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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18395/2026

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esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intesa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-controavverso il decreto del Tribunale di Verona n.1724/2021 depositato il08/03/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 7839/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 18395/2026Data pubblicazione 08/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e la mancanza di difese della parte intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intesa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-controavverso il decreto del Tribunale di Verona n.1724/2021 depositato il08/03/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 7839/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 18395/2026Data pubblicazione 08/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e la mancanza di difese della parte intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris