CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 43525/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 16 gennaio 2020, la corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia del tribunale di Como del 13-2-2019 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto responsabile di tentata truffa ai danni del comune per avere falsamente attestato all'interno della zona a traffico limitato il parcheggio dei proprio mezzo Volvo XC90, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso ex 131 bis cod. pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava inosservanza ed erronea applicazione di norme penali ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen., ed in particolare dell'art. 640 cod.pen. con riferimento all'elemento oggettivo del reato per carenza: - di un atto di disposizione patrimoniale della vittima; - della necessaria cooperazione della stessa nella causazione del danno; - di rapporto negoziale tra la vittima ed il reo; - di spostamento di risorse in conseguenza dell'errore cagionato dalla condotta del secondo. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 D ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Premesso che nel caso in esame si verte in ipotesi di truffa tentata avendo l'imputato posto in essere atti idonei diretti in modo univoco ad arrecare un danno alla persona offesa così che non appare decisivo la rilevata assenza di spostamento di risorse economiche perché evidentemente non realizzata trattandosi di tentativo, va poi richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cuiiai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno. (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251499). Nel caso in esame non rileva pertanto né l'assenza di atto negoziale né di una disposizione patrimoniale essendo sufficiente che l'artificio posto in essere dall'imputato mirava ad ottenere la tolleranza della presenza del mezzo parcheggiato senza titolo e così a produrre il danno da mancato pagamento della sanzione amministrativa. Né può ritenersi che nel caso in esame non sussista alcuna ipotesti neppure astratta di danno patrimoniale della persona offesa posto che gli artifici e raggiri, in quanto chiaramente diretti a permettere sine die la sosta del veicolo, impedivano l'elevazione della contravvenzione per sosta vietata e così arrecavano danno all'ente territoriale. Al proposito questa corte di cassazione ha affermato come in tema di truffa contrattuale, il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subìta dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell'agente dal quale sia tratto in errore. (Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010, Rv. 248908). Ed una utilità economica per quanto indiretta è comunque ricollegabile anche alla mancata elevazione della sanzione amministrativa ed all'omesso pagamento della stessa. Difatti, in un caso analogo si è stabilito che in tema di truffa aggravata ai danni dello Stato, costituisce atto di disposizione idoneo ad integrare il reato, la mancata esazione del credito tributario determinata dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. (Sez. 2, n. 39895 del 22/09/2015, Rv. 264769). Quanto all'assenza di rapporto negoziale ed alla mancanza di cooperazione della vittima, la condotta posta in essere, in quanto mirante a carpire con inganno la fiducia della polizia municipale, appare realizzata proprio al fine di impedire alla stesso il regolare svolgimento della propria attività mentre in relazione al primo profilo basta osservare che il conducente dell'autovettura in quanto tenuto all'osservanza delle regole imposte dai regolamenti comunali in tema di parcheggio nelle zone a traffico limitato assume precisi obblighi nei confronti dell'ente territoriale che è tenuto a rispettare e l'elevazione della contravvenzione non rientra nei poteri discrezionali della p.a. ma è obbligatoria.In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] E T. Dott. tUAPff-co IL PRESIDENTE Do