CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - CUI 0581NB8 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso con le consequenziali statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 14 luglio 2020. La Corte distrettuale ha rilevato che: - è stata appellata una sentenza "con motivazione contestuale" letta in udienza, come risulta dal verbale di udienza e dal timbro apposto in calce alla sentenza medesima; - l'appello dell'imputata è tardivo, in quanto presentato soltanto il 10 settembre 2020, quando il termine di impugnazione, pari a quindici giorni, era già scaduto. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge processuale. Sostiene la ricorrente che: - all'udienza del 14 luglio 2020 il giudice si è limitato a leggere il dispositivo e non anche la motivazione, neppure richiamata in forma riassuntiva né "data per letta"; -la diversa attestazione contenuta nel verbale di udienza "costituirebbe un falso ideologico (senz'altro in buona fede)" e comunque non farebbe prova sino a querela di falso; - in assenza della "lettura" della motivazione in udienza, i termini di impugnazione sono quelli ordinari (trenta giorni dal decorso dei quindici giorni previsti per il deposito della sentenza), sì che l'atto di appello deve ritenersi tempestivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si discute della tempestività dell'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 14 luglio 2020. Il punto controverso concerne la possibilità di inquadrare o meno la decisione in quelle cd. "con motivazione contestuale", per le quali l'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. fissa, a pena di decadenza, in quindici giorni il termine per l'impugnazione, decorrente dalla lettura in udienza ex art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.. 2.1. L'art. 545 cod. proc. pen. prevede al comma 1 che: «La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo» e al comma 2 che: «La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1 (vale a dire subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo), segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva».2.2. Ai fini del calcolo dei termini per l'impugnazione, la circostanza decisiva è rappresentata non tanto dal momento in cui la motivazione è stata redatta, bensì dalla circostanza che dal verbale di udienza risulti espressamente che la sentenza è redatta "con motivazione contestuale". In questo secondo caso il giudice procederà alla lettura del dispositivo e poi della motivazione contestualmente redatta; la lettura integrale della motivazione può essere sostituita da una esposizione riassuntiva (come prevede la legge) oppure, come ritenuto dalla giurisprudenza, dall'accordo delle parti di "dare per letta" la motivazione (Sez. 6, n. 6674 del 20/05/1997, Brignola, Rv. 209733) o, ancora, anche in assenza di accordo delle parti, dalla dicitura dettata a verbale dal giudice di "dare per letta" la motivazione purché in tale ultimo caso sia garantito il pieno esercizio del diritto di impugnazione delle parti, attraverso l'accesso immediato al provvedimento (Sez. 7, n. 39812 del 17/04/2015, Doci, Rv. 264765). Affinché tutto ciò funzioni correttamente ai fini della pubblicazione e, quindi, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, è necessario che la lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, o le altre modalità ritenute equipollenti, risultino con certezza dal verbale di udienza, che costituisce unico dato rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione (così da ultimo Sez. 1, n. 28610 del 11/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281641; conf. Sez. 4, n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862; Sez. 5, n. 12097 del 18/01/2002, Colaianni, Rv. 221142; Sez. 2, n. 8043 del 09/02/2010, Scafa, Rv. 246453; Sez. 1, n. 16723 del 16/03/2001, Romano, Rv. 218720). 3. Nel caso in esame, dal verbale di udienza del 14 luglio 2020 risulta che, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per deliberare: "il giudice, rientrato in aula, dà lettura della sentenza con motivazione contestuale". Ergo proprio dalla risultanza del verbale di udienza (ritenuta decisiva dalle pronunce di legittimità) emerge, con certezza, che il giudice ha dato lettura della sentenza con motivazione contestuale e non del solo dispositivo. Del resto questa attestazione risulta perfettamente coerente con la circostanza che il medesimo assistente di udienza ha apposto, in calce alla sentenza, il timbro di "depositato in udienza oggi 14 luglio 2020". A fronte di tale ineludibile dato non rilevano l'annotazione sulla intestazione della sentenza, redatta con l'impiego di un modulo prestampato, che parla solo della "lettura del dispositivo". E si può anche concordare con la difesa sul fatto che nel processo penale, governato dal principio della libera valutazione delle prove, non sia necessario attivare la procedura di querela di falso per elidere la valenza prooria del verbale di udienza, resta il fatto che non risulta né viene dedotto alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che l'attestazione contenuta nel verbale sia ideologicamente falsa. 4. Ai sensi degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a) e 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen consegue che il termine per l'impugnazione è pari a quindici giorni e che il dies a quo coincide con la lettura del provvedimento in udienza. Si ottiene: - sentenza deliberata il 14 luglio 2020 con motivazione letta in udienza; - dies a quo: 14 luglio 2020; - termine per proporre appello: 29 luglio 2020. L'appello, presentato il 10 settembre 2020 mediante deposito dell'atto presso il Tribunale di Savona, è tardivo. Il ricorso è manifestamente infondato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2022 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] orosini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]