CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 10691/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15471/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 167, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 297/2021depositata il 06/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2003 la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (cui è subentrata la società [OSCURATO:SOCIETA].) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Potenza, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per far dichiarare l’inefficacia dell’atto di vendita immobiliare, per notar dott. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trascritto in data 21/06/1995, stipulato tra i predetti convenuti, legati tra loro da vincolo di affinità. A fondamento della propria pretesa, la società attrice deduceva che il bene immobile oggetto di vendita era stato precedentemente alienato, in data 15/12/1994, dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ai coniugi Pitta e Pantalena, legati all’alienante da vincolo di affinità, in pregiudizio della garanzia patrimoniale dei suoi creditori, tra i quali figurava la società istante. Costituitisi in giudizio, i coniugi Pitta-Pantalena rilevavano che la convenuta [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e figlia di [OSCURATO:PERSONA], non era l’acquirente dell’immobile in oggetto, trattandosi invece di altra [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e nipote dell’originario proprietario. Eccepivano, pertanto, l’improcedibilità della domanda, nonché la prescrizione dell’azione revocatoria esperita dalla società attrice. Quindi, nel 2005, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in altro giudizio, con domanda avente identico contenuto, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con sentenza n. 1244/2010, il Tribunale di Potenza, riuniti i giudizi, rigettava la domanda di parte attrice, dichiarando l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria. 2. Con la sentenza n. 297/2021, del 6 maggio 2021, la Corte d’Appello di Potenza, rigettava il gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la sentenza di primo grado. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. 3.1.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con unico motivo parte ricorrente denunzia la “violazione e falsa applicazione di norme di legge, ex art. 360, comma I, n.3 c.p.c.”. 5.Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto il ricorrente, senza neanche evocare (né in rubrica, né nel corpo del ricorso) le norme di cui lamenta la violazione e le statuizioni della sentenza ritenute viziate, si è limitato a censurare la pronunzia d’appello «per essere stata assunta in - violazione e falsa applicazione di norme di legge, ex art. 360, comma I, punto 3 c.p.c.» (a pag. 5 del ricorso), con un motivo in cui ha soltanto passato in rassegna taluni precedenti di questa Corte (peraltro inconferenti, perché relativi all’istituto della simulazione), disattendendo - pertanto - il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’onere di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare a questa Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni-la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore dei controricorrenti , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Ca