CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 21451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E Consigliere ORDINANZA sul ricorso19170/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 19170/20Az. Agr. Eridano-CO.PAD.OR. Est. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mora -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1318/2020 depositata il 19/05/2020; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 24/05/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, attinta dagli odierni ricorrenti per l'annullamento a mente degli artt.828 e 829 cod. proc. civ. del lodo pronunciato a definizione del contenzioso insorto tra essi e la società resistente in merito al risarcimento del danno reclamato da quest'ultima con delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 15.11. 2013, ha respinto il proposto atto di gravame, così confermando le assunte determinazioni arbitrali in punto di tardività dell'impugnazione, di insussistenza di un errore scusabile in capo agli istanti e di fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla società a fronte dell'inadempimento degli obblighi di conferimento anche per l'anno 2014; preso atto del ricorso a questa Corte interposto dai soccombenti avverso detta sentenza; considerato che, con atto da loro sottoscritto, i ricorrenti hanno inteso rinunciare al ricorso e che l'atto di rinuncia è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art. 390 cod. proc. civ.che vi ha apposto il proprio visto in atto di assenso; RG 19170/20Az. Agr. Eridano-CO.PAD.OR. Est. Cons. Marulli ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio e che nulla va disposto sulle spese, a mente dell'art. 391, quarto comma,cod. proc. civ. P.Q.M. dichiaraestinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno24.05.2023. Il P