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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1367/2025

ECLI:EU:T:2025:1034
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0412_RES

Causa T‑412/22

[OSCURATO:PERSONA] (PAN [OSCURATO:PERSONA])

contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025 «Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva dimossistrobina – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Durata della proroga – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – [OSCURATO:PERSONA] di rigetto della richiesta – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di rigetto di una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo in materia di diritto ambientale – Ricorso volto a evitare che si riproduca in futuro un’illegittimità che investe un atto di un’istituzione o di un organo dell’Unione – Conservazione dell’interesse ad agire – Ricevibilità (Art. 266, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 17; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/1436) (v. punti 22‑28) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Precisazione dei motivi del riesame – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione avverso una decisione di rigetto di una richiesta di riesame – Argomenti e motivi d’impugnazione non presentati nella richiesta di riesame – Nozione (Art. 263 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 10 e 12, e n. 1107/2009, art. 17; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2068) (v. punti 29‑41) Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Proroga del periodo di approvazione fino alla conclusione della procedura di rinnovo – Presupposti – Durata della proroga stabilita in funzione delle circostanze concrete del caso di specie intervenute nel corso della procedura di rinnovo – Durata sufficiente per ultimare la procedura di rinnovo – Esclusione di una proroga automatica o sistematica (Artt. 11 e 114, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 13, § 2, 17, 20 e 24; regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] nn. 844/2012, art. 1, § 1, e 2021/2068) (v. punti 67‑90) [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi su tre ricorsi di annullamento proposti rispettivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] (PAN [OSCURATO:PERSONA]), dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, in composizione ampliata, annulla tre decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che respingono le richieste di riesame interno relative alla proroga del periodo di approvazione di tre prodotti fitosanitari, ossia il boscalid, il glifosato e la dimossistrobina ( 1 ).

Con tali sentenze, il Tribunale interpreta per la prima volta l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 ( 2 ) riguardante la proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva qualora una decisione relativa al suo rinnovo non possa essere adottata prima della scadenza del termine di approvazione.

Tale esame ha luogo alla luce di due diversi aspetti: quello della durata della proroga e quello dei motivi del ritardo nella procedura di rinnovo, che devono essere indipendenti dal richiedente.

Le ricorrenti sono associazioni senza scopo di lucro che hanno come finalità, in particolare, la promozione di attività volte a ridurre ed eliminare i pesticidi, per quanto riguarda la PAN [OSCURATO:PERSONA], e la protezione dell’ambiente, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

La dimossistrobina, una sostanza attiva utilizzata come fungicida in agricoltura, è stata approvata per la prima volta nell’Unione europea dalla direttiva 2006/75 ( 3 ) e il suo periodo di approvazione è stato prorogato nel 2013.

Nel 2015 è stata inserita nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione ( 4 ).

Ciò premesso, la sua approvazione è stata ulteriormente prorogata più volte, in quanto la sua valutazione era stata ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà dei richiedenti e l’approvazione rischiava di scadere prima che fosse stata presa una decisione in merito al suo rinnovo.

La penultima di tali proroghe ( 5 ) è stata oggetto di una richiesta di riesame interno, che è stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con la decisione del 27 aprile 2022 di cui si chiede l’annullamento nella causa T‑412/22.

Il boscalid è una sostanza attiva approvata per la prima volta nell’Unione nel 2008 ( 6 ) e utilizzata nei prodotti fitosanitari della famiglia degli inibitori di succinato deidrogenasi.

Anche il periodo di approvazione di tale sostanza è stato prorogato successivamente, per il fatto che la valutazione di tale sostanza era stata ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà dei richiedenti e l’approvazione di tale sostanza attiva rischiava di scadere prima che fosse stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo.

Il regolamento di esecuzione che ha adottato tale proroga nel 2022 è stato oggetto di una richiesta di riesame interno respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 6 dicembre 2022 di cui si chiede l’annullamento nella causa T‑94/23.

Il glifosato, una sostanza attiva ampiamente utilizzata negli erbicidi, è stato approvato per la prima volta nell’Unione nel 2001 ( 7 ).

La sua approvazione è stata prorogata più volte, in particolare in quanto la valutazione della sostanza era stata ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente.

Il regolamento di esecuzione che attua la proroga adottata nel 2022 ( 8 ) è stato anch’esso oggetto di una richiesta di riesame, respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 3 luglio 2023.

Le ricorrenti hanno contestato queste tre decisioni di rigetto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in particolare, un’interpretazione e un’applicazione errate dell’articolo 17 ( 9 ) del regolamento n. 1107/2009.

Giudizio del Tribunale Per quanto riguarda, in primo luogo, la durata della proroga dell’approvazione, nelle cause T‑412/22 e T‑94/23, il Tribunale ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere conto del principio di precauzione nell’esercizio delle sue competenze nell’ambito del regolamento n. 1107/2009.

Pertanto, quando si tratta di una sostanza attiva, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare misure che limitino l’uso di tale sostanza facendo prevalere l’interesse della sicurezza dei consumatori, senza attendere l’esito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza.

Il Tribunale procede quindi all’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 alla luce di tale principio e del suo tenore letterale, del contesto in cui esso si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte.

Da tale disposizione risulta che, se per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione di una sostanza attiva scada prima che venga presa una decisione in merito rinnovo, si adotta una decisione che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per un periodo sufficiente all’esame della domanda.

Ne consegue che la durata del periodo di proroga dev’essere adeguata alle circostanze concrete del caso di specie, intervenute nel corso della procedura di rinnovo, e non può essere oggetto di un’applicazione automatica, o addirittura sistematica.

Inoltre, la domanda di rinnovo dev’essere presentata al più tardi tre anni prima della scadenza del periodo di approvazione, poiché la procedura di rinnovo è soggetta a un calendario preciso e al requisito di celerità.

Tali requisiti sono ancora più importanti in quanto la proroga dell’approvazione di una sostanza attiva, sul fondamento dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, ha le stesse conseguenze di un’approvazione iniziale o di un rinnovo dell’approvazione.

Di conseguenza, il Tribunale considera che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 prevede un meccanismo che dev’essere applicato in via eccezionale. [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare una valutazione del caso di specie ogni volta che proroga l’approvazione di una sostanza attiva.

In tal senso, essa deve prendere in considerazione gli elementi pertinenti per definire il «periodo sufficiente» necessario per portare a termine la valutazione della sostanza in corso.

Anche se il medesimo articolo lascia alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale per determinare a cosa corrisponda un «periodo sufficiente», tale potere non è tuttavia assoluto.

Infatti, l’espressione «periodo sufficiente» dev’essere intesa nel senso che richiede la definizione di un periodo che non sia né inferiore né superiore a quanto necessario per completare la procedura di rinnovo per ciascun caso di specie.

Inoltre, quando intende applicare l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere conto della durata complessiva della procedura di rinnovo, al fine di assicurarsi che quest’ultima resti entro limiti ragionevoli alla luce del requisito di celerità.

Non si può ammettere che la proroga dell’approvazione, che riveste carattere provvisorio ed eccezionale, consenta il mantenimento sul mercato di una sostanza attiva per un periodo che eccede notevolmente quello dell’approvazione iniziale, salvo privare il sistema del rinnovo istituito da tale regolamento di qualsiasi effetto utile.

Così interpretato, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 esprime una ponderazione dei diversi interessi in gioco compatibile con gli obiettivi di tale regolamento e con il principio di precauzione.

Da un lato, sono presi in considerazione gli interessi che depongono a favore del fatto che una sostanza approvata conformemente alle norme dell’Unione non venga vietata in modo imprevedibile a causa di ritardi nel calendario della procedura di rinnovo che sono indipendenti dalla volontà del richiedente.

Dall’altro, la proroga concessa è solo provvisoria: può essere interrotta da una decisione di mancato rinnovo o essere accompagnata da limitazioni nell’uso delle sostanze e, soprattutto, non deve eccedere quanto è necessario, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso di specie.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le ragioni del ritardo nelle procedure di rinnovo di cui trattasi, il Tribunale interpreta, nelle cause T‑94/23 e T‑565/23, l’espressione «motivi che sfuggono al controllo del richiedente» di cui all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, ricordando che, in caso di discordanza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento.

Per quanto riguarda il contesto in cui tale regola si inserisce, il Tribunale esamina il ruolo del richiedente nella procedura di rinnovo alla luce dell’articolo 17 di tale regolamento.

A tale proposito, sia la procedura di approvazione che la procedura di rinnovo sono avviate su iniziativa del produttore della sostanza attiva, che ne è un attore centrale.

Infatti, quest’ultimo è responsabile del contenuto della domanda, del deposito dei fascicoli supplementari e della fornitura di informazioni supplementari allo Stato membro relatore o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla quale può inoltre presentare osservazioni in merito al rapporto di rinnovo.

Il richiedente il rinnovo è quindi un attore che partecipa a tutte le fasi della procedura, il che gli consente di influenzarne lo svolgimento.

Per contro, per quanto attiene alla proroga del periodo di approvazione, il richiedente il rinnovo non è tenuto a presentare una domanda e non è prevista una procedura di consultazione con lo stesso.

La procedura è avviata d’ufficio e la [OSCURATO:PERSONA] deve verificare se il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo non sia dovuto a motivi «che sfuggono al controllo del richiedente».

Alla luce di tali elementi, il comportamento del richiedente dev’essere valutato alla luce delle diverse fasi della procedura di rinnovo che precedono un’eventuale proroga del periodo di approvazione, nelle quali quest’ultimo ha svolto un ruolo partecipativo.

Tra gli obiettivi di cui all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, la [OSCURATO:PERSONA] deve attribuire un’importanza del tutto particolare all’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e deve altresì assicurarsi non solo che il richiedente abbia agito nel rispetto dei termini, ma anche che il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo sia indipendente dalla sua condotta.

In tale contesto, un approccio che richieda un elemento intenzionale da parte del richiedente in relazione ai ritardi nello svolgimento di tale procedura è eccessivamente restrittivo e rischia di compromettere l’equilibrio raggiunto dal legislatore a favore degli interessi del richiedente il rinnovo.

Al fine di rispettare tale equilibrio, è necessaria un’analisi obiettiva e in concreto dei motivi del ritardo, al fine di stabilire che tale ritardo è indipendente dalla volontà del richiedente, il quale deve aver rispettato con diligenza tutte le norme applicabili alla domanda e alla procedura di rinnovo.

Orbene, non procedendo a un’analisi in concreto del ruolo del richiedente, applicando un approccio restrittivo del ruolo del richiedente il rinnovo negli eventuali ritardi della procedura di rinnovo e ignorando qualsiasi ruolo eventuale di quest’ultimo in caso di concorso, anche parziale, al ritardo di un altro soggetto, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (2022) 3275139 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 aprile 2022, decisione [OSCURATO:PERSONA] (2022) 8437051 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2022 e decisione [OSCURATO:PERSONA] (2023) 4611321 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 luglio 2023. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU 2009, L 309, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva 2006/75/CE della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina ( GU L 2006, L 248, pag. 3 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione ( GU 2015, L 67, pag. 18 ). ( 5 ) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin ( GU 2021, L 421, pag. 25 ). ( 6 ) Con la direttiva 2008/44/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive ( GU L 2008, L 94, pag. 13 ). ( 7 ) Con la direttiva 2001/99/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 novembre 2001, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l’iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile ( GU 2001, L 304, pag. 14 ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 dicembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato ( GU 2022, L 312, pag. 99 ). ( 9 ) Ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, «[q]ualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente all’esame della domanda».

L’articolo 17, terzo comma, del medesimo regolamento prevede gli elementi da prendere in considerazione quando è fissato il periodo di proroga, ossia: «a) il tempo necessario per fornire le informazioni richieste; b) il tempo necessario per completare la procedura; c) se del caso, la necessità di assicurare la redazione di un programma di lavoro coerente, come previsto dall’articolo 18».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0412_RES Causa T‑412/22 [OSCURATO:PERSONA] (PAN [OSCURATO:PERSONA]) contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025 «Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva dimossistrobina – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Durata della proroga – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – [OSCURATO:PERSONA] di rigetto della richiesta – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di rigetto di una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo in materia di diritto ambientale – Ricorso volto a evitare che si riproduca in futuro un’illegittimità che investe un atto di un’istituzione o di un organo dell’Unione – Conservazione dell’interesse ad agire – Ricevibilità (Art. 266, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 17; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/1436) (v. punti 22‑28) Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Precisazione dei motivi del riesame – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione avverso una decisione di rigetto di una richiesta di riesame – Argomenti e motivi d’impugnazione non presentati nella richiesta di riesame – Nozione (Art. 263 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 10 e 12, e n. 1107/2009, art. 17; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2068) (v. punti 29‑41) Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Proroga del periodo di approvazione fino alla conclusione della procedura di rinnovo – Presupposti – Durata della proroga stabilita in funzione delle circostanze concrete del caso di specie intervenute nel corso della procedura di rinnovo – Durata sufficiente per ultimare la procedura di rinnovo – Esclusione di una proroga automatica o sistematica (Artt. 11 e 114, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 13, § 2, 17, 20 e 24; regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] nn. 844/2012, art. 1, § 1, e 2021/2068) (v. punti 67‑90) [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi su tre ricorsi di annullamento proposti rispettivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] (PAN [OSCURATO:PERSONA]), dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, in composizione ampliata, annulla tre decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che respingono le richieste di riesame interno relative alla proroga del periodo di approvazione di tre prodotti fitosanitari, ossia il boscalid, il glifosato e la dimossistrobina ( 1 ). Con tali sentenze, il Tribunale interpreta per la prima volta l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 ( 2 ) riguardante la proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva qualora una decisione relativa al suo rinnovo non possa essere adottata prima della scadenza del termine di approvazione. Tale esame ha luogo alla luce di due diversi aspetti: quello della durata della proroga e quello dei motivi del ritardo nella procedura di rinnovo, che devono essere indipendenti dal richiedente. Le ricorrenti sono associazioni senza scopo di lucro che hanno come finalità, in particolare, la promozione di attività volte a ridurre ed eliminare i pesticidi, per quanto riguarda la PAN [OSCURATO:PERSONA], e la protezione dell’ambiente, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. La dimossistrobina, una sostanza attiva utilizzata come fungicida in agricoltura, è stata approvata per la prima volta nell’Unione europea dalla direttiva 2006/75 ( 3 ) e il suo periodo di approvazione è stato prorogato nel 2013. Nel 2015 è stata inserita nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione ( 4 ). Ciò premesso, la sua approvazione è stata ulteriormente prorogata più volte, in quanto la sua valutazione era stata ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà dei richiedenti e l’approvazione rischiava di scadere prima che fosse stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. La penultima di tali proroghe ( 5 ) è stata oggetto di una richiesta di riesame interno, che è stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con la decisione del 27 aprile 2022 di cui si chiede l’annullamento nella causa T‑412/22. Il boscalid è una sostanza attiva approvata per la prima volta nell’Unione nel 2008 ( 6 ) e utilizzata nei prodotti fitosanitari della famiglia degli inibitori di succinato deidrogenasi. Anche il periodo di approvazione di tale sostanza è stato prorogato successivamente, per il fatto che la valutazione di tale sostanza era stata ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà dei richiedenti e l’approvazione di tale sostanza attiva rischiava di scadere prima che fosse stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. Il regolamento di esecuzione che ha adottato tale proroga nel 2022 è stato oggetto di una richiesta di riesame interno respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 6 dicembre 2022 di cui si chiede l’annullamento nella causa T‑94/23. Il glifosato, una sostanza attiva ampiamente utilizzata negli erbicidi, è stato approvato per la prima volta nell’Unione nel 2001 ( 7 ). La sua approvazione è stata prorogata più volte, in particolare in quanto la valutazione della sostanza era stata ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente. Il regolamento di esecuzione che attua la proroga adottata nel 2022 ( 8 ) è stato anch’esso oggetto di una richiesta di riesame, respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 3 luglio 2023. Le ricorrenti hanno contestato queste tre decisioni di rigetto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in particolare, un’interpretazione e un’applicazione errate dell’articolo 17 ( 9 ) del regolamento n. 1107/2009. Giudizio del Tribunale Per quanto riguarda, in primo luogo, la durata della proroga dell’approvazione, nelle cause T‑412/22 e T‑94/23, il Tribunale ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere conto del principio di precauzione nell’esercizio delle sue competenze nell’ambito del regolamento n. 1107/2009. Pertanto, quando si tratta di una sostanza attiva, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare misure che limitino l’uso di tale sostanza facendo prevalere l’interesse della sicurezza dei consumatori, senza attendere l’esito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza. Il Tribunale procede quindi all’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 alla luce di tale principio e del suo tenore letterale, del contesto in cui esso si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte. Da tale disposizione risulta che, se per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione di una sostanza attiva scada prima che venga presa una decisione in merito rinnovo, si adotta una decisione che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per un periodo sufficiente all’esame della domanda. Ne consegue che la durata del periodo di proroga dev’essere adeguata alle circostanze concrete del caso di specie, intervenute nel corso della procedura di rinnovo, e non può essere oggetto di un’applicazione automatica, o addirittura sistematica. Inoltre, la domanda di rinnovo dev’essere presentata al più tardi tre anni prima della scadenza del periodo di approvazione, poiché la procedura di rinnovo è soggetta a un calendario preciso e al requisito di celerità. Tali requisiti sono ancora più importanti in quanto la proroga dell’approvazione di una sostanza attiva, sul fondamento dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, ha le stesse conseguenze di un’approvazione iniziale o di un rinnovo dell’approvazione. Di conseguenza, il Tribunale considera che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 prevede un meccanismo che dev’essere applicato in via eccezionale. [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare una valutazione del caso di specie ogni volta che proroga l’approvazione di una sostanza attiva. In tal senso, essa deve prendere in considerazione gli elementi pertinenti per definire il «periodo sufficiente» necessario per portare a termine la valutazione della sostanza in corso. Anche se il medesimo articolo lascia alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale per determinare a cosa corrisponda un «periodo sufficiente», tale potere non è tuttavia assoluto. Infatti, l’espressione «periodo sufficiente» dev’essere intesa nel senso che richiede la definizione di un periodo che non sia né inferiore né superiore a quanto necessario per completare la procedura di rinnovo per ciascun caso di specie. Inoltre, quando intende applicare l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere conto della durata complessiva della procedura di rinnovo, al fine di assicurarsi che quest’ultima resti entro limiti ragionevoli alla luce del requisito di celerità. Non si può ammettere che la proroga dell’approvazione, che riveste carattere provvisorio ed eccezionale, consenta il mantenimento sul mercato di una sostanza attiva per un periodo che eccede notevolmente quello dell’approvazione iniziale, salvo privare il sistema del rinnovo istituito da tale regolamento di qualsiasi effetto utile. Così interpretato, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 esprime una ponderazione dei diversi interessi in gioco compatibile con gli obiettivi di tale regolamento e con il principio di precauzione. Da un lato, sono presi in considerazione gli interessi che depongono a favore del fatto che una sostanza approvata conformemente alle norme dell’Unione non venga vietata in modo imprevedibile a causa di ritardi nel calendario della procedura di rinnovo che sono indipendenti dalla volontà del richiedente. Dall’altro, la proroga concessa è solo provvisoria: può essere interrotta da una decisione di mancato rinnovo o essere accompagnata da limitazioni nell’uso delle sostanze e, soprattutto, non deve eccedere quanto è necessario, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso di specie. Per quanto riguarda, in secondo luogo, le ragioni del ritardo nelle procedure di rinnovo di cui trattasi, il Tribunale interpreta, nelle cause T‑94/23 e T‑565/23, l’espressione «motivi che sfuggono al controllo del richiedente» di cui all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, ricordando che, in caso di discordanza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento. Per quanto riguarda il contesto in cui tale regola si inserisce, il Tribunale esamina il ruolo del richiedente nella procedura di rinnovo alla luce dell’articolo 17 di tale regolamento. A tale proposito, sia la procedura di approvazione che la procedura di rinnovo sono avviate su iniziativa del produttore della sostanza attiva, che ne è un attore centrale. Infatti, quest’ultimo è responsabile del contenuto della domanda, del deposito dei fascicoli supplementari e della fornitura di informazioni supplementari allo Stato membro relatore o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla quale può inoltre presentare osservazioni in merito al rapporto di rinnovo. Il richiedente il rinnovo è quindi un attore che partecipa a tutte le fasi della procedura, il che gli consente di influenzarne lo svolgimento. Per contro, per quanto attiene alla proroga del periodo di approvazione, il richiedente il rinnovo non è tenuto a presentare una domanda e non è prevista una procedura di consultazione con lo stesso. La procedura è avviata d’ufficio e la [OSCURATO:PERSONA] deve verificare se il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo non sia dovuto a motivi «che sfuggono al controllo del richiedente». Alla luce di tali elementi, il comportamento del richiedente dev’essere valutato alla luce delle diverse fasi della procedura di rinnovo che precedono un’eventuale proroga del periodo di approvazione, nelle quali quest’ultimo ha svolto un ruolo partecipativo. Tra gli obiettivi di cui all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, la [OSCURATO:PERSONA] deve attribuire un’importanza del tutto particolare all’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e deve altresì assicurarsi non solo che il richiedente abbia agito nel rispetto dei termini, ma anche che il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo sia indipendente dalla sua condotta. In tale contesto, un approccio che richieda un elemento intenzionale da parte del richiedente in relazione ai ritardi nello svolgimento di tale procedura è eccessivamente restrittivo e rischia di compromettere l’equilibrio raggiunto dal legislatore a favore degli interessi del richiedente il rinnovo. Al fine di rispettare tale equilibrio, è necessaria un’analisi obiettiva e in concreto dei motivi del ritardo, al fine di stabilire che tale ritardo è indipendente dalla volontà del richiedente, il quale deve aver rispettato con diligenza tutte le norme applicabili alla domanda e alla procedura di rinnovo. Orbene, non procedendo a un’analisi in concreto del ruolo del richiedente, applicando un approccio restrittivo del ruolo del richiedente il rinnovo negli eventuali ritardi della procedura di rinnovo e ignorando qualsiasi ruolo eventuale di quest’ultimo in caso di concorso, anche parziale, al ritardo di un altro soggetto, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (2022) 3275139 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 aprile 2022, decisione [OSCURATO:PERSONA] (2022) 8437051 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2022 e decisione [OSCURATO:PERSONA] (2023) 4611321 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 luglio 2023. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU 2009, L 309, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva 2006/75/CE della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina ( GU L 2006, L 248, pag. 3 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione ( GU 2015, L 67, pag. 18 ). ( 5 ) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin ( GU 2021, L 421, pag. 25 ). ( 6 ) Con la direttiva 2008/44/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive ( GU L 2008, L 94, pag. 13 ). ( 7 ) Con la direttiva 2001/99/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 novembre 2001, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l’iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile ( GU 2001, L 304, pag. 14 ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 dicembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato ( GU 2022, L 312, pag. 99 ). ( 9 ) Ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, «[q]ualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente all’esame della domanda». L’articolo 17, terzo comma, del medesimo regolamento prevede gli elementi da prendere in considerazione quando è fissato il periodo di proroga, ossia: «a) il tempo necessario per fornire le informazioni richieste; b) il tempo necessario per completare la procedura; c) se del caso, la necessità di assicurare la redazione di un programma di lavoro coerente, come previsto dall’articolo 18».