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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19987/2026

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appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria con la quale il difensore della parte ricorrente ha insistito nelleproprie doglianze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiaratoinammissibile l’istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nei confrontidell’intera Terza Sezione Penale del Tribunale di Torino, per la ragione che ilMagistrato originariamente incaricato della trattazione del fascicolo, la cuirichiesta di astensione era stata accolta, con assegnazione del fascicolo ad altroMagistrato della medesima Sezione, era coniuge (pur separato) del PubblicoMinistero che aveva istruito il procedimento.La decisione, assunta de plano, è stata argomentata evidenziando che nonpuò, come avvenuto, essere proposta istanza di ricusazione per mere ragioni diconvenienza e che, inoltre, non sono stati indicati elementi oggettivamenteidonei a fuorviare la serenità di giudizio da parte della Sezione del Giudice giàastenutosi.2.

Avverso la richiamata ordinanza la Bossola ha proposto ricorso percassazione con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, di seguitoripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1.

Con il primo, denuncia violazione di legge per erronea applicazionedell’art. 41 cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, lett. f), g) e h), e all’art. 37,lett. a), dello stesso codice, nonché all’art. 19 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (l.ord. giud.).A fondamento di tale censura premette che, a differenza di quantoaffermato nell’ordinanza censurata, la dichiarazione di ricusazione era fondatasul combinato disposto degli artt. 36, lett. f), g) e h), e 37, lett. a), cod. proc.pen., nonché sull’art. 19 l. ord. giud., e non solo sulla lett. h) del predetto art.Per altro verso evidenzia che, a norma dell’art. 19 del d.lgs. 13 luglio 2017,n. 116, il giudice onorario di pace è tenuto ad astenersi anche se la controversiaè patrocinata da un avvocato che fa parte del suo studio professionale.

Dacchéconseguirebbe l’obbligo dell’intera Sezione della quale fa parte il Magistrato cui siriferisce il relativo presupposto di astenersi.2.2.

Con il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazionepoiché, avendo ella evocato a sostegno della propria istanza anche le lettere lett.f) e g) dell’art. 36 cod. proc. pen., non era necessario indicare le ragioni concreteposte a fondamento della stessa, in quanto già predeterminate ex ante dallegislatore.2.3.

Con il terzo motivo rileva che, qualora la normativa di riferimento fosseintesa in senso contrario alla propria prospettazione, si porrebbe in contrasto conalcuni parametri costituzionali.In particolare, sostiene che le norme espresse dall’art. 36 e 37 cod. proc.pen., laddove non consentissero di estendere le cause di ricusazione del giudiceall’intera sezione di appartenenza, sarebbero incompatibili con l’art. 3 Cost. perviolazione del principio di eguaglianza con riguardo alla disciplina dettata dall’art.19, terzo comma, l. ord. giudiziario (nella parte in cui prevede l’incompatibilitàparentale di sede per gli uffici giudiziari non divisi in sezioni) nonché con gli artt.111, secondo comma, Cost. e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo inrelazione all’art. 6, primo comma, CEDU, sul giusto processo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.1.1.

Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che, come assume la Bossola,effettivamente nell’istanza di ricusazione erano state evocate anche le ipotesi diastensione c.d. obbligatoria contemplate dalle lett. f) e g) dell’art. 36 cod. proc.pen. e non si era dunque fatto riferimento, come afferma l’ordinanza censurata,alla sola causa facoltativa di astensione “per gravi motivi di convenienza” di cuialla lett. h) della medesima disposizione.Sennonché la valutazione sulle ulteriori cause di astensione c.d. obbligatorianon avrebbe potuto condurre a una differente decisione sulla proposta istanza diricusazione, in quanto nella stessa non erano indicate, come sarebbe statonecessario, le ragioni specifiche riferite in modo distinto a ciascuno deicomponenti della Sezione per i quali gli stessi avrebbero avuto l’obbligo diastenersi in virtù delle lett. f) e g) dell’art. 36 cod. proc. pen.Norma, quest’ultima, che si riferisce, invero, a situazioni relative al singologiudice inteso come persona fisica.1.2.

Quanto alla questione afferente l’art. 19, secondo comma, del d.lgs. 13luglio 117, n. 116, indicato quale implicito tertium comparationis, giova ricordareche, secondo tale previsione normativa, nei procedimenti penali “il giudiceonorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 delcodice di procedura penale e può essere ricusato, a norma dell'articolo 37 delmedesimo codice.

Ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quandoegli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino alsecondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunquecollegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di unadelle parti”.Sotto un primo e dirimente aspetto, la richiamata disposizione opera soloper il giudice onorario di pace e, dunque, non se ne può pretendereun’applicazione analogica alla fattispecie in esame.Conclusione alla quale si deve vieppiù pervenire poiché, in realtà, laricorrente chiede che, all’obbligo di astensione del singolo giudice onorario dipace contemplato dalla predetta disposizione per l’ipotesi in cui “egli o il coniugeo la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gliaffini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studioprofessionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti”,corrisponda, rispetto al giudice professionale, quello – intrinsecamente diverso –di astensione di un’intera Sezione ove il relativo presupposto si riferisca ad unsingolo giudice.Viene, in sostanza, data una lettura erronea della norma evocata, come sedisponesse che, a fronte di una controversia patrocinata, quale difensore, dalgiudice onorario di pace, tutta la Sezione della quale questi fa parte avrebbe ildovere di astenersi dalla trattazione della stessa.2.

Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato.Come si è già osservato nel § 1.1., infatti, le situazioni predeterminate dallegislatore di cui alle lett. f) e g) dell’art. 36 cod. proc. pen. si riferiscono algiudice singolo e non alla Sezione di appartenenza e, dunque, le specifichecircostanze che avrebbero posto in discussione l’imparzialità degli altricomponenti della Sezione avrebbero dovuto essere indicate nell’istanza diricusazione per consentire di valutarle in concreto rispetto a ciascuno di talicomponenti, non essendo traslabili ex se, come pretende la Bossola, le ipotesi diastensione obbligatoria riferite al singolo magistrato all’intera Sezione della qualefa parte.Se, poi, la ricorrente intendesse – ma neppure è dedotto – che la situazioneche aveva determinato l’astensione del componente del collegio era riferibile nongià alla Sezione bensì all’intero ufficio giudiziario (per motivi peculiari cheavrebbero dovuto essere oggetto di puntuale allegazione e prova) allora lostrumento da utilizzare sarebbe stato diverso, ossia quello della c.d. legittimasuspicione.3.

Quanto alle dedotte questioni di legittimità costituzionale occorreosservare quanto segue.3.1.

In primis, la Bossola assume che gli artt. 36 e 37 cod. proc. pen.,laddove non consentissero di estendere le cause di ricusazione del giudiceall’intera sezione di appartenenza, sarebbero incompatibili con l’art. 3 Cost. perviolazione del principio di eguaglianza con riguardo alla disciplina dettata dall’art.19, terzo comma, l. ord. giudiziario (nella parte in cui prevede l’incompatibilitàparentale di sede per gli uffici giudiziari non divisi in sezioni).La norma richiamata quale tertium comparationis, ovvero l’art. 19, terzocomma, l. ord. giud., prevede che “i magistrati che hanno tra loro vincoli diparentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, nonpossono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati inun'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unicasezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei duemagistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale”.E’ opportuno considerare che, ai fini della sussistenza di un’ingiustificatadisparità di trattamento ridondante in una violazione dell’art. 3, primo comma,Cost., occorre che le situazioni poste a raffronto siano omogenee (ex multis,Corte cost. sent. n. 223 del 2020 e n. 194 del 2018).Tuttavia, la disciplina dettata dall’art. 19, terzo comma, l. ord. giud.,presidia non tanto l’imparzialità dei giudici – come attestato dalla circostanza chemagistrati i quali hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzogrado, di coniugio o di convivenza, possono far parte di un medesimo ufficiogiudiziario, se diviso in più sezioni – quanto l’organizzazione dei piccoli uffici, cherisulterebbe gravemente pregiudicata dalla presenza di magistrati con relazionidi coniugio o parentela tra loro.

E ciò perché si rischierebbe di non potercomporre i collegi per l’operare dei meccanismi di astensione obbligatoria e nongià in quanto l’incompatibilità parentale (e i conseguenti problemi di imparzialità)sarebbero suscettibili di riverberarsi sugli altri componenti dell’unica sezione.Pertanto, è manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3, primocomma, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 37 cod.proc. pen. nella parte in cui non prevedono che la causa di incompatibilità di unmagistrato si riverberi sull’intera Sezione, poiché tale disciplina non comportaun’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quella dettata dall’art. 19,terzo comma, l. ord. giud., laddove stabilisce che i magistrati con vincoli diparentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, possonofar parte di un medesimo ufficio giudiziario solo se diviso in più sezioni, attesal’eterogeneità del tertium comparationis, perché il predetto comma ha la finalitànon di preservare il principio di imparzialità del giudice bensì di noncompromettere l’organizzazione degli uffici giudiziari di piccole dimensioni.3.2.

La ricorrente deduce, inoltre, come si è evidenziato, il contrasto dellenorme espresse dagli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., laddove intese nel senso chenon consentono di estendere le cause di astensione obbligatoria e correlativaricusazione di un giudice all’intera Sezione di appartenenza, con l’art. 111,secondo comma, Cost. e l’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo inrelazione all’art. 6, primo comma, CEDU.In generale, come noto, le cause di astensione e ricusazione del giudiceviene vengono in rilievo rispetto al problema dell’imparzialità del giudice, ossiaall’equidistanza dello stesso dalle parti in causa, in senso soggettivo o oggettivo.In conformità con la costante giurisprudenza costituzionale (ex multis, Cortecost. sent. n. 212 del 2025; sent. n. 93 del 2024; sent. n. 7 del 2022), infatti,l’imparzialità del giudice richiede che le funzioni del giudicare siano assegnate aun soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosaapplicazione del diritto (imparzialità c.d. soggettiva) a anche sgombro daconvinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi.Al riguardo si ritiene, tuttavia, anche nella giurisprudenza della Corteeuropea dei diritti dell’uomo, che ogni giudice è imparziale sino a prova contraria(tra le altre, Corte europea dir. uomo 28 novembre 2002, Lavents c.

Lettonia).Come ha sottolineato anche di recente la Corte costituzionale le causedi astensione e ricusazione operano in concreto (Corte cost. sent. n. 182 del2025).

Nell’indicata prospettiva, la tutela dell’imparzialità è assicurata, medianteuna razionale ed esaustiva utilizzazione degli istituti volti ad assicurare ilprincipio del “giusto processo”, ricorrendo, a seconda dei casi, alle incompatibilitàovvero alle ipotesi di astensione e di ricusazione: riferite le prime a situazionipregiudicanti in astratto, le seconde a situazioni, non tipizzate ex ante dallegislatore, in cui la terzietà e l’imparzialità del giudice-persona fisica risultinocompromesse in concreto (tra le tante, Corte cost. sent. n. 179 del 2024; sent.n. 113 del 2000; sent. n. 308 del 1997).E’ dunque coerente con il principio dell’imparzialità del giudice una disciplinanormativa come quella censurata che, traendo le mosse dalla presunzione diimparzialità del magistrato-persona fisica, comporta che per ciascun giudicedebba sussistere, in concreto, una causa di astensione obbligatoria, senza che lapredetta causa di astensione possa essere “traslata” sui magistrati dell’interaSezione della quale il giudice cui la medesima si riferisce fa parte, salvo cherispetto a ciascuno di essi sia prospettabile una specifica causa di astensioneobbligatoria.Ne deriva che è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale del combinato disposto degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., nellaparte in cui non consentono di traslare le cause di astensione obbligatoria (ecorrelativa ricusazione) di un giudice all’intera sezione di appartenenza con l’art.111, secondo comma, Cost. e l’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo inrelazione all’art. 6, primo comma, CEDU, in quanto le cause di astensione ericusazione operano in concreto con riguardo alla situazione specifica che possacompromettere, sotto il profilo soggettivo o oggettivo, l’equidistanza delmagistrato dalle parti del processo.3.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, aisensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso chel’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere laricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziateragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria con la quale il difensore della parte ricorrente ha insistito nelleproprie doglianze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiaratoinammissibile l’istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nei confrontidell’intera Terza Sezione Penale del Tribunale di Torino, per la ragione che ilMagistrato originariamente incaricato della trattazione del fascicolo, la cuirichiesta di astensione era stata accolta, con assegnazione del fascicolo ad altroMagistrato della medesima Sezione, era coniuge (pur separato) del PubblicoMinistero che aveva istruito il procedimento.La decisione, assunta de plano, è stata argomentata evidenziando che nonpuò, come avvenuto, essere proposta istanza di ricusazione per mere ragioni diconvenienza e che, inoltre, non sono stati indicati elementi oggettivamenteidonei a fuorviare la serenità di giudizio da parte della Sezione del Giudice giàastenutosi.2. Avverso la richiamata ordinanza la Bossola ha proposto ricorso percassazione con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, di seguitoripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge per erronea applicazionedell’art. 41 cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, lett. f), g) e h), e all’art. 37,lett. a), dello stesso codice, nonché all’art. 19 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (l.ord. giud.).A fondamento di tale censura premette che, a differenza di quantoaffermato nell’ordinanza censurata, la dichiarazione di ricusazione era fondatasul combinato disposto degli artt. 36, lett. f), g) e h), e 37, lett. a), cod. proc.pen., nonché sull’art. 19 l. ord. giud., e non solo sulla lett. h) del predetto art.Per altro verso evidenzia che, a norma dell’art. 19 del d.lgs. 13 luglio 2017,n. 116, il giudice onorario di pace è tenuto ad astenersi anche se la controversiaè patrocinata da un avvocato che fa parte del suo studio professionale. Dacchéconseguirebbe l’obbligo dell’intera Sezione della quale fa parte il Magistrato cui siriferisce il relativo presupposto di astenersi.2.2. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazionepoiché, avendo ella evocato a sostegno della propria istanza anche le lettere lett.f) e g) dell’art. 36 cod. proc. pen., non era necessario indicare le ragioni concreteposte a fondamento della stessa, in quanto già predeterminate ex ante dallegislatore.2.3. Con il terzo motivo rileva che, qualora la normativa di riferimento fosseintesa in senso contrario alla propria prospettazione, si porrebbe in contrasto conalcuni parametri costituzionali.In particolare, sostiene che le norme espresse dall’art. 36 e 37 cod. proc.pen., laddove non consentissero di estendere le cause di ricusazione del giudiceall’intera sezione di appartenenza, sarebbero incompatibili con l’art. 3 Cost. perviolazione del principio di eguaglianza con riguardo alla disciplina dettata dall’art.19, terzo comma, l. ord. giudiziario (nella parte in cui prevede l’incompatibilitàparentale di sede per gli uffici giudiziari non divisi in sezioni) nonché con gli artt.111, secondo comma, Cost. e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo inrelazione all’art. 6, primo comma, CEDU, sul giusto processo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.1.1. Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che, come assume la Bossola,effettivamente nell’istanza di ricusazione erano state evocate anche le ipotesi diastensione c.d. obbligatoria contemplate dalle lett. f) e g) dell’art. 36 cod. proc.pen. e non si era dunque fatto riferimento, come afferma l’ordinanza censurata,alla sola causa facoltativa di astensione “per gravi motivi di convenienza” di cuialla lett. h) della medesima disposizione.Sennonché la valutazione sulle ulteriori cause di astensione c.d. obbligatorianon avrebbe potuto condurre a una differente decisione sulla proposta istanza diricusazione, in quanto nella stessa non erano indicate, come sarebbe statonecessario, le ragioni specifiche riferite in modo distinto a ciascuno deicomponenti della Sezione per i quali gli stessi avrebbero avuto l’obbligo diastenersi in virtù delle lett. f) e g) dell’art. 36 cod. proc. pen.Norma, quest’ultima, che si riferisce, invero, a situazioni relative al singologiudice inteso come persona fisica.1.2. Quanto alla questione afferente l’art. 19, secondo comma, del d.lgs. 13luglio 117, n. 116, indicato quale implicito tertium comparationis, giova ricordareche, secondo tale previsione normativa, nei procedimenti penali “il giudiceonorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 delcodice di procedura penale e può essere ricusato, a norma dell'articolo 37 delmedesimo codice. Ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quandoegli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino alsecondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunquecollegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di unadelle parti”.Sotto un primo e dirimente aspetto, la richiamata disposizione opera soloper il giudice onorario di pace e, dunque, non se ne può pretendereun’applicazione analogica alla fattispecie in esame.Conclusione alla quale si deve vieppiù pervenire poiché, in realtà, laricorrente chiede che, all’obbligo di astensione del singolo giudice onorario dipace contemplato dalla predetta disposizione per l’ipotesi in cui “egli o il coniugeo la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gliaffini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studioprofessionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti”,corrisponda, rispetto al giudice professionale, quello – intrinsecamente diverso –di astensione di un’intera Sezione ove il relativo presupposto si riferisca ad unsingolo giudice.Viene, in sostanza, data una lettura erronea della norma evocata, come sedisponesse che, a fronte di una controversia patrocinata, quale difensore, dalgiudice onorario di pace, tutta la Sezione della quale questi fa parte avrebbe ildovere di astenersi dalla trattazione della stessa.2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato.Come si è già osservato nel § 1.1., infatti, le situazioni predeterminate dallegislatore di cui alle lett. f) e g) dell’art. 36 cod. proc. pen. si riferiscono algiudice singolo e non alla Sezione di appartenenza e, dunque, le specifichecircostanze che avrebbero posto in discussione l’imparzialità degli altricomponenti della Sezione avrebbero dovuto essere indicate nell’istanza diricusazione per consentire di valutarle in concreto rispetto a ciascuno di talicomponenti, non essendo traslabili ex se, come pretende la Bossola, le ipotesi diastensione obbligatoria riferite al singolo magistrato all’intera Sezione della qualefa parte.Se, poi, la ricorrente intendesse – ma neppure è dedotto – che la situazioneche aveva determinato l’astensione del componente del collegio era riferibile nongià alla Sezione bensì all’intero ufficio giudiziario (per motivi peculiari cheavrebbero dovuto essere oggetto di puntuale allegazione e prova) allora lostrumento da utilizzare sarebbe stato diverso, ossia quello della c.d. legittimasuspicione.3. Quanto alle dedotte questioni di legittimità costituzionale occorreosservare quanto segue.3.1. In primis, la Bossola assume che gli artt. 36 e 37 cod. proc. pen.,laddove non consentissero di estendere le cause di ricusazione del giudiceall’intera sezione di appartenenza, sarebbero incompatibili con l’art. 3 Cost. perviolazione del principio di eguaglianza con riguardo alla disciplina dettata dall’art.19, terzo comma, l. ord. giudiziario (nella parte in cui prevede l’incompatibilitàparentale di sede per gli uffici giudiziari non divisi in sezioni).La norma richiamata quale tertium comparationis, ovvero l’art. 19, terzocomma, l. ord. giud., prevede che “i magistrati che hanno tra loro vincoli diparentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, nonpossono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati inun'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unicasezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei duemagistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale”.E’ opportuno considerare che, ai fini della sussistenza di un’ingiustificatadisparità di trattamento ridondante in una violazione dell’art. 3, primo comma,Cost., occorre che le situazioni poste a raffronto siano omogenee (ex multis,Corte cost. sent. n. 223 del 2020 e n. 194 del 2018).Tuttavia, la disciplina dettata dall’art. 19, terzo comma, l. ord. giud.,presidia non tanto l’imparzialità dei giudici – come attestato dalla circostanza chemagistrati i quali hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzogrado, di coniugio o di convivenza, possono far parte di un medesimo ufficiogiudiziario, se diviso in più sezioni – quanto l’organizzazione dei piccoli uffici, cherisulterebbe gravemente pregiudicata dalla presenza di magistrati con relazionidi coniugio o parentela tra loro. E ciò perché si rischierebbe di non potercomporre i collegi per l’operare dei meccanismi di astensione obbligatoria e nongià in quanto l’incompatibilità parentale (e i conseguenti problemi di imparzialità)sarebbero suscettibili di riverberarsi sugli altri componenti dell’unica sezione.Pertanto, è manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3, primocomma, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 37 cod.proc. pen. nella parte in cui non prevedono che la causa di incompatibilità di unmagistrato si riverberi sull’intera Sezione, poiché tale disciplina non comportaun’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quella dettata dall’art. 19,terzo comma, l. ord. giud., laddove stabilisce che i magistrati con vincoli diparentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, possonofar parte di un medesimo ufficio giudiziario solo se diviso in più sezioni, attesal’eterogeneità del tertium comparationis, perché il predetto comma ha la finalitànon di preservare il principio di imparzialità del giudice bensì di noncompromettere l’organizzazione degli uffici giudiziari di piccole dimensioni.3.2. La ricorrente deduce, inoltre, come si è evidenziato, il contrasto dellenorme espresse dagli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., laddove intese nel senso chenon consentono di estendere le cause di astensione obbligatoria e correlativaricusazione di un giudice all’intera Sezione di appartenenza, con l’art. 111,secondo comma, Cost. e l’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo inrelazione all’art. 6, primo comma, CEDU.In generale, come noto, le cause di astensione e ricusazione del giudiceviene vengono in rilievo rispetto al problema dell’imparzialità del giudice, ossiaall’equidistanza dello stesso dalle parti in causa, in senso soggettivo o oggettivo.In conformità con la costante giurisprudenza costituzionale (ex multis, Cortecost. sent. n. 212 del 2025; sent. n. 93 del 2024; sent. n. 7 del 2022), infatti,l’imparzialità del giudice richiede che le funzioni del giudicare siano assegnate aun soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosaapplicazione del diritto (imparzialità c.d. soggettiva) a anche sgombro daconvinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi.Al riguardo si ritiene, tuttavia, anche nella giurisprudenza della Corteeuropea dei diritti dell’uomo, che ogni giudice è imparziale sino a prova contraria(tra le altre, Corte europea dir. uomo 28 novembre 2002, Lavents c. Lettonia).Come ha sottolineato anche di recente la Corte costituzionale le causedi astensione e ricusazione operano in concreto (Corte cost. sent. n. 182 del2025). Nell’indicata prospettiva, la tutela dell’imparzialità è assicurata, medianteuna razionale ed esaustiva utilizzazione degli istituti volti ad assicurare ilprincipio del “giusto processo”, ricorrendo, a seconda dei casi, alle incompatibilitàovvero alle ipotesi di astensione e di ricusazione: riferite le prime a situazionipregiudicanti in astratto, le seconde a situazioni, non tipizzate ex ante dallegislatore, in cui la terzietà e l’imparzialità del giudice-persona fisica risultinocompromesse in concreto (tra le tante, Corte cost. sent. n. 179 del 2024; sent.n. 113 del 2000; sent. n. 308 del 1997).E’ dunque coerente con il principio dell’imparzialità del giudice una disciplinanormativa come quella censurata che, traendo le mosse dalla presunzione diimparzialità del magistrato-persona fisica, comporta che per ciascun giudicedebba sussistere, in concreto, una causa di astensione obbligatoria, senza che lapredetta causa di astensione possa essere “traslata” sui magistrati dell’interaSezione della quale il giudice cui la medesima si riferisce fa parte, salvo cherispetto a ciascuno di essi sia prospettabile una specifica causa di astensioneobbligatoria.Ne deriva che è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale del combinato disposto degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., nellaparte in cui non consentono di traslare le cause di astensione obbligatoria (ecorrelativa ricusazione) di un giudice all’intera sezione di appartenenza con l’art.111, secondo comma, Cost. e l’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo inrelazione all’art. 6, primo comma, CEDU, in quanto le cause di astensione ericusazione operano in concreto con riguardo alla situazione specifica che possacompromettere, sotto il profilo soggettivo o oggettivo, l’equidistanza delmagistrato dalle parti del processo.3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, aisensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso chel’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere laricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziateragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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