà (sul fatto che la società svolgerebbe il ruolo di produttore di rottame di vetro), oltre a riscontrare la mancata valutazione di un certificato "tipo" di conformità del rottame vetroso "End of Waste" relativo al 2019, oltre che di campionamenti effettuati da personale ARPA il 20/10/2020 su un certo rottame di vetro. Argomenti di puro merito, dunque, preclusi in questa sede. 5. Nessuna effettiva e concreta censura, in punto di motivazione, è inoltre mossa alla sentenza con riguardo all'ampia parte in cui (pagg. 12-16) il Tribunale ha analiticamente riportato le più che congrue ragioni per le quali le conclusioni del perito sono state ritenute non meritevoli di accoglimento, sempre con riferimento ai medesimi episodi di reato contestati. In ordine a ciascuno di essi, infatti, la sentenza ha individuato gli esiti dell'elaborato tecnico e li ha contestati, sviluppando - punto per punto - argomenti del tutto adeguati, approfonditi e risultanti dal materiale istruttorio acquisito, dunque non qualificabili di certo come affermazioni apodittiche. 5.1. L'assenza di ogni effettivo confronto con la motivazione della sentenza - si ribadisce, estremamente dettagliata ed approfondita - priva, dunque, il ricorso di un decisivo elemento costitutivo, così da imporne la dichiarazione di inammissibilità. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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