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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 16297/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Potenza ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dai ricorrenti per il decorso del termine di quindici giorni decorrente dal deposito, con motivazione contestuale, della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Potenza in data 30 gennaio 2020.

Ciò in quanto l'appello, scadente in data 14 febbraio 2020, era stato proposto nella successiva data del 17 febbraio 2020, quando il termine per impugnare doveva ritenersi ormai spirato.

2. Avverso tale sentenza, della quale chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza.

Lamentano in particolare gli imputati che la Corte d'Appello non avrebbe considerato che, non dovendosi computare né il dies a quo né quello ad quem nel termine per appellare, poiché lo stesso sarebbe spirato in data 15 febbraio 2020, cadente di sabato, da considerarsi giorno festivo, il termine sarebbe scaduto solo nella data del 17 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per cassazione è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Invero, il termine di giorni quarantacinque per proporre ricorso dinanzi a questa Corte ha iniziato a decorrere dalla data del 21 luglio 2022, di scadenza del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza della Corte d'appello.

Pertanto detto termine era ormai spirato, sin dalla data del 5 ottobre 2022, quando è stato proposto ricorso solo il 19 ottobre 2022, anche considerando il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Potenza ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dai ricorrenti per il decorso del termine di quindici giorni decorrente dal deposito, con motivazione contestuale, della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Potenza in data 30 gennaio 2020. Ciò in quanto l'appello, scadente in data 14 febbraio 2020, era stato proposto nella successiva data del 17 febbraio 2020, quando il termine per impugnare doveva ritenersi ormai spirato. 2. Avverso tale sentenza, della quale chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza. Lamentano in particolare gli imputati che la Corte d'Appello non avrebbe considerato che, non dovendosi computare né il dies a quo né quello ad quem nel termine per appellare, poiché lo stesso sarebbe spirato in data 15 febbraio 2020, cadente di sabato, da considerarsi giorno festivo, il termine sarebbe scaduto solo nella data del 17 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile in quanto tardivamente proposto. Invero, il termine di giorni quarantacinque per proporre ricorso dinanzi a questa Corte ha iniziato a decorrere dalla data del 21 luglio 2022, di scadenza del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza della Corte d'appello. Pertanto detto termine era ormai spirato, sin dalla data del 5 ottobre 2022, quando è stato proposto ricorso solo il 19 ottobre 2022, anche considerando il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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