CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10159-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA., [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente iocidentale- lots,4 CS avverso la sentenza n. 773/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10159 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Rg n. 10159/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: Con atto notarile del 25 maggio 2004, la società "[OSCURATO:PERSONA] Sri" acquistava un appezzamento di terreno nel Comune di Amendola chiedendo le agevolazioni fiscali previste dall'art. 33, L. 388/2000, intendendo destinare l'area alla costruzione della nuova sede dei Vigili del Fuoco; al rogito veniva allegato il certificato rilasciato dal Comune che attestava tale destinazione. L'Ufficio fiscale competente, in un primo momento, accordava i benefici salvo poi, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la conferma dell'agevolazione, mandare una raccomandata alla Società con la quale domandava di documentare l'avvenuta utilizzazione edificatoria dell'area acquistata. Con lettera di risposta, la Società acquirente informava che sull'area in questione non era stata realizzata alcuna opera edilizia, per cause in tesi non dipendenti dalla volontà della stessa. L'Ufficio notificava quindi, in data 4/12/2011, l'avviso di liquidazione con il quale richiedeva le ordinarie imposte di trasferimento, detratto quanto già versato in sede di registrazione, non essendosi verificato il presupposto dell'edificazione entro il termine quinquennale, così come previsto dall'art. 33, comma 3, della L. n. 388 del 200. La società contribuente proponeva ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] lo accoglieva, ritenendo che, trattandosi di causa di forza maggiore, il recupero fiscale operato dall'Ufficio non fosse legittimo. In sede di gravame, la [OSCURATO:PERSONA] delle Marche con sentenza n. 733/2018, dep. il 5/12/2018, respingeva l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e deposita successiva istanza di sospensione. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione/falsa applicazione dell'art. 33, comma 3 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 in una con l'art. 76 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 per aver la C:TR confermato l'agevolazione fiscale della società contribuente dichiarata al momento della registrazione dell'atto, sebbene la finalità edificatoria non fosse poi concretamente realizzata. 2. Con il ricorso incidentale la Società chiede di cassare la sentenza di appello laddove la CTR individua la causa di forza maggiore nella variante urbanistica successiva al quinquennio utile per l'edificazione agevolata e non nel recesso ministeriale dell'accordo di programma e correlata incapacità del Comune di finanziare altrimenti l'opera. 3. In via preliminare va dato atto che la Società contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, che prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7 secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 4. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130, fino al 16 gennaio 2023. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo din