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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23176/2026

Testo disponibile della fonte

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Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della CORTE GIUST.

TRIB. [OSCURATO:PERSONA],n. 2996/2024, depositata il 15/11/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3775/2025Numero sezionale 5263/2026Numero di raccolta generale 23176/2026Data pubblicazione 14/07/20261.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 11836 del 5maggio 2020, cancellava l’[OSCURATO:PERSONA] per la ricerca eurogenetica dalregistro delle Onlus, stante la mancanza dei requisiti, riscontrata dal1° gennaio 2016, comminando la decadenza dalle agevolazioni fiscaligià eventualmente fruite.2.

L’[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto innanzi alla C.t.p. di Catanzaroche accoglieva il ricorso ritenendo che l’Agenzia delle Entrate nonavesse dato prova né della richiesta di parere preventivo né delsuccessivo sollecito inviato al Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali.L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva rigettato.[OSCURATO:PERSONA] del secondo grado confermava che l’Amministrazione nonaveva dato prova di aver richiesto il consulto obbligatorio dell’[OSCURATO:PERSONA] (poi Agenzia per il [OSCURATO:PERSONA], ed oggi della DirezioneGenerale per il terzo settore e le formazioni sociali, ai sensi dell’articolo8, comma 23, d.l. n. 16 del 2012 conv. con modificazioni dalla legge n.44 del 2012); che non valeva a tal fine la documentazione allegata insecondo grado dall’Ufficio, tesa a dimostrare che il medesimo era statoavviato, in quanto dalla stessa emergeva che il Ministero avevaaffermato che alcuna richiesta era mai pervenuta, con ciò, all’evidenza,privando di valore la tesi dell’Ufficio.3.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione, illustrato da successiva memoria, nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] che resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 10, 11, 12 d.lgs. n. 460 del 1997, dell’art. 4 ess. d.P.C.m. n. 329 del 2001, dell’art. 5 d.m. n. 266 del 2003, incombinato disposto con l’art. 21-octies legge n. 241 del 1990.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 3775/2025Numero sezionale 5263/2026Numero di raccolta generale 23176/2026Data pubblicazione 14/07/2026Osserva che nei provvedimenti di cancellazione o di mancataconferma dell’iscrizione nel registro delle Onlus l’Ufficio deve dar contodi aver richiesto il previsto parere, del contenuto dello stesso, deglieventuali motivi che hanno condotto a disattenderlo, senza obbligo diallegazione; che nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie di cui è causa,questo non venga reso entro i termini previsti dall’art. 4, comma 3,D.P.C.M. n. 329 del 2001, l’Ufficio procede autonomamente essendosufficiente menzionare tale circostanza nel provvedimento dicancellazione; che, invece, non sussiste alcun obbligo di allegazionedel parere stesso, quale atto endoprocedimentale prodromicoall’adozione del provvedimento finale.

Ciò posto, assume che la Corteha errato nel ritenere illegittimo il provvedimento di cancellazione,omettendo di valutarne il contenuto, fondato sulla carenza dei requisitilegittimanti l'iscrizione al Registro dell'[OSCURATO:PERSONA].2.

Con il secondo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degliart. 112 e 342 c.p.c.Evidenzia di non aver mai sostenuto che la richiesta di parere nonfosse necessaria e assume che la sentenza, statuendo in merito allasua obbligatorietà, si è pronunciata in violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, trattandosi di questionemai dedotta.3.

I motivi da trattarsi congiuntamente in quanto connessi sonoinammissibili.3.1.

Questa Corte ha già chiarito che, nella disciplina che regola lacancellazione delle Onlus, il parere è obbligatorio sebbene non siavincolante; ne consegue che l’Agenzia può prescinderne una volta chenon sia stato reso nel termine di legge (Cass. n. 15633/2020, Cass. n.20038/2015).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 3775/2025Numero sezionale 5263/2026Numero di raccolta generale 23176/2026Data pubblicazione 14/07/2026È pacifico, pertanto, che non può emettersi il provvedimento dicancellazione se non previo consulto.

Di seguito, l’Agenzia delle entratepuò provvedere autonomamente sia nel caso in cui la risposta non siastata resa per tempo, sia nel caso in cui ritenga di non uniformarsi.3.2. [OSCURATO:PERSONA] del secondo grado ha correttamente rilevato che lacancellazione dal registro delle Onlus deve essere preceduta dallaobbligatoria richiesta del parere all’Agenzia delle Onlus (ora al Ministerodel Lavoro) ed ha espressamente richiamato la disposizione di cuiall’art. 4, comma 3, d.P.C.m. n. 329 del 2001, che autorizza le Direzioniregionali a procedere autonomamente, in assenza della risposta,trascorsi trenta giorni dalla richiesta (fatto salvo che il Ministero nelfrattempo, abbia rappresentato la necessità di un'istruttoria piùapprofondita e quindi di un termine maggiore, da concordare caso percaso).Di seguito, tuttavia, risolvendo la questione in fatto, ha affermatoche l’Amministrazione non aveva dato prova di aver inoltrato larichiesta obbligatoria; che, infatti, i documenti esibiti in secondo gradodimostravano il contrario, in quanto il Ministero, con la nota prot. n.7530 del 29 gennaio 2020, aveva riferito che alcuna richiesta erapervenuta.Il provvedimento di cancellazione, pertanto, è stato ritenutoillegittimo in quanto, sulla scorta della documentazione esibita, nonrisultava che l’Amministrazione avesse avviato il consulto.Così statuendo, il giudice di secondo grado si è attenuto ai principiaffermati da questa Corte.

Infatti, l’obbligatorietà del parere, pur nonvincolante, implica che quest’ultimo debba essere necessariamenterichiesto, anche se può essere disatteso.3.3.

L’Agenzia delle entrate, con il secondo motivo, assume che lasentenza si è pronunciata sulla questione, mai posta, della necessità omeno del preventivo parere del Ministero.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 3775/2025Numero sezionale 5263/2026Numero di raccolta generale 23176/2026Data pubblicazione 14/07/2026Invero, sebbene il motivo di appello sia stato mal riassunto insentenza – la questione controversa, infatti, non attenevapropriamente alla necessità del rilascio del parere, quanto, piuttostoalla sua richiesta – il Giudice del secondo grado ha comunque decisosullo specifico punto controverso, rilevando che l’Amministrazione nonaveva dato prova di aver assolto all’obbligo sulla stessa gravante diavviare la consultazione.

Le argomentazioni in merito all’obbligatorietàdella richiesta di parere, pertanto, costituiscono semplicemente ilpresupposto del successivo accertamento in fatto.3.4.

