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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 11837/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() JONATHAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• RG 35981/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che 3onathan Mineo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 81, 624, 625 nn. 2) e 7), 635 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() JONATHAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• RG 35981/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che 3onathan Mineo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 81, 624, 625 nn. 2) e 7), 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11837/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris