CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 26293/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato generale Pasquale FIMIANI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le pronunce consequenziali. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, con la quale PORTOGHESE Carmine era stato condannato per omicidio colposo ai danni di PICARIELLO Modestino, reato aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per avere, alla guida di una autovettura, lungo la autostrada A/16, in violazione degli artt. 141-146 codice strada, guidando a una velocità di circa 165-170 Km/h superiore ai limiti imposti dalla segnaletica e, comunque, inadeguata rispetto alla presenza di un cantiere stradale temporaneo autorizzato dall'ente gestore (installato per il taglio del verde e occupante parte della carreggiata, in corrispondenza della corsia destra), omesso di frenare e rallentare in prossimità dell'inizio del cantiere, di controllare il veicolo, di osservare la segnaletica stradale ben visibile indicante la presenza del cantiere, degli operai al lavoro, del restringimento della carreggiata e della necessità di ridurre la velocità a 60 Km/h e spostarsi sulla corsia di sinistra, così occupando l'area del cantiere con la parte destra della propria autovettura, investendo la vittima che imbarcava sul cofano trascinandola per circa 116 metri dal punto d'impatto, non riuscendo ad arrestare il mezzo prima di 233,50 metri dal punto d'impatto, cagionandone la morte sopravvenuta istantaneamente per gravissimo politrauma riportato nell'impatto (in Tufino, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento e alla individuazione della colpa in capo all'imputato. La difesa rileva che, ai fini della identificazione della colpa, con specifico riferimento alla violazione delle norme cautelari, assume rilievo la natura di esse, cosicché, nel caso di colpa generica, al fine di rispettare i principi di legalità e colpevolezza, è necessario scongiurare ragionamenti che partano dalla situazione concreta verificatasi per trarre da essa la regola violata. Nella specie, all'imputato è stato mosso un solo rilievo di imprudenza, con motivazione che si ritiene non coerente con i principi di diritto in materia. Sotto altro profilo, si rileva che il cantiere non era segnalato in maniera conforme alle prescrizioni. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla dosimetria della pena che si ritiene eccessiva e superiore al medio edittale. 3. Il difensore, con atto datato 9/5/2023, pervenuto in cancelleria in pari data, ha depositato istanza di trattazione orale del procedimento che il Presidente titolare di questa sezione ha rigettato in quanto tardiva. 4. L'Avvocato generale Pasquale FIMIANI ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le pronunce consequenziali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. La Corte d'appello, nell'esaminare le doglianze formulate con il gravame (di tenore, invero, sostanzialmente analogo a quelle che formano oggetto dei due motivi di ricorso), ha intanto richiamato la incontestata dinamica del sinistro, dando atto, quanto alla avvistabilità del cantiere che, a prescindere dal rispetto di tutte le prescrizioni imposte per la relativa segnalazione, era stata riscontrata la presenza di segnaletica temporanea di "cantiere", di segnali di restringimento della carreggiata, di frecce direzionali, di birilli, di segnaletica di limite di velocità ridotto a 60 Km/h. In conclusione, ha ritenuto che tali elementi fossero idonei ad avvisare della presenza dei lavori in corso e di pedoni sulla strada. Il PORTOGHESE, di contro, aveva tenuto una velocità talmente eccessiva da determinare un impatto, a seguito del quale la vittima era stata scaraventata ben 116 metri oltre il punto d'urto e da arrestare la marcia solo 233,50 metri dopo. Anche le conclusioni del perito sono state ritenute tali da non incrinare tale conclusione, avendo quegli affermato che la velocità dell'automobilista non poteva essere stabilita con precisione, ma che, tuttavia, le alternative erano tre (lungo tempo di reazione, velocità superiore a 60 Km/h o velocità superiore e lungo tempo di reazione). A ciò la Corte ha aggiunto le stesse dichiarazioni dell'imputato, a mente delle quali egli non si era avveduto della segnaletica e neppure del personale addetto ai lavori, ma anche l'assenza di qualunque traccia di frenata, ciò che le ha consentito di concludere nel senso che l'impatto non era stato la conseguenza di un lungo tempo di reazione, ma della sua guida spericolata a velocità superiore al limite imposto dalle caratteristiche della strada (presenza del cantiere). Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, quel giudice ha dato conto dell'avvenuto riconoscimento delle generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., per intervenuto risarcimento ad opera della compagnia assicuratrice, non accedendo alla richiesta di una ulteriore diminuzione, valorizzando il grado della colpa, la condotta essendo stata connotata da elevata imprudenza, negligenza e imperizia. 3. I motivi sono manifestamente infondati, oltre che del tutto generici. La difesa si è limitata ad affermare che sarebbe stata omessa la compiuta valutazione della colpa, assumendo che la regola cautelare violata (velocità commisurata alla natura dei luoghi e, nella specie, alla segnalata presenza di un cantiere) era stata ricostruita ex post e l'evento non avrebbe sostanzialmente costituito la concretizzazione del rischio che la norma cautelare generica è intesa a prevenire, rilevando altresì la non conformità della segnalazione del cantiere stradale. Tuttavia, nel far ciò, ha tradito l'erroneità dell'approccio argomentativo che sostiene le doglianze. È ormai consolidato, infatti, l'orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile, evidenziandosi, sin da subito, che con le doglianze la difesa ha inteso prospettare a questa Corte di legittimità una differente lettura del dato probatorio, contestando quella operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito. Sono, infatti, del tutto estranei al vaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Nella specie, la difesa ha articolato doglianze inerenti alla valutazione degli elementi fattuali, con i quali peraltro ha dimostrato di non essersi previamente confrontata (il riferimento è a tutti gli elementi, invero imponenti, elencati in sentenza e ritenuti indicativi di una presenza di cantiere e di persone sulla strada) esaminati dalla Corte d'appello proprio alla luce delle stesse doglianze difensive riversate anche in ricorso. Altrettanto corretta è la valutazione delle conclusioni del consulente del pubblico ministero, alle quali i giudici del merito hanno, per nulla acriticamente, affidato le proprie conclusioni, integrandole tuttavia, come doveroso, con argomenti di ordine prettamente valutativo (assenza di tracce di frenata e dichiarazioni dello stesso imputato), colmando il dubbio che il perito aveva apparentemente lasciato, incontestato essendo che la velocità tenuta fosse superiore a quella consentita. 4. Lo stesso dicasi quanto alla dosimetria della pena, rispetto alla quale le doglianze ancora una volta non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, esse attengono al merito della decisione, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (gravità della condotta e della colpa). 5. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]