CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1975, avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vicenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6 ottobre 2025 il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha respinto l’istanza di revoca della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria prescritta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento del Questore della Provincia di Vicenza, in data 3 agosto 2024, nella parte in cui è stato imposto al ricorrente di presentarsi personalmente presso la Questura di Taranto per il periodo di cinque anni, nelle occasioni (partite della squadra calcistica del Taranto, in casa e fuori casa, e partite della nazionale italiana di calcio nella provincia di Taranto) e con le modalità specificamente indicate. 2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge, in relazione all’art. 6, comma 5, l. n. 401 del 1989, e vizio della motivazione in merito alla persistenza delle condizioni che avevano giustificato la prescrizione di comparire presso l’ufficio o comando di polizia competente di cui all’art. 6, comma 2, l n. 401 del 1989, infine mancanza della motivazione in merito a un nuovo giudizio di pericolosità. In sintesi, la difesa deduce che il provvedimento del Questore di Vicenza era stato adottato in relazione ai fatti verificatisi in occasione dell’incontro di calcio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra la squadra del Vicenza e quella del Taranto, valevole per i playoff del campionato nazionale di calcio di serie C, epoca in cui la squadra del Taranto era di proprietà della “[OSCURATO:PERSONA] 1927 s.r.l.”, che venne esclusa dal campionato di serie C stagione 2024-2025 e ne venne dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Taranto del 09/07/2025. In conseguenza, il Comune di Taranto, dopo aver emanato un avviso pubblico, scelse la “società sportiva Taranto 2025 – società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” per la partecipazione in sovrannumero al campionato regionale di eccellenza 2025-2026, disputando le partite di campionato in casa presso lo stadio “Italia” di Massafra, a circa 25 chilometri da Taranto. Per cui, mentre al momento della emissione del DASPO la squadra calcistica del Taranto militava in serie C, attualmente la squadra milita tra i dilettanti del campionato di eccellenza e la società che la gestisce è soggetto giuridico completamente diverso da quello che la gestiva al momento dei fatti, che è peraltro in liquidazione giudiziale. Tanto premesso, deduce il ricorrente che il delitto di cui all’art. 6, comma 6, l. n. 401 del 1989 è stato reputato insussistente dalla Corte di cassazione, avendo il [OSCURATO:PERSONA] ritenuto la perdita di efficacia dell’ordinanza del Questore impositiva dell’obbligo di presentazione in concomitanza con gli incontri di calcio di una squadra che, successivamente all’adozione del provvedimento, aveva cessato la sua attività, dovendosi la prescrizione del Questore necessariamente intendersi riferita alle competizioni cui avrebbe dovuto partecipare la compagine della società esistente nel momento in cui la prescrizione stessa è stata impartita, non essendo decisivamente rilevante, a quest’ultimo fine, l’elemento della radiazione della società proprietaria della squadra di calcio. Conclude, pertanto, la difesa che il G.I.P. avrebbe dovuto effettuare un nuovo giudizio di pericolosità del ricorrente alla luce del mutamento della compagine sportiva del Taranto e della circostanza che il campionato disputato dalla squadra non è più professionistico, per cui non è meritevole, da parte del tifoso, dell’interesse che poteva ricevere al momento dell’adozione del DASPO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Sezione ha già ripetutamente affermato, con principi che il [OSCURATO:PERSONA] condivide e dai quali non intende discostarsi, che il divieto disposto dal Questore, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa (v., tra le decisioni massimate, Sez. 3, n. 37771 del 02/10/2025, Rubino, Rv. 288837; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, Santamaria, Rv. 276287). Di conseguenza, qualora una determinata squadra di calcio abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l'ordinanza del Questore che imponeva l'obbligo con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di calcio disputati da tale squadra; per cui, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 2019, Faticato, Rv. 275691), atteso che il provvedimento impositivo, per essere considerato ancora valido ed efficace, dovrebbe essere nuovamente esaminato dall'Autorità amministrativa e sottoposto all'Autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, Santamaria, cit.). 