CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 09796/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9796/2026196/2003 e ss mm Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n sez 711/2026* * R G N 37410/2025* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Salernovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettava l istanzadi detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute avanzata da * * personaultrasettantenne in espiazione di pena residua infraquadriennale imputabile anche acondanne per reati di cui all art 4 bis * pen associazione per delinquere di stampomafioso e associazione per delinquere finalizzata al narcotrafficoIl * che le condizioni di salute del richiedente pure critiche nonimpegnavano il parametro legale art 47 ter comma 1 lett c * pen dovendosiescludere la necessità di «costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» e rimarcando lascarsa propensione del detenuto a sottomettersi alle cure necessarie rilevava da un latol esistenza di specifici profili di pericolosità sociale ostativa e dall altro la mancata emersionedi rilevanti criticità sotto il profilo dell umanità della pena2 * ricorre per cassazione con il ministero del suo difensore di fiduciaNel motivo unico qui riassunto a norma dell art 173 comma 1 disp att cod procpen il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negatoaccesso alla misura alternativa invocata* al riguardo l incompatibilità del suo stato di salute con il regime detentivonon potendo la struttura penitenziaria garantire terapie e controlli clinici adeguati di cui egliavrebbe continuativo bisogno in particolare l intervento di ernioplastica inguinale nonpotrebbe effettuarsi in ambito intramuralePer negare l incompatibilità si sarebbe dovuto in ogni caso ricorrere a periziacollegiale dalla difesa vanamente invocata* il profilo del rischio quoad vitam e comunque della umanità della penarileverebbe l importante patologia ischemica e cardio circolatoria degenerata in demenzasenile incipiente è segnalata l assegnazione di un assistente alla persona per due ore algiorno che solo l inserimento in appropriato contesto domestico potrebbe contrastare* concomitante considerazione dell età avanzata vi sarebbero dunque tutti ipresupposti per la revoca del regime carcerario anche in rapporto alla condotta esemplarein corso di espiazione all avanzato processo di revisione critica e alla correlata cessazionedella pericolosità socialeTale esito sarebbe direttamente imposto nel caso di specie dal doverosobilanciamento dei principi costituzionali in tema di uguaglianza e certezza della pena da unlato e di tutela del diritto alla salute e divieto di trattamenti degradanti dall altroCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso non è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono2 Secondo consolidati principi ripetutamente affermati da questa Corte ai fini delladetenzione domiciliare disciplinata dall art 47 ter comma 1 ter * pen che mutua ipresupposti del differimento facoltativo della pena detentiva di cui all art 147 primo comman 2 cod pen è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave cioètale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e comunqueda esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzionedovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività Sez 1 n 11725 del14/03/2025 S Rv 287692 01 Sez 1 n 2337 del 13/11/2020 * Rv 280352 01Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv 258406 01 Sez 1 n 972 del14/10/2011 dep 2012 * Rv 251674 01Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che rispetto alla misura in questionedebbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell art 27 terzo commaCost e nell art 3 CEDU Sez 1 n 22253 del 17/04/2024 F Rv 286904 01 Sez 1 n55049 del 07/06/2017 * Rv 271891 01 Sez F n 34286 del 21/08/2008 * Rv240666 01 Sez 1 n 17947 del 30/03/2004 * Rv 228289 01 dovendosi avereriguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione diesistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizionecarceraria Sez 1 n 39853 del 13/04/2023 G Rv 285757 01 Sez 1 n 16681 del24/01/2011 * Rv 249966 01 Sez 1 n 22373 del 08/05/2009 * Rv244132 01 Né è dubitabile che anche in tale evenienza il giudice di sorveglianzacompetente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento idoneo a contemperare nelmodo migliore gli elevati valori in giocoAi fini viceversa della concessione del beneficio della detenzione domiciliare previstadall art 47 ter comma 1 lett c * pen – che è la misura espressamente invocata dalladifesa del condannato in questa sede – rileva pur sempre l esistenza di condizioni di saluteparticolarmente gravi che non devono necessariamente consistere in patologie incompatibilicon lo stato di detenzione o comunque dalla prognosi infausta ben potendo essereravvisate in una o più alterazioni della funzionalità psico fisica dell interessato caratterizzatedalla necessità di costanti contatti con i presidi sanitari extracarcerari da un elevato grado diintensità e dall idoneità a rendere ancora più afflittiva l espiazione della pena in istitutopenitenziario Sez 1 n 49621 del 11/10/2023 D Rv 285458 01 Sez 1 n 36322 del30/06/2015 * Rv 264468 01 Sez 1 n 5715 del 19/10/1999 Di * Rv214419 01 Sez 1 n 4283 del 14/07/1998 * * Rv 211410 01 ferma la necessità divalutare in ogni caso le eventuali istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto daadeguatamente comporre con le condizioni complessive di salute di quest ultimo sì daaccordare preferenza al profilo poziore Sez 1 n 37062 del 09/04/2018 * Rv273699 013 L ordinanza impugnata nel negare al condannato la misura alternativa richiesta nonsi è discostata da questi principi4 * non ha trascurato in realtà di considerare alcuno degli aspetti rilevanti – lagravità delle patologie le possibilità di cura in ambito inframurario o mediante ricorso aglistrumenti ex art 11 * pen i profili di dignità ed umanità della pena in correlazione con laspecifica natura dei reati oggetto delle condanne in espiazione – e all esito di unavalutazione correttamente basata sulle risultanze cliniche più recenti e non manifestamenteillogica esclude all esito del dovuto bilanciamento i presupposti della detenzionedomiciliare di ordine sanitario con decisione in questa sede non censurabileIl quadro clinico del detenuto principalmente caratterizzato da cardiopatia ipertensivacronica con inizio di demenza senile è certamente pluripatologico ma è indicato comestazionario e privo di acuzie tale dunque da essere fronteggiabile adeguatamente in istitutosenza bisogno di quei «costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» che l art 47 tercomma 1 lett c * pen esige in funzione dell accesso del condannato ultrasessantenneal regime di espiazione di tipo domestico Il medesimo condannato avviato ad interventochirurgico risolutivo dell ernia inguinale ha peraltro rifiutato l inserimento nella relativa lista dinecessità di continuità assistenziale da parte di strutture sanitarie extrapenitenziarie ètotalmente venuta menoIl Tribunale di sorveglianza non ha mancato di approfondire i profili legati alla dignitàdella persona e all umanità della pena constatando – con apprezzamento di meritocongruamente argomentato e non rivedibile in questa sede – come il declino cognitivo di* sia in fase embrionale ad esso non sia collegato un surplus di sofferenza rispetto allivello normalmente insito nella detenzione né lo stato clinico attuale privi il soggetto adoggi della possibilità di partecipare consapevolmente al processo rieducativo5 La misura alternativa richiesta si lega allo stretto riscontro nella situazione presentedei suoi indici giustificativi riscontro che il Tribunale di sorveglianza ha motivatamentecondotto con esito negativo anche con riferimento ai rilevati peculiari indici di pericolositàsociale ostativa in relazione ai quali l ordinanza impugnata è argomentata in modo specificoe palesemente esente dalle criticità invalidanti denunciate in ricorso6 Il difetto dei predetti indici giustificativi della provvidenza invocata è in conclusione –nella valutazione comparativa tra le esigenze di salute il principio di indefettibilità della penala pericolosità sociale e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità – ancorato adun esaustiva ricognizione del quadro clinico* ultima è invero basata sulle relazioni del servizio di medicina internapenitenziaria senza ausilio di periziaIn ciò tuttavia non è ravvisabile in sé alcuna aporia giacché anche nel procedimentodi sorveglianza vale il principio su cui v Sez U n 39746 del 23/03/2017 A Rv 27093601 Sez 4 n 9455 del 09/01/2025 * Rv 287734 01 Sez 2 n 52517 del 03/11/2016* Rv 268815 01 Sez 4 n 7444 del 17/01/2013 * Rv 255152 01 secondocui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale essendo rimessa al giudicedi merito anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa la valutazionedella necessità di disporre indagini specifiche con la conseguenza che non è sindacabile insede di legittimità sempre che sia sorretto da adeguata motivazione come è a dirsi nellaspecie il convincimento del giudice circa l esistenza di elementi tali da escludere lasituazione che l accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare7 La rilevata infondatezza del ricorso ne determina la reiezioneLe spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente a norma dell art616 cod proc penCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9796/2026196/2003 e ss mm Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n sez 711/2026* * R G N 37410/2025* **ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Salernovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettava l istanzadi detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute avanzata da * * personaultrasettantenne in espiazione di pena residua infraquadriennale imputabile anche acondanne per reati di cui all art 4 bis * pen associazione per delinquere di stampomafioso e associazione per delinquere finalizzata al narcotrafficoIl * che le condizioni di salute del richiedente pure critiche nonimpegnavano il parametro legale art 47 ter comma 1 lett c * pen dovendosiescludere la necessità di «costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» e rimarcando lascarsa propensione del detenuto a sottomettersi alle cure necessarie rilevava da un latol esistenza di specifici profili di pericolosità sociale ostativa e dall altro la mancata emersionedi rilevanti criticità sotto il profilo dell umanità della pena2 * ricorre per cassazione con il ministero del suo difensore di fiduciaNel motivo unico qui riassunto a norma dell art 173 comma 1 disp att cod procpen il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negatoaccesso alla misura alternativa invocata* al riguardo l incompatibilità del suo stato di salute con il regime detentivonon potendo la struttura penitenziaria garantire terapie e controlli clinici adeguati di cui egliavrebbe continuativo bisogno in particolare l intervento di ernioplastica inguinale nonpotrebbe effettuarsi in ambito intramuralePer negare l incompatibilità si sarebbe dovuto in ogni caso ricorrere a periziacollegiale dalla difesa vanamente invocata* il profilo del rischio quoad vitam e comunque della umanità della penarileverebbe l importante patologia ischemica e cardio circolatoria degenerata in demenzasenile incipiente è segnalata l assegnazione di un assistente alla persona per due ore algiorno che solo l inserimento in appropriato contesto domestico potrebbe contrastare* concomitante considerazione dell età avanzata vi sarebbero dunque tutti ipresupposti per la revoca del regime carcerario anche in rapporto alla condotta esemplarein corso di espiazione all avanzato processo di revisione critica e alla correlata cessazionedella pericolosità socialeTale esito sarebbe direttamente imposto nel caso di specie dal doverosobilanciamento dei principi costituzionali in tema di uguaglianza e certezza della pena da unlato e di tutela del diritto alla salute e divieto di trattamenti degradanti dall altroCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso non è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono2 Secondo consolidati principi ripetutamente affermati da questa Corte ai fini delladetenzione domiciliare disciplinata dall art 47 ter comma 1 ter * pen che mutua ipresupposti del differimento facoltativo della pena detentiva di cui all art 147 primo comman 2 cod pen è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave cioètale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e comunqueda esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzionedovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività Sez 1 n 11725 del14/03/2025 S Rv 287692 01 Sez 1 n 2337 del 13/11/2020 * Rv 280352 01Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv 258406 01 Sez 1 n 972 del14/10/2011 dep 2012 * Rv 251674 01Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che rispetto alla misura in questionedebbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell art 27 terzo commaCost e nell art 3 CEDU Sez 1 n 22253 del 17/04/2024 F Rv 286904 01 Sez 1 n55049 del 07/06/2017 * Rv 271891 01 Sez F n 34286 del 21/08/2008 * Rv240666 01 Sez 1 n 17947 del 30/03/2004 * Rv 228289 01 dovendosi avereriguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione diesistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizionecarceraria Sez 1 n 39853 del 13/04/2023 G Rv 285757 01 Sez 1 n 16681 del24/01/2011 * Rv 249966 01 Sez 1 n 22373 del 08/05/2009 * Rv244132 01 Né è dubitabile che anche in tale evenienza il giudice di sorveglianzacompetente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento idoneo a contemperare nelmodo migliore gli elevati valori in giocoAi fini viceversa della concessione del beneficio della detenzione domiciliare previstadall art 47 ter comma 1 lett c * pen – che è la misura espressamente invocata dalladifesa del condannato in questa sede – rileva pur sempre l esistenza di condizioni di saluteparticolarmente gravi che non devono necessariamente consistere in patologie incompatibilicon lo stato di detenzione o comunque dalla prognosi infausta ben potendo essereravvisate in una o più alterazioni della funzionalità psico fisica dell interessato caratterizzatedalla necessità di costanti contatti con i presidi sanitari extracarcerari da un elevato grado diintensità e dall idoneità a rendere ancora più afflittiva l espiazione della pena in istitutopenitenziario Sez 1 n 49621 del 11/10/2023 D Rv 285458 01 Sez 1 n 36322 del30/06/2015 * Rv 264468 01 Sez 1 n 5715 del 19/10/1999 Di * Rv214419 01 Sez 1 n 4283 del 14/07/1998 * * Rv 211410 01 ferma la necessità divalutare in ogni caso le eventuali istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto daadeguatamente comporre con le condizioni complessive di salute di quest ultimo sì daaccordare preferenza al profilo poziore Sez 1 n 37062 del 09/04/2018 * Rv273699 013 L ordinanza impugnata nel negare al condannato la misura alternativa richiesta nonsi è discostata da questi principi4 * non ha trascurato in realtà di considerare alcuno degli aspetti rilevanti – lagravità delle patologie le possibilità di cura in ambito inframurario o mediante ricorso aglistrumenti ex art 11 * pen i profili di dignità ed umanità della pena in correlazione con laspecifica natura dei reati oggetto delle condanne in espiazione – e all esito di unavalutazione correttamente basata sulle risultanze cliniche più recenti e non manifestamenteillogica esclude all esito del dovuto bilanciamento i presupposti della detenzionedomiciliare di ordine sanitario con decisione in questa sede non censurabileIl quadro clinico del detenuto principalmente caratterizzato da cardiopatia ipertensivacronica con inizio di demenza senile è certamente pluripatologico ma è indicato comestazionario e privo di acuzie tale dunque da essere fronteggiabile adeguatamente in istitutosenza bisogno di quei «costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» che l art 47 tercomma 1 lett c * pen esige in funzione dell accesso del condannato ultrasessantenneal regime di espiazione di tipo domestico Il medesimo condannato avviato ad interventochirurgico risolutivo dell ernia inguinale ha peraltro rifiutato l inserimento nella relativa lista dinecessità di continuità assistenziale da parte di strutture sanitarie extrapenitenziarie ètotalmente venuta menoIl Tribunale di sorveglianza non ha mancato di approfondire i profili legati alla dignitàdella persona e all umanità della pena constatando – con apprezzamento di meritocongruamente argomentato e non rivedibile in questa sede – come il declino cognitivo di* sia in fase embrionale ad esso non sia collegato un surplus di sofferenza rispetto allivello normalmente insito nella detenzione né lo stato clinico attuale privi il soggetto adoggi della possibilità di partecipare consapevolmente al processo rieducativo5 La misura alternativa richiesta si lega allo stretto riscontro nella situazione presentedei suoi indici giustificativi riscontro che il Tribunale di sorveglianza ha motivatamentecondotto con esito negativo anche con riferimento ai rilevati peculiari indici di pericolositàsociale ostativa in relazione ai quali l ordinanza impugnata è argomentata in modo specificoe palesemente esente dalle criticità invalidanti denunciate in ricorso6 Il difetto dei predetti indici giustificativi della provvidenza invocata è in conclusione –nella valutazione comparativa tra le esigenze di salute il principio di indefettibilità della penala pericolosità sociale e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità – ancorato adun esaustiva ricognizione del quadro clinico* ultima è invero basata sulle relazioni del servizio di medicina internapenitenziaria senza ausilio di periziaIn ciò tuttavia non è ravvisabile in sé alcuna aporia giacché anche nel procedimentodi sorveglianza vale il principio su cui v Sez U n 39746 del 23/03/2017 A Rv 27093601 Sez 4 n 9455 del 09/01/2025 * Rv 287734 01 Sez 2 n 52517 del 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[OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *