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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 36735/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8079/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - intimata - per la cassazione della sentenza n. 7792/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 24 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] oppose il decreto emesso dal Tribunale di Viterbo con cui gli era stato ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la somma di Euro 14.086,37, oltre accessori, a titolo di canoni non corrisposti per una locazione finanziaria; dedusse l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato tardivamente e domandò, inoltre, l'accertamento di un proprio credito vantato verso [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., opposto in compensazione a quello monitoriamente azionato nei suoi confronti; il Tribunale di Viterbo rigettò la domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. ma accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarandone l'inefficacia e pronunciandone la revoca; inoltre, sul presupposto del sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione (desunto dalla mancata comparizione dell'opponente e dell'opposta all'udienza di precisazione delle conclusioni), rigettò anche la domanda formulata dalla società opposta; proposto appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]., quale società incaricata della gestione di recupero crediti di Rubidio s.r.I., a sua volta titolare di un portafoglio clienti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e nella contumacia del sig. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, dopo aver rilevato che sul capo di sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta nei confronti di Ric. 2022 n. 08079 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -2- [OSCURATO:SOCIETA]. - non impugnata dall'appellato contumace - era sceso il giudicato, per un verso ha confermato la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo, sul presupposto della tardiva notifica dello stesso; per altro verso, tuttavia, ha riformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda della creditrice e condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro 14.086,37, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché delle spese del secondo grado e di due terzi di quelle del primo grado, compensate nella misura di un terzo; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; non svolge difese l'intimata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. l'unico motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 309 e 181 c.p.c.» nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione»; il ricorrente lamenta che la Corte di appello, erroneamente riformando la sentenza di primo grado (la quale aveva ritenuto che il comportamento della parte opponente e di quella opposta inducesse a ritenere che fosse sopravvenuto un loro difetto di interesse alla decisione della causa), non abbia debitamente considerato la persistente inattività delle parti medesime, le quali non si erano presentate a ben tre udienze; tale circostanza, infatti, avrebbe dovuto condurre il giudice del merito a ritenere che fosse venuta a mancare la materia del contendere e, conseguentemente, a dichiarare l'estinzione del giudizio;

1.1. il motivo - e con esso l'intero ricorso - è inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art.360-bis n. 1 c.p.c., Ric. 2022 n. 08079 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -3- poiché la Corte di merito ha deciso la controversia in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame della doglianza non offre elementi per mutare l'orientamento medesimo; va premesso che sia l'art.181 c.p.c. che l'art. 309 c.p.c. subordinano il provvedimento del giudice del merito con cui viene disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio, alla condizione che nessuna delle parti si presenti all'udienza successiva, fissata in seguito ad una prima mancata comparizione; nel caso di specie, invece, dalle stesse deduzioni formulate in ricorso da [OSCURATO:PERSONA] (confermate in controricorso da quelle di [OSCURATO:SOCIETA].), l'inattività processuale aveva interessato soltanto le parti cc.dd.

"principali" (e cioè il debitore che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e la creditrice opposta: p.3 del ricorso e p. 6 del controricorso), mentre, al contrario, la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. era comparsa ed aveva rassegnato le proprie conclusioni; verificatasi tale fattispecie, il giudice di appello correttamente ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione; ciò, in conformità al pacifico e consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, sicché il giudice, lungi dal dover rilevare la cessazione della materia del contendere, deve rimettere la causa in decisione sulle conclusioni come fissate nei precedenti atti di parte (ex Ric. 2022 n. 08079 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -4- mu/tis, Cass. 30/09/2013, n. 22360; Cass. 09/05/2018, n. 11222; Cass. 22/02/2021, n. 4664); il motivo di ricorso per cassazione deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non sussistendo né la dedotta violazione di legge né il denunciato vizio di motivazione, dovendosi ulteriormente precisare, a quest'ultimo riguardo, che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione - deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. - sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090);

2. il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, in definitiva, dichiarato inammissibile;

3. le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e la società controricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate Ric. 2022 n. 08079 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -5- come da dispositivo; non si deve invece provvedere sulle spese del rapporto processuale intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che non ha svolto difese in sede di legittimità;

4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8079/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - intimata - per la cassazione della sentenza n. 7792/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 24 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] oppose il decreto emesso dal Tribunale di Viterbo con cui gli era stato ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la somma di Euro 14.086,37, oltre accessori, a titolo di canoni non corrisposti per una locazione finanziaria; dedusse l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato tardivamente e domandò, inoltre, l'accertamento di un proprio credito vantato verso [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., opposto in compensazione a quello monitoriamente azionato nei suoi confronti; il Tribunale di Viterbo rigettò la domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. ma accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarandone l'inefficacia e pronunciandone la revoca; inoltre, sul presupposto del sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione (desunto dalla mancata comparizione dell'opponente e dell'opposta all'udienza di precisazione delle conclusioni), rigettò anche la domanda formulata dalla società opposta; proposto appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]., quale società incaricata della gestione di recupero crediti di Rubidio s.r.I., a sua volta titolare di un portafoglio clienti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e nella contumacia del sig. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, dopo aver rilevato che sul capo di sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta nei confronti di Ric. 2022 n. 08079 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- [OSCURATO:SOCIETA]. - non impugnata dall'appellato contumace - era sceso il giudicato, per un verso ha confermato la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo, sul presupposto della tardiva notifica dello stesso; per altro verso, tuttavia, ha riformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda della creditrice e condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro 14.086,37, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché delle spese del secondo grado e di due terzi di quelle del primo grado, compensate nella misura di un terzo; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; non svolge difese l'intimata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. l'unico motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 309 e 181 c.p.c.» nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione»; il ricorrente lamenta che la Corte di appello, erroneamente riformando la sentenza di primo grado (la quale aveva ritenuto che il comportamento della parte opponente e di quella opposta inducesse a ritenere che fosse sopravvenuto un loro difetto di interesse alla decisione della causa), non abbia debitamente considerato la persistente inattività delle parti medesime, le quali non si erano presentate a ben tre udienze; tale circostanza, infatti, avrebbe dovuto condurre il giudice del merito a ritenere che fosse venuta a mancare la materia del contendere e, conseguentemente, a dichiarare l'estinzione del giudizio; 1.1. il motivo - e con esso l'intero ricorso - è inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art.360-bis n. 1 c.p.c., Ric. 2022 n. 08079 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- poiché la Corte di merito ha deciso la controversia in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame della doglianza non offre elementi per mutare l'orientamento medesimo; va premesso che sia l'art.181 c.p.c. che l'art. 309 c.p.c. subordinano il provvedimento del giudice del merito con cui viene disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio, alla condizione che nessuna delle parti si presenti all'udienza successiva, fissata in seguito ad una prima mancata comparizione; nel caso di specie, invece, dalle stesse deduzioni formulate in ricorso da [OSCURATO:PERSONA] (confermate in controricorso da quelle di [OSCURATO:SOCIETA].), l'inattività processuale aveva interessato soltanto le parti cc.dd. "principali" (e cioè il debitore che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e la creditrice opposta: p.3 del ricorso e p. 6 del controricorso), mentre, al contrario, la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. era comparsa ed aveva rassegnato le proprie conclusioni; verificatasi tale fattispecie, il giudice di appello correttamente ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione; ciò, in conformità al pacifico e consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, sicché il giudice, lungi dal dover rilevare la cessazione della materia del contendere, deve rimettere la causa in decisione sulle conclusioni come fissate nei precedenti atti di parte (ex Ric. 2022 n. 08079 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- mu/tis, Cass. 30/09/2013, n. 22360; Cass. 09/05/2018, n. 11222; Cass. 22/02/2021, n. 4664); il motivo di ricorso per cassazione deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non sussistendo né la dedotta violazione di legge né il denunciato vizio di motivazione, dovendosi ulteriormente precisare, a quest'ultimo riguardo, che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione - deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. - sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090); 2. il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, in definitiva, dichiarato inammissibile; 3. le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e la società controricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate Ric. 2022 n. 08079 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -5- come da dispositivo; non si deve invece provvedere sulle spese del rapporto processuale intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che non ha svolto difese in sede di legittimità; 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Decreto Cassazione n. 36735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris