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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 13425/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, per i reati di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 commi 2 e 4 del d.P.R. 309/1990 riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del citato d.P.R., deduce la violazione di legge con riferimento al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata che, pur rilevando come i fatti in contestazione erano stati riqualificati nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990, facendo riferimento al dato ponderale rinvenuto, ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della non ridotta offensività del fatto dimostrata dalle circostanze dell'azione connotata da organizzazione dell'attività, disponibilità di un locale, sistema di videosorveglianza onde prevenire gli interventi della p.g., (Cfr. pag. 3 della sentenza di appello), motivazione non specificatamente contestata dal ricorrente che si appunta sulla non abitualità della condotta che non è stato elemento valorizzato ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

Rilevato che pertantotctig il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, per i reati di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 commi 2 e 4 del d.P.R. 309/1990 riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del citato d.P.R., deduce la violazione di legge con riferimento al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata che, pur rilevando come i fatti in contestazione erano stati riqualificati nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990, facendo riferimento al dato ponderale rinvenuto, ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della non ridotta offensività del fatto dimostrata dalle circostanze dell'azione connotata da organizzazione dell'attività, disponibilità di un locale, sistema di videosorveglianza onde prevenire gli interventi della p.g., (Cfr. pag. 3 della sentenza di appello), motivazione non specificatamente contestata dal ricorrente che si appunta sulla non abitualità della condotta che non è stato elemento valorizzato ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. Rilevato che pertantotctig il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore I
Sentenza Cassazione n. 13425/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris