CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 luglio 2020
Cassazione n. 26401/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 5945/2021 proposto da MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE– Ufficio di Segreteria della CTR del Lazio - in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso ope legisdall’ A vvocatura G enerale dello Stato , con domicilio presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura speciale i n atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il ridetto Oggetto: contributo unificato – pluralità di atti impugnati Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] difensore in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 212 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2397/07/20,depositata in data 30/07/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l’avviso di accertamento e irrogazione sanzioni notificatogli a seguito di insufficiente versamento del contributo unificato tributario in relazione a una controversia da questi instaurata; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’[OSCURATO:PERSONA]; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte il Ministero dell’Economia e delle Finanze con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il Fagioli, che ha altresì depositato memoria; Considerato che: - va preliminarmente trattata e disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnazione di fronte a questa Corte di cui al controricorso; - invero, a fronte del deposito della sentenza im pugnata in data 30 luglio 2020, in forza del conteggio del termine per l’impugnazione ex nominatione dierum è ben vero che il termine scadrebbe il giorno 30 del sesto mese successivo (gennaio 2020), ma a tal termine va aggiunto il periodo di sospensione feriale (relativo al mese di agosto 2020) che è pari a 31 giorni; pertanto il termine veniva a scadere il 1 marzo 2020, cadente di domenica; pertanto il termine era prorogato al successivo 2 marzo, ultimo giorno utile; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - poiché il ricorso risulta posto in noti fica proprio il tale data, esso è allora tempestivo; - venendo quindi al ricorso, che risulta scrutinabile, l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 c. 3 - bis del d.P.R. n. 115 del 2002 e 12 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che nel caso di impugnazione congiunta di preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria, nonché delle cartelle emesse dal concessionario, il contributo unificato vada calcolato con riferimento a un solo atto, e non con riferimento a ciascuno degli atti impugnati; - il motivo è fondato; - questa Corte ritiene costantemente (tra molte si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021 , quanto all’esclusione dell’incertezza normativa riguardante le relative sanzioni) che (in termini Cass. Sez. 5., Ordinanza n. 16284 del 10/06/2021) con riferimento al processo tributario, ben possono corrispondere diversi criteri di determinazione quantitativa del contributo unificato. Si è già considerato che, a differenza del giudizio civile, che si basa sul valore della domanda (principale o incidentale), nel processo tributario il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell’atto oggetto di impugnati. Ne consegue che in ipotesi di ricorso cumulativo, sulla base delle argomentazioni sopra illustrate, ai fini del contributo unificato, il contribuente doveva prendere a riferimento per il pagamento, anche prima del chiarimento introdotto con la Legge Finanziaria del 2014, il singolo tributo contenuto nell’atto di accertamento di cui si chiedeva l’annullamento, al netto di interessi e sanzioni, ciò in base alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, e quindi con riferimento al valore dei singoli atti impugnati; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - per le sopra esposte ragioni, il ricorso va accolto e la sentenza è quindi cassata; - non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; condanna parte controricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in