1.2. Nel caso in esame, è pacifico che l'ordine del Questore imponeva al ricorrente l'obbligo di presentarsi in Questura venti minuti dopo l'inizio e venti minuti dopo la fine di ogni partita giocata in casa dalla squadra di calcio del Taranto e di ogni partita giocata in provincia di Taranto dalla nazionale italiana di calcio, nonché mezz’ora dopo l’inizio di ogni partita giocata fuori casa dalla squadra del Taranto; l’ordine del Questore era stato emesso a seguito di scontri con la tifoseria della squadra calcistica del Vicenza, verificatisi in occasione dell’incontro di calcio valevole per i playoff del campionato nazionale di calcio di serie C tra la squadra del L.R. Vicenza e la squadra del Taranto di cui alla compagine sportiva “Taranto F.C. 1927” (v. pag. 1 del provvedimento questorile), che non gestisce più la squadra di calcio del Taranto, essendo stata privata del “titolo sportivo” ed essendo stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale della predetta società, mentre, a gestire la squadra di calcio della città, che milita nel campionato regionale di eccellenza e che disputa le partite in casa presso lo stadio di Massafra, distante oltre 25 chilometri da Taranto, è oggi preposta una nuova società scelta dal Comune di Taranto e che, dal punto di vista soggettivo, non può che considerarsi del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine. Ciò precisato, si rileva che la prescrizione imposta al ricorrente, in ragione della società sportiva rappresentativa della squadra di calcio del Taranto all’epoca dei disordini che diedero origine al provvedimento di DASPO sportivo, deve intendersi riferita alle competizioni cui avrebbe dovuto partecipare la compagine denominata “Taranto F.C. 1927”, unica squadra di calcio rappresentativa della città pugliese al momento in cui la prescrizione era stata impartita al ricorrente. 1.3. Ora, diversamente da quanto affermato nella ordinanza impugnata, questa Sezione ha puntualizzato che i sintagmi utilizzati dal legislatore nella legge n. 401 del 1989 (“manifestazioni sportive specificamente indicate” e “luoghi specificamente indicati”) impongono che le prescrizioni applicate al soggetto proposto, in quanto limitative della libertà personale, siano specifiche e dettagliate: nel caso in esame non si è in presenza di un mero cambio del nome della squadra calcistica del Taranto, poiché la compagine sportiva che gestiva la squadra del Taranto è del tutto diversa da quella che la gestisce oggi, per di più in campionato regionale, non più nazionale, e disputando le partite in casa in uno stadio diverso e distante dalla città. Né è possibile una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa, poiché l’invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione richiedono il rigoroso rispetto dei principi di tassatività e sufficiente determinatezza: questa Corte ritiene, infatti, con principio dal Coillegio condiviso, che il Questore debba emanare un nuovo provvedimento, integrativo o sostitutivo del precedente DASPO, da sottoporre per la convalida all'Autorità giudiziaria, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa anche sull'aspetto della continuità sostanziale fra squadre di una stessa città riconducibili a società sportive diverse (Sez. 3, n. 37771 del 02/10/2025, Rubino, cit.). Né ancora può rilevare in contrario la circostanza che la precedente società sportiva, “[OSCURATO:PERSONA] 1927 s.r.l.”, non sia stata radiata, dal momento che detta società non gestisce più la squadra di calcio del Taranto, essendo stata costituita, nella stessa città, una nuova società sportiva per dare continuità alla pratica calcistica, militante in campionato regionale (sul punto può richiamarsi Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, Santamaria, cit., che osserva come non possa escludersi l’incidenza del mutamento di denominazione della squadra e della retrocessione sull'interesse del tifoso a continuare ad interessarsi del club; del pari, Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 2019, Faticato, cit., evidenzia che il mondo dello sport è «segnato da passioni ed impulsi, non sempre razionali, tali da indirizzare, anche in funzione del grado della ambizione sportiva di chi “governi” una determinata società sportiva, il tifo dei sostenitori ora in un senso ora anche in senso opposto al precedente»). 2. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio al Tribunale di Vicenza, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica, che è competente, ai sensi dell’art. 6, comma 5, l. n. 401 del 1989, sulla revoca o sulla modifica delle prescrizioni concernenti l’obbligo di presentazione, impartite ai sensi del comma 2 dell’art. 6, qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, dovendo in tal caso il G.I.P., in ragione della annoverabilità dell’obbligo di presentazione fra le misure di prevenzione, valutare ex art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011 la sussistenza di elementi sopravvenuti, o non precedentemente esaminati, idonei ad incrinare in maniera decisiva il corredo fattuale posto a fondamento della convalida del decreto, consentendo la rivalutazione delle esigenze di pericolosità (Sez. 3, n. 41073 del 30/01/2018, Belligerante, Rv. 274306; nello stesso senso, Sez. 3, n. 6526 del 04712/2019, dep. 2020, Manzari, non mass.). E, nel caso di specie, la verifica appare vieppiù necessaria, sol che si consideri che l’obbligo di presentazione era riferito anche alle partite giocate dalla Nazionale di calcio italiana a Taranto, prescrizione che potrebbe