Con il primo motivo, invece, l’Agenzia delle entrate affermache la domanda di parere era stata avanzata; che la mancataallegazione era irrilevante in quanto non prevista a pena di nullità,essendo sufficiente la sua menzione; che, non essendo pervenutarisposta nel termine, aveva provveduto autonomamente allacancellazione dal registro.La censura, tuttavia, non si rapporta alla sentenza impugnata laquale non ha dato rilievo al fatto, in sé, dell’omessa allegazione delparere (o anche solo della domanda) quanto, piuttosto, al fatto,assorbente, che non vi era prova che fosse stato richiesto.Il motivo, poi, nella parte in cui insiste nel rilevare che dalladocumentazione prodotta risultava che la consultazione era stataavviata e che la risposta non era stato data per tempo, pur deducendoapparentemente, una violazione di norme di legge, mira allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzareuna surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,non consentito, terzo grado; il motivo, inoltre, si risolve in una censuradi omesso esame di documenti, non proposta e, comunque, preclusa,ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., dalla conformità sul punto delle duesentenze di merito (c.f. doppia conforme).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 3775/2025Numero sezionale 5263/2026Numero di raccolta generale 23176/2026Data pubblicazione 14/07/20264.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Allasoccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del giudizio.Essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblicadifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia delleentrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro5.400,00 per compensi, oltre il 15 per cento per rimborso forfetariospese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA],n. 2996/2024, depositata il 15/11/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3775/2025Numero sezionale 5263/2026Numero di raccolta generale 23176/2026Data pubblicazione 14/07/20261. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 11836 del 5maggio 2020, cancellava l’[OSCURATO:PERSONA] per la ricerca eurogenetica dalregistro delle Onlus, stante la mancanza dei requisiti, riscontrata dal1° gennaio 2016, comminando la decadenza dalle agevolazioni fiscaligià eventualmente fruite.2. L’[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto innanzi alla C.t.p. di Catanzaroche accoglieva il ricorso ritenendo che l’Agenzia delle Entrate nonavesse dato prova né della richiesta di parere preventivo né delsuccessivo sollecito inviato al Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali.L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva rigettato.[OSCURATO:PERSONA] del secondo grado confermava che l’Amministrazione nonaveva dato prova di aver richiesto il consulto obbligatorio dell’[OSCURATO:PERSONA] (poi Agenzia per il [OSCURATO:PERSONA], ed oggi della DirezioneGenerale per il terzo settore e le formazioni sociali, ai sensi dell’articolo8, comma 23, d.l. n. 16 del 2012 conv. con modificazioni dalla legge n.44 del 2012); che non valeva a tal fine la documentazione allegata insecondo grado dall’Ufficio, tesa a dimostrare che il medesimo era statoavviato, in quanto dalla stessa emergeva che il Ministero avevaaffermato che alcuna richiesta era mai pervenuta, con ciò, all’evidenza,privando di valore la tesi dell’Ufficio.3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione, illustrato da successiva memoria, nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] che resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 10, 11, 12 d.lgs. n. 460 del 1997, dell’art. 4 ess. d.P.C.m. n. 329 del 2001, dell’art. 5 d.m. n. 266 del 2003, incombinato disposto con l’art. 21-octies legge n. 241 del 1990.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 3775/2025Numero sezionale 5263/2026Numero di raccolta generale 23176/2026Data pubblicazione 14/07/2026Osserva che nei provvedimenti di cancellazione o di mancataconferma dell’iscrizione nel registro delle Onlus l’Ufficio deve dar contodi aver richiesto il previsto parere, del contenuto dello stesso, deglieventuali motivi che hanno condotto a disattenderlo, senza obbligo diallegazione; che nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie di cui è causa,questo non venga reso entro i termini previsti dall’art. 4, comma 3,D.P.C.M. n. 329 del 2001, l’Ufficio procede autonomamente essendosufficiente menzionare tale circostanza nel provvedimento dicancellazione; che, invece, non sussiste alcun obbligo di allegazionedel parere stesso, quale atto endoprocedimentale prodromicoall’adozione del provvedimento finale. Ciò posto, assume che la Corteha errato nel ritenere illegittimo il provvedimento di cancellazione,omettendo di valutarne il contenuto, fondato sulla carenza dei requisitilegittimanti l'iscrizione al Registro dell'[OSCURATO:PERSONA].2. Con il secondo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degliart. 112 e 342 c.p.c.Evidenzia di non aver mai sostenuto che la richiesta di parere nonfosse necessaria e assume che la sentenza, statuendo in merito allasua obbligatorietà, si è pronunciata in violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, trattandosi di questionemai dedotta.3. I motivi da trattarsi congiuntamente in quanto connessi sonoinammissibili.3.1. Questa Corte ha già chiarito che, nella disciplina che regola lacancellazione delle Onlus, il parere è obbligatorio sebbene non siavincolante; ne consegue che l’Agenzia può prescinderne una volta chenon sia stato reso nel termine di legge (Cass. n. 15633/2020, Cass. n.20038/2015).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 3775/2025Numero sezionale 5263/2026Numero di raccolta generale 23176/2026Data pubblicazione 14/07/2026È pacifico, pertanto, che non può emettersi il provvedimento dicancellazione se non previo consulto. Di seguito, l’Agenzia delle entratepuò provvedere autonomamente sia nel caso in cui la risposta non siastata resa per tempo, sia nel caso in cui ritenga di non uniformarsi.3.2. [OSCURATO:PERSONA] del secondo grado ha correttamente rilevato che lacancellazione dal registro delle Onlus deve essere preceduta dallaobbligatoria richiesta del parere all’Agenzia delle Onlus (ora al Ministerodel Lavoro) ed ha espressamente richiamato la disposizione di cuiall’art. 4, comma 3, d.P.C.m. n. 329 del 2001, che autorizza le Direzioniregionali a procedere autonomamente, in assenza della risposta,trascorsi trenta giorni dalla richiesta (fatto salvo che il Ministero nelfrattempo, abbia rappresentato la necessità di un'istruttoria piùapprofondita e quindi di un termine maggiore, da concordare caso percaso).Di seguito, tuttavia, risolvendo la questione in fatto, ha affermatoche l’Amministrazione non aveva dato prova di aver inoltrato larichiesta obbligatoria; che, infatti, i documenti esibiti in secondo gradodimostravano il contrario, in quanto il Ministero, con la nota prot. n.7530 del 29 gennaio 2020, aveva riferito che alcuna richiesta erapervenuta.Il provvedimento di cancellazione, pertanto, è stato ritenutoillegittimo in quanto, sulla scorta della documentazione esibita, nonrisultava che l’Amministrazione avesse avviato il consulto.Così statuendo, il giudice di secondo grado si è attenuto ai principiaffermati da questa Corte. Infatti, l’obbligatorietà del parere, pur nonvincolante, implica che quest’ultimo debba essere necessariamenterichiesto, anche se può essere disatteso.3.3. L’Agenzia delle entrate, con il secondo motivo, assume che lasentenza si è pronunciata sulla questione, mai posta, della necessità omeno del preventivo parere del Ministero.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 3775/2025Numero sezionale 5263/2026Numero di raccolta generale 23176/2026Data pubblicazione 14/07/2026Invero, sebbene il motivo di appello sia stato mal riassunto insentenza – la questione controversa, infatti, non attenevapropriamente alla necessità del rilascio del parere, quanto, piuttostoalla sua richiesta – il Giudice del secondo grado ha comunque decisosullo specifico punto controverso, rilevando che l’Amministrazione nonaveva dato prova di aver assolto all’obbligo sulla stessa gravante diavviare la consultazione. Le argomentazioni in merito all’obbligatorietàdella richiesta di parere, pertanto, costituiscono semplicemente ilpresupposto del successivo accertamento in fatto.3.4. Con il primo motivo, invece, l’Agenzia delle entrate affermache la domanda di parere era stata avanzata; che la mancataallegazione era irrilevante in quanto non prevista a pena di nullità,essendo sufficiente la sua menzione; che, non essendo pervenutarisposta nel termine, aveva provveduto autonomamente allacancellazione dal registro.La censura, tuttavia, non si rapporta alla sentenza impugnata laquale non ha dato rilievo al fatto, in sé, dell’omessa allegazione delparere (o anche solo della domanda) quanto, piuttosto, al fatto,assorbente, che non vi era prova che fosse stato richiesto.Il motivo, poi, nella parte in cui insiste nel rilevare che dalladocumentazione prodotta risultava che la consultazione era stataavviata e che la risposta non era stato data per tempo, pur deducendoapparentemente, una violazione di norme di legge, mira allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzareuna surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,non consentito, terzo grado; il motivo, inoltre, si risolve in una censuradi omesso esame di documenti, non proposta e, comunque, preclusa,ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., dalla conformità sul punto delle duesentenze di merito (c.f. doppia conforme).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 3775/2025Numero sezionale 5263/2026Numero di raccolta generale 23176/2026Data pubblicazione 14/07/20264. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Allasoccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del giudizio.Essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblicadifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia delleentrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro5.400,00 per compensi, oltre il 15 per cento per rimborso forfetariospese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6
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