CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 26396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22/12/2025 la Corte di appello di Bologna hadichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Bologna del 15/03/2022 con la quale è statocondannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazioneGarbin [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, deducendo con un unicomotivo di ricorso, che qui si riporta ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen., con il quale ha dedotto l’erronea applicazione della legge penalee processuale nell’avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello perchéaspecifico, nonostante la difesa si fosse esplicitamente confrontata con lecircostanze che avevano portato sia alla affermazione di responsabilitàquanto alla sussistenza di artifici e raggiri, che al tema della dosimetriadella pena, con particolare riferimento all’essersi il giudice di primo gradoeccessivamente discostato dal minimo edittale.La difesa ha osservato come nell’ordinanza impugnata la Corte diappello aveva sovrapposto il giudizio di ammissibilità dell’appello a quellosulla fondatezza dei motivi, con erronea applicazione degli artt. 581 e 591cod. proc. pen., giungendo alla pronuncia di inammissibilità proprio sullabase di un giudizio fondato sulla considerazione di tali motivi comescarsamente convincenti e non persuasivi.3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2. Ricorre nel caso di specie la violazione di legge ed erroneainterpretazione delle disposizioni evocate. La considerazione dell’atto diappello, consultabile in relazione al tipo di vizio dedotto, fa emergere laproposizione di argomenti critici non generici e relativi al fatto ascritto siaquanto alla sussistenza del fatto, che quanto alla dosimetria della penaprescelta.3. Sul punto si deve osservare come effettivamente ricorra unacritica alla decisione rispetto a passaggi specifici della stessa (sussistenzadegli artifici e raggiri e trattamento sanzionatorio e determinazione delladosimetria della pena attese le caratteristiche della condotta), mentre laCorte di appello non si è limitata a considerare la genericità del motivo insé, ma anche l’infondatezza nel merito delle censure introdotte.Sul punto, si deve ribadire che «In tema di impugnazioni, il sindacatodel giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non puòestendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità enell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivistessi» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 -01).4. Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essereannullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello diBologna per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Bologna per il giudizio.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]