CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa in data 10/12/2019 dal Tribunale di Caltanissetta, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e - ritenuto il fatto unificato sotto il vincolo della continuazione con il fatto giudicato con sentenza del 17/06/2010 della Corte di appello di Caltanissetta, irrevocabile il 16/09/2010- condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 157 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte territoriale non aveva ritenuto che il reato contestato si era estinto per prescrizione nel corso del giudizio di merito. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale, aveva ritenuto infondato il relativo motivo di gravame che non era finalizzato alla rideterminazione in melius della pena ma solo alla specificazione che la sanzione irrogata al ricorrente costituiva la rideterminazione complessiva della stessa in relazione alla pena già inflitta con la sentenza n. 578/10, emessa il 17/06/2010 della Corte di appello di Caltanissetta, irrevocabile il 16/09/2010. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2 L'applicazione della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 comporta, ai fini del calcolo della prescrizione, l'aumento della pena edittale massima prevista dall'art. 73, comma 5 del medesimo d.P.R. della metà e, quindi, da anni quattro ad anni sei, per cui, il termine prescrizionale ordinario è pari ad anni sei e quello massimo ad anni sette e mesi sei.Tenuto conto della sospensione della prescrizione e degli effetti della sua interruzione, il termine prescrizionale del reato contestato maturava il 6.7.2017 e, quindi, prima della pronuncia della sentenza impugnata. 3. Al momento della pronuncia d'appello, pertanto, il reato era estinto e la Corte di appello ne ometteva l'immediata declaratoria, come imposto dall'art. 129 cod.proc.pen. Va ricordato che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015,dep.25/03/2016, Rv.266818 - 01) hanno affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.". 4. Pertanto, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), va dichiarata ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., la estinzione del reato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato