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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06490/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19752-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende; - controrkorrenti - avverso la sentenza n. 2290/20/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 2290/20/2020 depositata il 13 dicembre 2020 ne accoglieva l'appello dichiarando l'illegittimità della cartella e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi; la parte contribuente proponeva ricorso in Cassazione chiedendo dichiararsi l'illegittimità del ruolo e la condanna alle spese processuali - ricorso notificato il 9 aprile 2021 - ma non provvedeva a depositarlo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 9 aprile 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 27 luglio 2021; considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ritenere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella Ric. 2021 n. 19752 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19752-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende; - controrkorrenti - avverso la sentenza n. 2290/20/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 2290/20/2020 depositata il 13 dicembre 2020 ne accoglieva l'appello dichiarando l'illegittimità della cartella e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi; la parte contribuente proponeva ricorso in Cassazione chiedendo dichiararsi l'illegittimità del ruolo e la condanna alle spese processuali - ricorso notificato il 9 aprile 2021 - ma non provvedeva a depositarlo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 9 aprile 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 27 luglio 2021; considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ritenere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella Ric. 2021 n. 19752 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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