CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24705/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/