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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 18140/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34054-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CESARINI, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -2- avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5651/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la condanna della convenuta alla consegna della documentazione contabile relativa al rapporto di agenzia, l’accertamento della legittimità del recesso operato dal medesimo contratto (ovvero dell’intervenuta risoluzione per inadempimento della preponente), con la condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni, sia dirette che indirette, nonché dell’indennità sostitutiva di preavviso, delle ulteriori indennità previste per legge o per accordi economici collettivi, di un compenso per l’attività di deposito dei prodotti della convenuta, oltre al risarcimento del danno.

Deduceva di avere concluso con la [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di agenzia dal maggio del 1998 per la vendita nella zona di Roma dei prodotti della convenuta, ma che quest’ultima aveva omesso di versare le provvigioni per il periodo da aprile a giugno del 2005, così che era stata Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -3- costretta a comunicare il proprio recesso per giusta causa con missiva del 14 luglio 2005.

Si costituiva la convenuta la quale, oltre ad evidenziare che era a sua volta creditrice dell’attrice, come peraltro riconosciuto anche in citazione, e per somme di rilevante ammontare, rilevava che in base al contratto gravava sull’agente l’onere di munirsi di un adeguato deposito, e che solo in via amichevole le era stato concesso di avvalersi, e solo per un iniziale periodo, di un deposito della preponente.

Rilevava che a far data dal 2003 l’attrice aveva posto in essere appropriazioni di somme e di merce della preponente, tanto che con apposita scrittura l’agente si era impegnata ad un rimborso rateale, il cui adempimento era stato immotivatamente sospeso a partire da luglio del 2004.

Evidenziava che talvolta l’agente non era stata in grado di provvedere alla distribuzione dei prodotti, così che la preponente aveva dovuto supplire con propri mezzi e personale, e che nel febbraio del 2005, a seguito di una nuova ispezione presso il deposito dell’agente, era emersa la mancanza di una consistente quantità di prodotti, che aveva indotto l’agente ad un ulteriore riconoscimento di debito per un importo di € 81.173,18, avendo emesso a tal fine una fattura di vendita a se stessa dei prodotti mancanti.

Poiché, quindi, l’esecuzione il piano di rientro era stato sospeso dalla controparte, e poiché l’agente non aveva rimesso le somme riscosse dai clienti per il mese di maggio 2005, aveva quindi provveduto a sospendere il pagamento Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -4- delle provvigioni.

Inoltre, tutti i tentativi di chiarire la situazione, nel corso dei quali vi era stato l’impegno dell’attrice a procedere ad un nuovo inventario fisico della merce in giacenza nel proprio magazzino, erano naufragati a seguito dell’inopinata decisione della Mandala di recedere dal contratto.

Concludeva, quindi, affinché, previo accertamento dell’assenza di giusta causa nel recesso dell’attrice, tutte le sue domande fossero rigettate; in via subordinata chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva di preavviso o del maggior danno subito, e con la condanna alla restituzione delle somme oggetto di indebita appropriazione di denaro e di merce da parte dell’agente.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22525 del 17 novembre 2011, rigettava la domanda di consegna della documentazione contabile della preponente, dichiarava illegittimo il recesso dell’agente, e per l’effetto riconosceva il diritto della Centrale del Latte all’indennità sostitutiva di preavviso; rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento della convenuta; dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma dovuta a titolo di provvigioni dirette ed indirette; accertava il diritto di credito per differenze inventariali vantato dalla preponente, e, previa compensazione delle rispettive ragioni di credito e di debito, condannava l’attrice al pagamento della somma di € 53.699,83, oltre accessori.

Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -5- Avverso tale sentenza proponeva appello l’agente cui resisteva la preponente con appello incidentale.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5651 del 13 settembre 2018, in parziale accoglimento dell’appello principale ha riconosciuto il diritto dell’agente alla percezione della ulteriore somma di € 14.386,00, rideterminando nella minor somma di € 273.528,75 l’indennità sostituiva di preavviso di competenza della preponente.

Quindi, previa compensazione delle reciproche poste creditorie, condannava la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 15.391,92, compensando integralmente le spese di lite.

Quanto alla censura dell’agente relativa alla mancata condanna alla messa a disposizione della documentazione contabile, la Corte d’Appello osservava che nella specie era venuto meno l’interesse alla consegna di tale documentazione, sia per quanto riportato nella CTU, sia perché la convenuta aveva messo a disposizione l’intero archivio anche per gli anni più risalenti nel tempo.

Era invece reputato fondato il secondo motivo di appello principale, con il quale si lamentava il mancato riconoscimento del premio contrattuale per il secondo trimestre del 2005, dovendo quindi a tale titolo accordarsi la somma nell’importo determinato dal CTU.

In relazione al terzo motivo, che investiva il rigetto della domanda di riconoscimento della giusta causa di recesso Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -6- dell’agente, a fronte di rilevanti inadempimenti della preponente, la Corte distrettuale lo reputava infondato.

Infatti, doveva escludersi la ricorrenza di una giusta causa, in quanto, sebbene l’attrice vantasse un credito nei confronti della convenuta per provvigioni dirette ed incentivi, quanto alle provvigioni indirette, il loro ammontare aveva una portata modesta rispetto al monte complessivo delle provvigioni maturate (pari all’incirca al 10% del totale delle provvigioni del periodo di riferimento), il che escludeva che il mancato versamento legittimasse il recesso per giusta causa.

In merito poi alla doglianza che atteneva alla vendita diretta da parte della preponente, la sentenza ribatteva che non risultava provato l’affidamento di uno specifico incarico ad altri agenti e che il contratto aveva mantenuto la possibilità per la preponente di poter effettuare delle vendite dirette anche nella zona dell’agente.

Le considerazioni che inducevano a rigettare la domanda di riconoscimento della giusta causa di recesso consentivano anche di escludere che potesse pronunciarsi la risoluzione per inadempimento della preponente.

Nell’esaminare il motivo di gravame afferente all’indennità di deposito, la sentenza ribadiva che si trattava di incarico di “agente con deposito” e che quindi era onere dell’agente provvedere al deposito ed alla custodia dei prodotti da distribuire.

In relazione alla censura che investiva il pagamento dell’indennità di preavviso in favore della preponente, la Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -7- sentenza la reputava solo in parte fondata, in quanto la stessa andava calcolata su cinque mesi e non già su sei, come invece aveva fatto il Tribunale, occorrendo quindi ridurre il relativo ammontare.

In ordine alle somma attribuita alla preponente per differenza inventariale, la Corte d’Appello riteneva che la prova testimoniale avesse confermato la sussistenza del credito, che era stato anche sostanzialmente ammesso dalla attrice, così che le doglianze dell’agente si rivelavano del tutto generiche.

Nell’esaminare l’appello incidentale della Centrale del Latte, quanto al riconoscimento delle provvigioni indirette in seguito alle vendite effettuate a clienti della GDO ([OSCURATO:PERSONA]), la sentenza reputava che l’art. 2.4 del contratto non ponesse distinzioni tra le varie categorie di clienti e che quindi la decisione del tribunale fosse incensurabile. 2.Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., articolando quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale condizionati.

Le parti hanno anche depositato memorie in prossimità dell’udienza.

3. Con il primo motivo di ric orso principale, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1749 c.c. e dell’art. 7 dell’AEC del 2002, quanto all’affermazione della Corte d’Appello secondo cui non poteva essere disposta la condanna Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -8- della convenuta alla consegna della documentazione contabile per il periodo anteriore al 2002.

Si assume il carattere inderogabile della previsione di cui all’art. 1749 c.c., essendo funzionale al riconoscimento dei diritti dell’agente, sulla base della documentazione che però è in possesso della preponente.

I giudici di merito hanno affermato che sarebbe venuto meno l’interesse ad acquisire tale documentazione, attribuendo rilievo a dichiarazioni rese dal consulente di parte, che però non possono impegnare la parte stessa.

La consulenza tecnica d’ufficio non ha perciò tenuto conto della documentazione relativa agli anni dal 1998 al 2001, il che ha impedito, come invece avvenuto per il periodo successivo - per il quale la documentazione è stata fornita - , di poter accertare l’esistenza di altre cospicue somme dovute a titolo di provvigioni maturate e non pagate.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che l’onere della prova circa l’effettiva sussistenza del diritto al pagamento delle provvigioni grava sull’agente (Cass. n. 12838/2003), che è tenuto a provare gli affari da lui promossi ed andati a buon fine ovvero che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente.

Poiché il diritto dell’agente scaturisce dalla conclusione degli affari tra il preponente ed i clienti per il tramite dell’agente, è necessario che siano indicati, con elementi sufficienti a consentire l’identificazione, i contratti che l’agente assume Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -9- siano stati conclusi per suo tramite, essendosi ad esempio escluso l’assolvimento dell’onere della prova con la sola produzione degli ordini accolti (Cass. n. 10821/2011).

Né appare in grado di immutare tale conclusione, e di determinare una sorta di inversione dell’onere della prova, il richiamo alla disciplina di cui all’art. 1749 c.c.

Infatti, è stato precisato che, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha comunque l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c. (Cass. n. 17575 del 31/05/2022; Cass. n. 25023/2013, per una fattispecie sottoposta però al regime previgente le modifiche di cui all’art. 3 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65).

Dall’inadempimento del preponente agli obblighi informativi posti dall’art. 1749 c.c. non può trarsi né una regola di inversione dell’onere della prova né tanto meno una presunzione di corrispondenza tra quanto richiesto dall’agente e quanto effettivamente dovuto, essendosi infatti precisato Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -10- che l'omesso invio degli estratti conto provvigionali da parte del preponente, se giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente, derivando essa dall'inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo, tuttavia legittima il giudice ad avvalersi anche di una consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del credito dell'agente (Cass. n. 21219 del 20/10/2015) sulla scorta della documentazione già versata in atti, ovvero disponendo anche l’ordine di esibizione della documentazione in possesso del preponente e precedentemente non trasmessa all’agente.

A tal fine è stato affermato che (Cass. n. 19319/2016), il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c., come risultante dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale, dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l'invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto), e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza (si Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -11- veda anche Cass. n. 20707/2018, che a conferma dell’autonomia dell’obbligazione dettata dall’art. 1749 c.c., ancorché posta in via strumentale al soddisfacimento del diritto al pagamento delle provvigioni, ha precisato che il diritto di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art. 1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio anche in via autonoma, a prescindere dall'azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata.

Va quindi confermato il principio per cui (Cass. n. 14968/2011) nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi; è peraltro legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non era applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 del d.lgs. n. 303 del 1991, che, nel riconoscere - in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 - il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti.

Una volta richiamati tali principi di carattere generale, occorre però avere riguardo alla vicenda in esame in cui in realtà la preponente non ha in alcun modo inteso sottrarsi agli obblighi Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -12- posti dalle norme richiamate, avendo per gli anni dal 2001 in poi fornito un CD riepilogativo di tutta la documentazione contabile che interessava ai fini della decisione, ed avendo segnalato che per gli anni anteriori, non avendo redatto la documentazione in formato digitale, era a disposizione l’accesso presso i propri archivi, onde consentire alle parti ed ai consulenti, d’ufficio e di parte, la consultazione dei documenti necessari al fine dell’espletamento dell’incarico.

In tal senso rileva la circostanza che lo stesso art. 1749 c.c. prevede che la documentazione sia messa a disposizione dell’agente, di guisa che l’avere permesso alla parte di poter consultare tutta la documentazione presente in archivio costituisce condotta conforme al precetto normativo e che esclude che possa reputarsi l’inadempienza dell’agente.

Rilevano a tal fine anche i passaggi della consulenza tecnica d’ufficio, come puntualmente richiamati in controricorso, dai quali si evince che il CTU prese atto che era stata messa a disposizione dell’ausiliario la documentazione in forma cartacea per gli anni più risalenti del rapporto, e che anzi in data 16/6/2010 avvenne un incontro tra il consulente d’ufficio ed i periti di parte, presso la sede della Centrale del Latte al fine di visionare la documentazione ivi custodita.

Una volta, quindi, escluso che la mandante si sia sottratta agli obblighi contrattuali di fornire la documentazione contabile, riprende vigore la regola secondo cui è onere specifico dell’agente, ove lamenti il mancato adempimento degli obblighi contrattuali della preponente, allegare e specificare i Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -13- contratti per i quali vi sarebbe stato l’inadempimento, non potendo tale onere essere sostituito con la pretesa di addossare al CTU l’onere di ricercare all’interno della stessa documentazione la prova della fondatezza della domanda di pagamento delle provvigioni,.

Appare quindi incensurabile la valutazione compiuta dai giudici di merito, peraltro in maniera conforme nei due gradi di merito, secondo cui in assenza di sollecitazione anche da parte del consulente di parte, e successivamente al deposito della CTU, della difesa dell’attrice, al riscontro di specifici atti, la verifica dovesse essere condotta sulla documentazione che comprova un periodo di tempo per il quale si asseriva che effettivamente erano avvenute delle vendite dirette da parte della preponente.

Ancorché possa ritenersi improprio il riferimento ad una sopravvenuta carenza di interesse nel corso del giudizio, la soluzione di escludere dalla valutazione del CTU la documentazione offerta in forma cartacea, risiede piuttosto nel rilievo che, pur avendo avuto la possibilità di esaminarla (per essere stata messa a disposizione con accesso presso la sede della Centrale) la difesa dell’attrice non aveva ritenuto, per il periodo coperto da tale documentazione, di individuare le situazioni per le quali vi sarebbe stata la violazione degli obblighi contrattuali, individuazione della quale, come detto restava pur sempre onerata (e ciò anche a non voler attribuire portata vincolante per la parte alla dichiarazione resa dal suo consulente di parte, nel corso delle operazioni peritali, Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -14- secondo cui fino al 2001 non risultavano effettuate vendite dirette da parte della mandante).

4. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., quanto al mancato riscontro di una giusta causa di recesso da parte della ricorrente.

Si rileva che per il recesso dal contratto di agenzia si ritiene applicabile in via analogica la previsione di cui all’art. 2119 c.c., dettata per il rapporto di lavoro.

Tenuto conto del vincolo fiduciario particolarmente intenso che connota tale rapporto, non può reputarsi corretta la soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito nell’escludere che il recesso dell’agente non fosse giustificato.

Si ricorda che, come accertato nel corso del giudizio, Mandala vantava un rilevante credito per provvigioni dirette, che superavano l’importo del credito pur spettante alla preponente.

Ne deriva che la sospensione del pagamento delle provvigioni a far data da aprile 2005 costituiva una gravissima violazione degli obblighi contrattuali, idonea a menomare il rapporto fiduciario che doveva connotare i rapporti reciproci.

Né può farsi riferimento all’incidenza modesta delle provvigioni indirette (pari secondo i giudici di appello a circa il 10 % del totale delle provvigioni nel periodo di riferimento), dovendosi tenere conto del fatto che trattasi di percentuale che ai sensi dell’art. 2 dell’AEC del 2002 avrebbe legittimato il Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -15- recesso dell’agente, come conseguenza della condotta della mandante.

Inoltre, non sarebbe condivisibile nemmeno la valutazione dei giudici di merito quanto alla assenza di prova delle violazioni dell’esclusiva.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Effettivamente la giurisprudenza di questa Corte ha reputato che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. n. 29290/2019; Cass. n. 22246/2021, secondo cui occorre tener conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -16- stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività; Cass.n. 1376/2018).

E’ però altrettanto pacifico il principio per cui la valutazione circa la sussistenza della giusta causa, alla luce delle comparazioni e valutazioni sopra richiamate, è rimessa al giudice di merito, in maniera non sindacabile, ove la stessa sia corredata da adeguata e corretta motivazione (Cass. n. 11728/2014; Cass. n. 3869/2011; Cass. n. 3595/2011; Cass.n. 422/2006; Cass. n. 15661/2001).

Ritiene il Collegio che tale valutazione sia stata effettivamente compiuta da parte della Corte distrettuale e che la motivazione che la sorregge sia idonea a dare contezza delle ragioni per le quali è stata disattesa la richiesta della ricorrente, sfuggendo il ragionamento argomentativo seguito in sentenza alle critiche mosse dall’agente.

A tal fine, il giudice di appello ha rilevato che, quanto meno in relazione al credito da provvigioni dirette e per incentivi, il suo ammontare eccedeva in maniera non significativa rispetto al controcredito vantato dalla mandante, e che la stessa agente aveva parzialmente riconosciuto in citazione, trattandosi peraltro di crediti scaturenti da mancato versamento di somme e riconsegna di merce della preponente, condotte queste potenzialmente idonee a menomare il rapporto fiduciario che, come detto, deve connotare il rapporto di agenzia.

Quanto alle provvigioni indirette per la vendita a soggetti della GDO ([OSCURATO:PERSONA]), in disparte il rilievo per Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -17- cui negli anni precedenti mai erano state avanzate pretese a tale titolo da parte dell’agente, e ciò anche in ragione della controversa interpretazione della corrispondente clausola contrattuale (che è anche oggetto dei motivi di ricorso incidentale della Centrale del Latte), la sentenza, con apprezzamento adeguatamente motivato, ha evidenziato che trattavasi di somme che incidevano in misura modesta in rapporto all’ammontare complessivo delle provvigioni versate nel periodo dal 2000 al 2005, avendo quindi assolto in maniera adeguata all’onere di dare contezza delle ragioni del proprio giudizio.

Né può tacciarsi tale valutazione di irragionevolezza o contrarietà a prescrizioni dell’accordo economico collettivo richiamato in ricorso, posto che la norma indicata come parametro di riferimento (art. 2), è volta disciplinare non già la situazione di inadempimento della mandante all’obbligo di pagamento delle provvigioni, ma piuttosto quella scaturente dall’unilaterale modifica delle zone di competenza dell’agente o della misura delle provvigioni, trattandosi di variazioni che, se unilateralmente disposte, sono idonee ad incidere sulla valutazione circa la convenienza della prosecuzione del rapporto di cui sono state variate alcune delle essenziali condizioni economiche, che invece erano state tenute presenti al momento della conclusione dell’accordo.

Né può ritenersi immotivata la decisione quanto alla denuncia circa la violazione della clausola di esclusiva, avendo la Corte d’Appello ricordato come in base al contratto la mandante Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -18- avesse conservato la possibilità di vendita diretta, fatto salvo naturalmente il diritto alla provvigione anche per tali operazioni commerciali.

La sentenza impugnata poi nel richiamare l’esistenza di contrapposte ragioni di credito, di importo peraltro non particolarmente differente, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali, pur a fronte del mancato pagamento delle provvigioni per le ultime mensilità, non fosse possibile per la ricorrente recedere dal contratto invocando la giusta causa, e ciò anche alla luce del tenore delle missive e delle trattative in quel momento in corso tra le parti (missiva della convenuta peraltro riprodotta anche in ricorso a pag. 11, e trattative di cui fornisce ampia contezza il controricorso) con le quali si intendeva superare il problema delle differenze di inventario, che già aveva visto la ricorrente impegnarsi a garantire un piano di rientro, che però non era stato correttamente adempiuto, essendo stato sospeso il pagamento delle relative rate.

Il motivo di ricorso, nonostante l’avvenuta sottoscrizione da parte della ricorrente di atti sostanzialmente ricognitivi delle contrapposte ragioni di credito, mira nella sostanza a svalutare del tutto la gravità della propria condotta a sua volta inadempiente (e chiaramente violativa dei doveri di lealtà e fiducia nei confronti della controparte), pretendendo di individuare nella sola mandante la responsabile del venir meno del rapporto, ma trattasi di prospettazione che appare contrastata dall’accertamento operato nella sentenza Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -19- impugnata che, nel negare la gravità dell’inadempimento della preponente, ha altresì escluso che fosse possibile invocare la giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. per determinare unilateralmente la cessazione del rapporto di agenza con le relative conseguenze negative a carico della mandante.

5. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. l’invalidità della sentenza quanto al mancato riconoscimento del compenso per l’attività di deposito.

Assume che solo nel corso del rapporto era stata costretta a dotarsi di un deposito per le merci da distribuire, e che il contratto prevedeva solo un dovere di custodia occasionale negli automezzi utilizzati per la distribuzione.

Inizialmente aveva invece fruito di un deposito messo a diposizione da parte della Centrale del Latte, così che l’avere nel 2001 revocato tale disponibilità, imponendo alla mandataria di munirsi onerosamente di un proprio deposito implica un’imposizione di una prestazione aggiuntiva che legittima la richiesta di un compenso commisurato quanto meno ai costi sostenuti per dotarsi di un proprio deposito.

Il motivo è inammissibile.

In disparte l’assenza di indicazione nella rubrica del ricorso delle norme di legge di cui si denuncia la violazione (cfr. Cass.

S.U. n. 23745/2020, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -20- di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa), il motivo, ove inteso come volto a denunciare l‘erronea interpretazione delle previsioni contrattuali, si palesa evidentemente inammissibile.

Manca, infatti, a monte la riproduzione in ricorso, a fronte del richiamo operato in sentenza all’art. 15.4 del contratto di agenzia, delle previsioni di cui sarebbe stata offerta un’erronea interpretazione.

Ancora, non si tiene conto del fatto che per denunciare l’errore interpretativo del testo contrattuale da parte del giudice di merito, non è sufficiente invocare una diversa interpretazione, ma è necessario evidenziare come quella offerta nella sentenza impugnata sia erronea in quanto del tutto implausibile e priva di qualsiasi riferimento con le previsioni negoziali.

La sentenza gravata ha ricordato come la stessa qualifica assegnata alla [OSCURATO:PERSONA] di agente con deposito sottintendesse come tra gli obblighi gravanti sulla mandataria vi fosse anche quello di munirsi di un adeguato deposito, e ciò anche in ragione della tipologia dei prodotti da distribuire Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -21- (latte e suoi derivati), la cui freschezza finale impone l’adozione di peculiari cautele nella conservazione in vista della successiva consegna ai vari anelli della catena distributiva.

La ricorrente si appella al solo fatto che in una fase iniziale del rapporto la stessa avesse potuto fruire di un deposito messole a disposizione dalla mandante, circostanza che oltre a non essere stata giustificata sulla base delle previsioni negoziali (ad esempio in base all’esistenza di una specifica clausola che ponesse tale onere a carico della Centrale del Latte), appare contrastata dalle specifiche deduzioni della controricorrente che ha sottolineato come tale disponibilità fosse stata offerta a titolo di mera cortesia e per un limitato periodo di tempo tale da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di reperire dei locai idonei al deposito.

Nella ricostruzione in fatto operata dal giudice di appello, i costi sostenuti dalla ricorrente per munirsi di un proprio deposito costituiscono quindi oneri correlati allo stesso adempimento delle obbligazioni nascenti a carico dall’agente dal contratto, e la cui remunerazione rientra nella percentuale riconosciuta a titolo di provvigione, non potendosi quindi accedere alla richiesta dell’attrice di conseguire un compenso aggiuntivo. 6.Il quarto motivo del ricorso principale denuncia ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. l’erroneità della sentenza quanto al riconoscimento in favore della controparte delle differenze inventariali, e ciò in quanto tale voce di credito sarebbe stata Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -22- determinata senza che la convenuta avesse offerto la prova dei relativi fatti costituivi.

Anche tale motivo si palesa inammissibile, in quanto sconta l’analogo difetto di specificazione della norma violata nella parte in cui denuncia il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360, co. 1, c.p.c.

Quanto invece alla denuncia del vizio di cui al n. 5, la critica si sostanzia nella pretesa difformità del proprio giudizio rispetto alla valutazione del materiale probatorio offerta dal giudice di merito, e ciò sul presupposto del carattere non appagante delle prove poste a sostegno della decisione.

La Corte d’Appello ha fatto richiamo sia al contenuto della deposizione della teste Durante, sia alla sostanziale ammissione da parte della attrice, che aveva contestato solo l’ammontare pecuniario delle differenze di magazzino.

Il motivo, senza nemmeno peritarsi di riportare in maniera esaustiva il contenuto della deposizione su cui si fonda la decisione impugnata, si risolve in una generica ed inammissibile contestazione della soluzione cui è pervenuto in punto di fatto il giudice di merito, censura che è preclusa in sede di legittimità, non potendo questa Corte essere chiamata a fungere da giudice del terzo grado di merito.

Il ricorso principale è quindi rigettato. 7.Al rigetto del ricorso principale consegue poi l‘assorbimento dei due motivi di ricorso incidentale, con i quali la Centrale del latte lamenta, rispettivamente, la violazione degli artt. 1748, co. 2, 1352, 1362, 1363, 1366 e 1367c.c., per avere la Corte Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -23- d’Appello, in contrasto con il tenore letterale del contratto, ritenuto che all’agente spettassero le provvigioni indirette anche in relazione alle vendite concluse tra la preponente e gli operatori della GDO, intesa quale clientela speciale, pur espressamente esclusa dal novero dei clienti affidati alla [OSCURATO:PERSONA], nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di considerare che la Centrale del Latte aveva incaricato l’agente della sola esecuzione delle operazioni di consegna presso gli operatori della GDO, e che solo a tale titolo nella vigenza del rapporto di agenzia, aveva corrisposto un compenso, essendo quindi escluso il diritto alle provvigioni indirette.

Infatti, entrambi i motivi sono espressamente qualificati come condizionati all’eventuale accoglimento del ricorso principale, essendo stata tale scelta motivata in controricorso a pag. 43, per il fatto che, pur non essendovi logico condizionamento tra i motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale, tuttavia, in ragione delle condizioni di impossidenza della controparte, prevaleva l’interesse alla rapida definizione del giudizio per effetto del rigetto dell’avverso ricorso, rispetto alla sua prosecuzione in sede di rinvio, quale conseguenza dell’eventuale accoglimento del ricorso incidentale.

8. Atteso il rigetto del ricorso principale, le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo.

9. Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Ric. 2018 n. 34054 sez.

S2 -ad. 15-06-2023 -24- legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per la stessa im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34054-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CESARINI, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -2- avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5651/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la condanna della convenuta alla consegna della documentazione contabile relativa al rapporto di agenzia, l’accertamento della legittimità del recesso operato dal medesimo contratto (ovvero dell’intervenuta risoluzione per inadempimento della preponente), con la condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni, sia dirette che indirette, nonché dell’indennità sostitutiva di preavviso, delle ulteriori indennità previste per legge o per accordi economici collettivi, di un compenso per l’attività di deposito dei prodotti della convenuta, oltre al risarcimento del danno. Deduceva di avere concluso con la [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di agenzia dal maggio del 1998 per la vendita nella zona di Roma dei prodotti della convenuta, ma che quest’ultima aveva omesso di versare le provvigioni per il periodo da aprile a giugno del 2005, così che era stata Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -3- costretta a comunicare il proprio recesso per giusta causa con missiva del 14 luglio 2005. Si costituiva la convenuta la quale, oltre ad evidenziare che era a sua volta creditrice dell’attrice, come peraltro riconosciuto anche in citazione, e per somme di rilevante ammontare, rilevava che in base al contratto gravava sull’agente l’onere di munirsi di un adeguato deposito, e che solo in via amichevole le era stato concesso di avvalersi, e solo per un iniziale periodo, di un deposito della preponente. Rilevava che a far data dal 2003 l’attrice aveva posto in essere appropriazioni di somme e di merce della preponente, tanto che con apposita scrittura l’agente si era impegnata ad un rimborso rateale, il cui adempimento era stato immotivatamente sospeso a partire da luglio del 2004. Evidenziava che talvolta l’agente non era stata in grado di provvedere alla distribuzione dei prodotti, così che la preponente aveva dovuto supplire con propri mezzi e personale, e che nel febbraio del 2005, a seguito di una nuova ispezione presso il deposito dell’agente, era emersa la mancanza di una consistente quantità di prodotti, che aveva indotto l’agente ad un ulteriore riconoscimento di debito per un importo di € 81.173,18, avendo emesso a tal fine una fattura di vendita a se stessa dei prodotti mancanti. Poiché, quindi, l’esecuzione il piano di rientro era stato sospeso dalla controparte, e poiché l’agente non aveva rimesso le somme riscosse dai clienti per il mese di maggio 2005, aveva quindi provveduto a sospendere il pagamento Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -4- delle provvigioni. Inoltre, tutti i tentativi di chiarire la situazione, nel corso dei quali vi era stato l’impegno dell’attrice a procedere ad un nuovo inventario fisico della merce in giacenza nel proprio magazzino, erano naufragati a seguito dell’inopinata decisione della Mandala di recedere dal contratto. Concludeva, quindi, affinché, previo accertamento dell’assenza di giusta causa nel recesso dell’attrice, tutte le sue domande fossero rigettate; in via subordinata chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva di preavviso o del maggior danno subito, e con la condanna alla restituzione delle somme oggetto di indebita appropriazione di denaro e di merce da parte dell’agente. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22525 del 17 novembre 2011, rigettava la domanda di consegna della documentazione contabile della preponente, dichiarava illegittimo il recesso dell’agente, e per l’effetto riconosceva il diritto della Centrale del Latte all’indennità sostitutiva di preavviso; rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento della convenuta; dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma dovuta a titolo di provvigioni dirette ed indirette; accertava il diritto di credito per differenze inventariali vantato dalla preponente, e, previa compensazione delle rispettive ragioni di credito e di debito, condannava l’attrice al pagamento della somma di € 53.699,83, oltre accessori. Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -5- Avverso tale sentenza proponeva appello l’agente cui resisteva la preponente con appello incidentale. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5651 del 13 settembre 2018, in parziale accoglimento dell’appello principale ha riconosciuto il diritto dell’agente alla percezione della ulteriore somma di € 14.386,00, rideterminando nella minor somma di € 273.528,75 l’indennità sostituiva di preavviso di competenza della preponente. Quindi, previa compensazione delle reciproche poste creditorie, condannava la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 15.391,92, compensando integralmente le spese di lite. Quanto alla censura dell’agente relativa alla mancata condanna alla messa a disposizione della documentazione contabile, la Corte d’Appello osservava che nella specie era venuto meno l’interesse alla consegna di tale documentazione, sia per quanto riportato nella CTU, sia perché la convenuta aveva messo a disposizione l’intero archivio anche per gli anni più risalenti nel tempo. Era invece reputato fondato il secondo motivo di appello principale, con il quale si lamentava il mancato riconoscimento del premio contrattuale per il secondo trimestre del 2005, dovendo quindi a tale titolo accordarsi la somma nell’importo determinato dal CTU. In relazione al terzo motivo, che investiva il rigetto della domanda di riconoscimento della giusta causa di recesso Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -6- dell’agente, a fronte di rilevanti inadempimenti della preponente, la Corte distrettuale lo reputava infondato. Infatti, doveva escludersi la ricorrenza di una giusta causa, in quanto, sebbene l’attrice vantasse un credito nei confronti della convenuta per provvigioni dirette ed incentivi, quanto alle provvigioni indirette, il loro ammontare aveva una portata modesta rispetto al monte complessivo delle provvigioni maturate (pari all’incirca al 10% del totale delle provvigioni del periodo di riferimento), il che escludeva che il mancato versamento legittimasse il recesso per giusta causa. In merito poi alla doglianza che atteneva alla vendita diretta da parte della preponente, la sentenza ribatteva che non risultava provato l’affidamento di uno specifico incarico ad altri agenti e che il contratto aveva mantenuto la possibilità per la preponente di poter effettuare delle vendite dirette anche nella zona dell’agente. Le considerazioni che inducevano a rigettare la domanda di riconoscimento della giusta causa di recesso consentivano anche di escludere che potesse pronunciarsi la risoluzione per inadempimento della preponente. Nell’esaminare il motivo di gravame afferente all’indennità di deposito, la sentenza ribadiva che si trattava di incarico di “agente con deposito” e che quindi era onere dell’agente provvedere al deposito ed alla custodia dei prodotti da distribuire. In relazione alla censura che investiva il pagamento dell’indennità di preavviso in favore della preponente, la Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -7- sentenza la reputava solo in parte fondata, in quanto la stessa andava calcolata su cinque mesi e non già su sei, come invece aveva fatto il Tribunale, occorrendo quindi ridurre il relativo ammontare. In ordine alle somma attribuita alla preponente per differenza inventariale, la Corte d’Appello riteneva che la prova testimoniale avesse confermato la sussistenza del credito, che era stato anche sostanzialmente ammesso dalla attrice, così che le doglianze dell’agente si rivelavano del tutto generiche. Nell’esaminare l’appello incidentale della Centrale del Latte, quanto al riconoscimento delle provvigioni indirette in seguito alle vendite effettuate a clienti della GDO ([OSCURATO:PERSONA]), la sentenza reputava che l’art. 2.4 del contratto non ponesse distinzioni tra le varie categorie di clienti e che quindi la decisione del tribunale fosse incensurabile. 2.Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., articolando quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale condizionati. Le parti hanno anche depositato memorie in prossimità dell’udienza. 3. Con il primo motivo di ric orso principale, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1749 c.c. e dell’art. 7 dell’AEC del 2002, quanto all’affermazione della Corte d’Appello secondo cui non poteva essere disposta la condanna Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -8- della convenuta alla consegna della documentazione contabile per il periodo anteriore al 2002. Si assume il carattere inderogabile della previsione di cui all’art. 1749 c.c., essendo funzionale al riconoscimento dei diritti dell’agente, sulla base della documentazione che però è in possesso della preponente. I giudici di merito hanno affermato che sarebbe venuto meno l’interesse ad acquisire tale documentazione, attribuendo rilievo a dichiarazioni rese dal consulente di parte, che però non possono impegnare la parte stessa. La consulenza tecnica d’ufficio non ha perciò tenuto conto della documentazione relativa agli anni dal 1998 al 2001, il che ha impedito, come invece avvenuto per il periodo successivo - per il quale la documentazione è stata fornita - , di poter accertare l’esistenza di altre cospicue somme dovute a titolo di provvigioni maturate e non pagate. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che l’onere della prova circa l’effettiva sussistenza del diritto al pagamento delle provvigioni grava sull’agente (Cass. n. 12838/2003), che è tenuto a provare gli affari da lui promossi ed andati a buon fine ovvero che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente. Poiché il diritto dell’agente scaturisce dalla conclusione degli affari tra il preponente ed i clienti per il tramite dell’agente, è necessario che siano indicati, con elementi sufficienti a consentire l’identificazione, i contratti che l’agente assume Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -9- siano stati conclusi per suo tramite, essendosi ad esempio escluso l’assolvimento dell’onere della prova con la sola produzione degli ordini accolti (Cass. n. 10821/2011). Né appare in grado di immutare tale conclusione, e di determinare una sorta di inversione dell’onere della prova, il richiamo alla disciplina di cui all’art. 1749 c.c. Infatti, è stato precisato che, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha comunque l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c. (Cass. n. 17575 del 31/05/2022; Cass. n. 25023/2013, per una fattispecie sottoposta però al regime previgente le modifiche di cui all’art. 3 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65). Dall’inadempimento del preponente agli obblighi informativi posti dall’art. 1749 c.c. non può trarsi né una regola di inversione dell’onere della prova né tanto meno una presunzione di corrispondenza tra quanto richiesto dall’agente e quanto effettivamente dovuto, essendosi infatti precisato Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -10- che l'omesso invio degli estratti conto provvigionali da parte del preponente, se giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente, derivando essa dall'inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo, tuttavia legittima il giudice ad avvalersi anche di una consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del credito dell'agente (Cass. n. 21219 del 20/10/2015) sulla scorta della documentazione già versata in atti, ovvero disponendo anche l’ordine di esibizione della documentazione in possesso del preponente e precedentemente non trasmessa all’agente. A tal fine è stato affermato che (Cass. n. 19319/2016), il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c., come risultante dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale, dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l'invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto), e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza (si Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -11- veda anche Cass. n. 20707/2018, che a conferma dell’autonomia dell’obbligazione dettata dall’art. 1749 c.c., ancorché posta in via strumentale al soddisfacimento del diritto al pagamento delle provvigioni, ha precisato che il diritto di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art. 1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio anche in via autonoma, a prescindere dall'azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata. Va quindi confermato il principio per cui (Cass. n. 14968/2011) nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi; è peraltro legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non era applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 del d.lgs. n. 303 del 1991, che, nel riconoscere - in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 - il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Una volta richiamati tali principi di carattere generale, occorre però avere riguardo alla vicenda in esame in cui in realtà la preponente non ha in alcun modo inteso sottrarsi agli obblighi Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -12- posti dalle norme richiamate, avendo per gli anni dal 2001 in poi fornito un CD riepilogativo di tutta la documentazione contabile che interessava ai fini della decisione, ed avendo segnalato che per gli anni anteriori, non avendo redatto la documentazione in formato digitale, era a disposizione l’accesso presso i propri archivi, onde consentire alle parti ed ai consulenti, d’ufficio e di parte, la consultazione dei documenti necessari al fine dell’espletamento dell’incarico. In tal senso rileva la circostanza che lo stesso art. 1749 c.c. prevede che la documentazione sia messa a disposizione dell’agente, di guisa che l’avere permesso alla parte di poter consultare tutta la documentazione presente in archivio costituisce condotta conforme al precetto normativo e che esclude che possa reputarsi l’inadempienza dell’agente. Rilevano a tal fine anche i passaggi della consulenza tecnica d’ufficio, come puntualmente richiamati in controricorso, dai quali si evince che il CTU prese atto che era stata messa a disposizione dell’ausiliario la documentazione in forma cartacea per gli anni più risalenti del rapporto, e che anzi in data 16/6/2010 avvenne un incontro tra il consulente d’ufficio ed i periti di parte, presso la sede della Centrale del Latte al fine di visionare la documentazione ivi custodita. Una volta, quindi, escluso che la mandante si sia sottratta agli obblighi contrattuali di fornire la documentazione contabile, riprende vigore la regola secondo cui è onere specifico dell’agente, ove lamenti il mancato adempimento degli obblighi contrattuali della preponente, allegare e specificare i Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -13- contratti per i quali vi sarebbe stato l’inadempimento, non potendo tale onere essere sostituito con la pretesa di addossare al CTU l’onere di ricercare all’interno della stessa documentazione la prova della fondatezza della domanda di pagamento delle provvigioni,. Appare quindi incensurabile la valutazione compiuta dai giudici di merito, peraltro in maniera conforme nei due gradi di merito, secondo cui in assenza di sollecitazione anche da parte del consulente di parte, e successivamente al deposito della CTU, della difesa dell’attrice, al riscontro di specifici atti, la verifica dovesse essere condotta sulla documentazione che comprova un periodo di tempo per il quale si asseriva che effettivamente erano avvenute delle vendite dirette da parte della preponente. Ancorché possa ritenersi improprio il riferimento ad una sopravvenuta carenza di interesse nel corso del giudizio, la soluzione di escludere dalla valutazione del CTU la documentazione offerta in forma cartacea, risiede piuttosto nel rilievo che, pur avendo avuto la possibilità di esaminarla (per essere stata messa a disposizione con accesso presso la sede della Centrale) la difesa dell’attrice non aveva ritenuto, per il periodo coperto da tale documentazione, di individuare le situazioni per le quali vi sarebbe stata la violazione degli obblighi contrattuali, individuazione della quale, come detto restava pur sempre onerata (e ciò anche a non voler attribuire portata vincolante per la parte alla dichiarazione resa dal suo consulente di parte, nel corso delle operazioni peritali, Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -14- secondo cui fino al 2001 non risultavano effettuate vendite dirette da parte della mandante). 4. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., quanto al mancato riscontro di una giusta causa di recesso da parte della ricorrente. Si rileva che per il recesso dal contratto di agenzia si ritiene applicabile in via analogica la previsione di cui all’art. 2119 c.c., dettata per il rapporto di lavoro. Tenuto conto del vincolo fiduciario particolarmente intenso che connota tale rapporto, non può reputarsi corretta la soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito nell’escludere che il recesso dell’agente non fosse giustificato. Si ricorda che, come accertato nel corso del giudizio, Mandala vantava un rilevante credito per provvigioni dirette, che superavano l’importo del credito pur spettante alla preponente. Ne deriva che la sospensione del pagamento delle provvigioni a far data da aprile 2005 costituiva una gravissima violazione degli obblighi contrattuali, idonea a menomare il rapporto fiduciario che doveva connotare i rapporti reciproci. Né può farsi riferimento all’incidenza modesta delle provvigioni indirette (pari secondo i giudici di appello a circa il 10 % del totale delle provvigioni nel periodo di riferimento), dovendosi tenere conto del fatto che trattasi di percentuale che ai sensi dell’art. 2 dell’AEC del 2002 avrebbe legittimato il Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -15- recesso dell’agente, come conseguenza della condotta della mandante. Inoltre, non sarebbe condivisibile nemmeno la valutazione dei giudici di merito quanto alla assenza di prova delle violazioni dell’esclusiva. Anche tale motivo deve essere disatteso. Effettivamente la giurisprudenza di questa Corte ha reputato che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. n. 29290/2019; Cass. n. 22246/2021, secondo cui occorre tener conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -16- stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività; Cass.n. 1376/2018). E’ però altrettanto pacifico il principio per cui la valutazione circa la sussistenza della giusta causa, alla luce delle comparazioni e valutazioni sopra richiamate, è rimessa al giudice di merito, in maniera non sindacabile, ove la stessa sia corredata da adeguata e corretta motivazione (Cass. n. 11728/2014; Cass. n. 3869/2011; Cass. n. 3595/2011; Cass.n. 422/2006; Cass. n. 15661/2001). Ritiene il Collegio che tale valutazione sia stata effettivamente compiuta da parte della Corte distrettuale e che la motivazione che la sorregge sia idonea a dare contezza delle ragioni per le quali è stata disattesa la richiesta della ricorrente, sfuggendo il ragionamento argomentativo seguito in sentenza alle critiche mosse dall’agente. A tal fine, il giudice di appello ha rilevato che, quanto meno in relazione al credito da provvigioni dirette e per incentivi, il suo ammontare eccedeva in maniera non significativa rispetto al controcredito vantato dalla mandante, e che la stessa agente aveva parzialmente riconosciuto in citazione, trattandosi peraltro di crediti scaturenti da mancato versamento di somme e riconsegna di merce della preponente, condotte queste potenzialmente idonee a menomare il rapporto fiduciario che, come detto, deve connotare il rapporto di agenzia. Quanto alle provvigioni indirette per la vendita a soggetti della GDO ([OSCURATO:PERSONA]), in disparte il rilievo per Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -17- cui negli anni precedenti mai erano state avanzate pretese a tale titolo da parte dell’agente, e ciò anche in ragione della controversa interpretazione della corrispondente clausola contrattuale (che è anche oggetto dei motivi di ricorso incidentale della Centrale del Latte), la sentenza, con apprezzamento adeguatamente motivato, ha evidenziato che trattavasi di somme che incidevano in misura modesta in rapporto all’ammontare complessivo delle provvigioni versate nel periodo dal 2000 al 2005, avendo quindi assolto in maniera adeguata all’onere di dare contezza delle ragioni del proprio giudizio. Né può tacciarsi tale valutazione di irragionevolezza o contrarietà a prescrizioni dell’accordo economico collettivo richiamato in ricorso, posto che la norma indicata come parametro di riferimento (art. 2), è volta disciplinare non già la situazione di inadempimento della mandante all’obbligo di pagamento delle provvigioni, ma piuttosto quella scaturente dall’unilaterale modifica delle zone di competenza dell’agente o della misura delle provvigioni, trattandosi di variazioni che, se unilateralmente disposte, sono idonee ad incidere sulla valutazione circa la convenienza della prosecuzione del rapporto di cui sono state variate alcune delle essenziali condizioni economiche, che invece erano state tenute presenti al momento della conclusione dell’accordo. Né può ritenersi immotivata la decisione quanto alla denuncia circa la violazione della clausola di esclusiva, avendo la Corte d’Appello ricordato come in base al contratto la mandante Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -18- avesse conservato la possibilità di vendita diretta, fatto salvo naturalmente il diritto alla provvigione anche per tali operazioni commerciali. La sentenza impugnata poi nel richiamare l’esistenza di contrapposte ragioni di credito, di importo peraltro non particolarmente differente, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali, pur a fronte del mancato pagamento delle provvigioni per le ultime mensilità, non fosse possibile per la ricorrente recedere dal contratto invocando la giusta causa, e ciò anche alla luce del tenore delle missive e delle trattative in quel momento in corso tra le parti (missiva della convenuta peraltro riprodotta anche in ricorso a pag. 11, e trattative di cui fornisce ampia contezza il controricorso) con le quali si intendeva superare il problema delle differenze di inventario, che già aveva visto la ricorrente impegnarsi a garantire un piano di rientro, che però non era stato correttamente adempiuto, essendo stato sospeso il pagamento delle relative rate. Il motivo di ricorso, nonostante l’avvenuta sottoscrizione da parte della ricorrente di atti sostanzialmente ricognitivi delle contrapposte ragioni di credito, mira nella sostanza a svalutare del tutto la gravità della propria condotta a sua volta inadempiente (e chiaramente violativa dei doveri di lealtà e fiducia nei confronti della controparte), pretendendo di individuare nella sola mandante la responsabile del venir meno del rapporto, ma trattasi di prospettazione che appare contrastata dall’accertamento operato nella sentenza Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -19- impugnata che, nel negare la gravità dell’inadempimento della preponente, ha altresì escluso che fosse possibile invocare la giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. per determinare unilateralmente la cessazione del rapporto di agenza con le relative conseguenze negative a carico della mandante. 5. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. l’invalidità della sentenza quanto al mancato riconoscimento del compenso per l’attività di deposito. Assume che solo nel corso del rapporto era stata costretta a dotarsi di un deposito per le merci da distribuire, e che il contratto prevedeva solo un dovere di custodia occasionale negli automezzi utilizzati per la distribuzione. Inizialmente aveva invece fruito di un deposito messo a diposizione da parte della Centrale del Latte, così che l’avere nel 2001 revocato tale disponibilità, imponendo alla mandataria di munirsi onerosamente di un proprio deposito implica un’imposizione di una prestazione aggiuntiva che legittima la richiesta di un compenso commisurato quanto meno ai costi sostenuti per dotarsi di un proprio deposito. Il motivo è inammissibile. In disparte l’assenza di indicazione nella rubrica del ricorso delle norme di legge di cui si denuncia la violazione (cfr. Cass. S.U. n. 23745/2020, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -20- di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa), il motivo, ove inteso come volto a denunciare l‘erronea interpretazione delle previsioni contrattuali, si palesa evidentemente inammissibile. Manca, infatti, a monte la riproduzione in ricorso, a fronte del richiamo operato in sentenza all’art. 15.4 del contratto di agenzia, delle previsioni di cui sarebbe stata offerta un’erronea interpretazione. Ancora, non si tiene conto del fatto che per denunciare l’errore interpretativo del testo contrattuale da parte del giudice di merito, non è sufficiente invocare una diversa interpretazione, ma è necessario evidenziare come quella offerta nella sentenza impugnata sia erronea in quanto del tutto implausibile e priva di qualsiasi riferimento con le previsioni negoziali. La sentenza gravata ha ricordato come la stessa qualifica assegnata alla [OSCURATO:PERSONA] di agente con deposito sottintendesse come tra gli obblighi gravanti sulla mandataria vi fosse anche quello di munirsi di un adeguato deposito, e ciò anche in ragione della tipologia dei prodotti da distribuire Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -21- (latte e suoi derivati), la cui freschezza finale impone l’adozione di peculiari cautele nella conservazione in vista della successiva consegna ai vari anelli della catena distributiva. La ricorrente si appella al solo fatto che in una fase iniziale del rapporto la stessa avesse potuto fruire di un deposito messole a disposizione dalla mandante, circostanza che oltre a non essere stata giustificata sulla base delle previsioni negoziali (ad esempio in base all’esistenza di una specifica clausola che ponesse tale onere a carico della Centrale del Latte), appare contrastata dalle specifiche deduzioni della controricorrente che ha sottolineato come tale disponibilità fosse stata offerta a titolo di mera cortesia e per un limitato periodo di tempo tale da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di reperire dei locai idonei al deposito. Nella ricostruzione in fatto operata dal giudice di appello, i costi sostenuti dalla ricorrente per munirsi di un proprio deposito costituiscono quindi oneri correlati allo stesso adempimento delle obbligazioni nascenti a carico dall’agente dal contratto, e la cui remunerazione rientra nella percentuale riconosciuta a titolo di provvigione, non potendosi quindi accedere alla richiesta dell’attrice di conseguire un compenso aggiuntivo. 6.Il quarto motivo del ricorso principale denuncia ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. l’erroneità della sentenza quanto al riconoscimento in favore della controparte delle differenze inventariali, e ciò in quanto tale voce di credito sarebbe stata Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -22- determinata senza che la convenuta avesse offerto la prova dei relativi fatti costituivi. Anche tale motivo si palesa inammissibile, in quanto sconta l’analogo difetto di specificazione della norma violata nella parte in cui denuncia il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360, co. 1, c.p.c. Quanto invece alla denuncia del vizio di cui al n. 5, la critica si sostanzia nella pretesa difformità del proprio giudizio rispetto alla valutazione del materiale probatorio offerta dal giudice di merito, e ciò sul presupposto del carattere non appagante delle prove poste a sostegno della decisione. La Corte d’Appello ha fatto richiamo sia al contenuto della deposizione della teste Durante, sia alla sostanziale ammissione da parte della attrice, che aveva contestato solo l’ammontare pecuniario delle differenze di magazzino. Il motivo, senza nemmeno peritarsi di riportare in maniera esaustiva il contenuto della deposizione su cui si fonda la decisione impugnata, si risolve in una generica ed inammissibile contestazione della soluzione cui è pervenuto in punto di fatto il giudice di merito, censura che è preclusa in sede di legittimità, non potendo questa Corte essere chiamata a fungere da giudice del terzo grado di merito. Il ricorso principale è quindi rigettato. 7.Al rigetto del ricorso principale consegue poi l‘assorbimento dei due motivi di ricorso incidentale, con i quali la Centrale del latte lamenta, rispettivamente, la violazione degli artt. 1748, co. 2, 1352, 1362, 1363, 1366 e 1367c.c., per avere la Corte Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -23- d’Appello, in contrasto con il tenore letterale del contratto, ritenuto che all’agente spettassero le provvigioni indirette anche in relazione alle vendite concluse tra la preponente e gli operatori della GDO, intesa quale clientela speciale, pur espressamente esclusa dal novero dei clienti affidati alla [OSCURATO:PERSONA], nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di considerare che la Centrale del Latte aveva incaricato l’agente della sola esecuzione delle operazioni di consegna presso gli operatori della GDO, e che solo a tale titolo nella vigenza del rapporto di agenzia, aveva corrisposto un compenso, essendo quindi escluso il diritto alle provvigioni indirette. Infatti, entrambi i motivi sono espressamente qualificati come condizionati all’eventuale accoglimento del ricorso principale, essendo stata tale scelta motivata in controricorso a pag. 43, per il fatto che, pur non essendovi logico condizionamento tra i motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale, tuttavia, in ragione delle condizioni di impossidenza della controparte, prevaleva l’interesse alla rapida definizione del giudizio per effetto del rigetto dell’avverso ricorso, rispetto alla sua prosecuzione in sede di rinvio, quale conseguenza dell’eventuale accoglimento del ricorso incidentale. 8. Atteso il rigetto del ricorso principale, le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo. 9. Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Ric. 2018 n. 34054 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -24- legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per la stessa im
Sentenza Cassazione n. 18140/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris