CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto larichiesta di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzatada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione di pena definitiva per il reato diomicidio aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. e per partecipazione associativa.2. Avverso detta ordinanza, XXXXXXXXXXXX propone ricorso per cassazione, amezzo del suo difensore, deducendo violazione degli artt. 146, 147 cod. pen. e 47-ter,comma 1-ter, l. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), nonché vizio di motivazione.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe concentrato la propria attenzione esclusivamentesul profilo inerente all’adeguatezza delle cure fornite in ambiente carcerario o mediante iricoveri ospedalieri, omettendo di valorizzare l’aspetto relativo alla violazione del senso diumanità e alle sofferenze aggiuntive determinate dallo stato detentivo.Nel caso che occupa, la situazione clinica del condannato supera i limiti di tollerabilitàche rendono la permanenza in carcere sopportabile, trattandosi di soggetto incapace dideambulare, con rischi pesanti di ricadute in una patologia tumorale già grave,insufficientemente assistito in ambiente carcerario.Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va, preliminarmente, osservato che: - la concessione della detenzione domiciliare, ildifferimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art.147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sonoistituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi allalegge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le penenon possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere allarieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute èun diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.); - quindi, a fronte di una richiesta didifferimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare pergrave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato,oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'internodell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o menocompatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso diumanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro voltasoggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e allapossibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamentefronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazionie le restrizioni ad essa apponibili; - il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento diinteressi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e didifesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzionepenale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui darela prevalenza; - di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorchésintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concretielementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che: - ai fini dell'accoglimento di un'istanza didifferimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, aisensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilitàassoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o lamalattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare laprestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare aldetenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso diumanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del17/05/2019, Nobile, Rv. 276413); - il giudice che, in presenza di dati o documentazioneclinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regimecarcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o didetenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendogli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798del 16/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276948); - la valutazione sull’incompatibilità tra ilregime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso comporta un giudizio nonsoltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’internodel circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico,che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto (Sez. 1, n. 30945 del05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; in senso conforme Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, CinàGaetano Vincenzo, Rv. 274879); - il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinviodell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sulpresupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerariofornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, conprecisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata(Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894).3. Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha fatto buongoverno di tali principi di diritto.Invero, detto Tribunale ha osservato, sulla scorta della documentazione sanitaria in attidi cui l’ultima relazione sanitaria aggiornata al 30 settembre 2025 (data di poco antecedentea quella dell’emissione del provvedimento in esame), come XXXXXXXXXXXX sia affetto dapatologie compiutamente diagnosticate, monitorate e curate in regime detentivo, che noncomportano un pericolo per la vita e non appaiono gravemente invalidanti. Ha rilevato, inparticolare, come la patologia oncologica (all’orofaringe di stadio III) da cui è stato affetto ilcondannato sia stata debitamente curata, senza che siano stati rilevati nuovi segni diripresa; e come l’attuale quadro clinico, comprensivo delle altre malattie che affliggono ilcondannato, risulti stabile e sia compatibile con il regime detentivo. E su tali basi, rilevata lapersuasività delle conclusioni dei medici della Casa di reclusione di Milano-Opera edell’[OSCURATO:PERSONA] di Milano, ha, quindi, ritenuto superfluo un ulterioreapprofondimento peritale. Osservando a tale riguardo che: - proprio dalla disamina degliinterventi medici, strumentali e chirurgici, nel provvedimento in esame richiamati, si ravvisauna situazione quantomeno di protratta stabilità del quadro clinico del paziente; - permane lacondizione di cachessia, la sofferenza derivante da dolorabilità diffuse, specie per ladifficoltà di alimentarsi per disfagia, ma con un quadro, tuttavia, attualmente in sensibilemiglioramento, come dimostra il fatto che il paziente sia in grado di alimentarsi con solidi eliquidi; - anche sul fronte della riferita astenia, si rileva analoga stabilità visto che il detenutoè in grado di alzarsi autonomamente dal letto e di deambulare; - attualmente presentacondizioni di salute che necessitano di controlli anche presso strutture esterne e vienemonitorato continuamente per le plurime patologie da cui risulta affetto e, in particolare, perl’anemia riscontrata (viene riferito peraltro un migliorato quadro ematico al 10 settembre2025 rispetto a quanto riscontrato prima del ricovero); - per le ragioni esposte le complessivecondizioni di salute non sono incompatibili, anche sotto il profilo della umanizzazione dellapena, con il regime detentivo, durante il quale il detenuto ha ricevuto e riceve tutte le cure dicui necessita; - nel bilanciamento tra il diritto alla salute di quest’ultimo con la suapericolosità sociale elevata, desumibile dalla gravità dei reati per cui è in esecuzione lapena, commessi in tempi recenti nell’ambito della criminalità organizzata da cui il soggettonon ha mostrato in alcun modo di aver preso le distanze, le condizioni di salute del detenuto,sebbene difficili, devono recedere di fronte alla pericolosità sociale del condannato.Diversamente da quanto infondatamente sostenuto nel ricorso, il Tribunale disorveglianza si fa carico della valutazione, nel caso in esame, del profilo di umanitànell’esecuzione della pena, tenendo conto dell’elevata assistenza medica garantita aldetenuto, sottoposto a costante monitoraggio presso strutture sanitarie di eccellenza delmilanese e a tutte le cure di cui necessita proprio per evitare un trattamento carcerariocontrario all’umanizzazione della pena e fonte di sofferenze aggiuntive rispetto a quelleordinariamente derivanti dallo stato di detenzione. Non senza valorizzare il carattererecessivo delle condizioni di salute rispetto alla spiccata pericolosità sociale.E ciò conformemente al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui in temadi differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice, per valutarel'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la naturainumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute delcondannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o incentri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nelcontesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'etàdel condannato e della pericolosità sociale dello stesso (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G.,Rv. 285760 - 01)4. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Va disposto l’oscuramento, concernendo il presente provvedimento le condizioni disalute del condannato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.