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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 32663/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è estremamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Invero, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi posti a base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell •Q ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è estremamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi posti a base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell •Q ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32663/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris