CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 38102/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0379C6E) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa in data 29 settembre 2023 dal locale Tribunale, con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione per il reato di furto, commesso in Numana il 2 febbraio 2021. Avverso la sentenza sopra indicata l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la decisione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, e l'intensità del dolo; considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente anche soltanto il richiamo ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore