CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01497/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], c:n i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 323-bis cod. p)E n., 62 n.4 e 62 bis cod. pen., sono inammissibili per genericità, risultando meramente Dppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato infatti, che la Corte di appello ha puntualmente giustificato il -igetto delle richieste, attribuendo rilievo alla pluralità e serialità delle condotte di pecule to e truffa, all'entità degli importi sottratti ai privati e agli enti pubblici destinatari e alla reite azione del e condotte, all'intensità del dolo e ai precedenti penali, benché la recidiva non fcsse stata n concreto applicata (pag. 15 e 16) considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche I giudice Ji merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti c alle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritent.r: decisivi o comunque rilevanti, come nel caso di specie, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati ca tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3 n. 1913 dl 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :Dnseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurg tremila n favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] idente