Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31758/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7998/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pressoil suo studio, sito in [OSCURATO:PERSONA] (PZ), via Conceria, 27 -ricorrente - contro Ministero dell’interno -intimato - Questura di Potenza -intimato - avversoil decreto del Giudice di Pace di Melfi del 20 marzo 2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi del 20 marzo 2023 che ha convalidato il Oggetto: immigrazione - trattenimento provvedimento del Questore di Romadi trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti a seguito di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale; -il ricorso è affidato a tre motivi ; -il Ministero dell’Interno e la Questura di Potenza non si costituiscono tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 Cost e 19 t.u. imm., nonché l’apparente e/o inesistente motivazionein ordine all’assenza di elementi ostativi all’espulsione; -il motivo è inammissibile; - se è vero che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 t.u. imm., in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (cfr. Cass. 28 giugno 2023, n. 18404; Cass. 7 marzo 2017, n. 5750; Cass. 30 novembre 2015, n. 24415), un siffatto potere di rilevazione esige che la stessa emerga ex actis non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto, al fine di stabilire se il provvedimento sia esente da vizi; -conseguentemente, ove si lamenti, in sede di legittimità, il mancato rilievo incidentale della manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta illegittimità;-parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere per cui la doglianza non può essere esaminata; -con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto della ritenuta sussistenza dei presupposti per la convalida del provvedimento del Questore; -il motivo è infondato; - il Giudice di Pace ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore di Potenza, «Visti gli artt. 13 e 14 D. L vo . 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ” in ragione del fatto che era necessario : disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità; acquisire documenti per il viaggio; attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei»; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo del giudice e per tale ragione di sottrae alla censura prospettata; - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 14, terzo comma, t.u. imm., e 13 Cost., nella parte in cui il decreto impugnatoha ritenuto legittimo il provvedimento di trattenimento benché fosse stato inviato al Giudice di Pace territorialmente competente per la convalida oltre il termine di 48 ore previsto dalla legge; -il motivo è fondato; -l’art. 14, terzo comma, t.u. imm., stabilisce che «Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto oredall'adozione del provvedimento»; - dagli atti riprodotti in giudizio emerge che il trattenimento è stato disposto il 16 marzo 2023, alle ore 12,00, ed è stato inviato al Giudice di Pace di Melfi solo il 18 marzo successivo, alle ore 16,24 e, dunque, oltre il termine di prescritto termine di quarantotto ore; - l’inosservanza di un siffatto termine, attenendo alla disciplina delle modalità di privazione della libertà personale adottabile in presenza delle condizioni di legge, coperta dalla garanzia costituzionale dell'art.13 Cost., determina l’inefficacia della misura, analogamente alla situazione in cui il giudice non rispetta il termine a lui assegnato (dall’art. 14, quarto comma, t.u. imm.) per la convalida della misura; -il decreto impugnato va, dunque, cassato senza rinvio; -poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); -l’art. 133 del medesimo testo unico, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass., Sez.

Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299; Cass.29 novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass.29 ottobre 2012 n. 18583); -pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Melfi P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7998/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pressoil suo studio, sito in [OSCURATO:PERSONA] (PZ), via Conceria, 27 -ricorrente - contro Ministero dell’interno -intimato - Questura di Potenza -intimato - avversoil decreto del Giudice di Pace di Melfi del 20 marzo 2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi del 20 marzo 2023 che ha convalidato il Oggetto: immigrazione - trattenimento provvedimento del Questore di Romadi trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti a seguito di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale; -il ricorso è affidato a tre motivi ; -il Ministero dell’Interno e la Questura di Potenza non si costituiscono tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 Cost e 19 t.u. imm., nonché l’apparente e/o inesistente motivazionein ordine all’assenza di elementi ostativi all’espulsione; -il motivo è inammissibile; - se è vero che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 t.u. imm., in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (cfr. Cass. 28 giugno 2023, n. 18404; Cass. 7 marzo 2017, n. 5750; Cass. 30 novembre 2015, n. 24415), un siffatto potere di rilevazione esige che la stessa emerga ex actis non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto, al fine di stabilire se il provvedimento sia esente da vizi; -conseguentemente, ove si lamenti, in sede di legittimità, il mancato rilievo incidentale della manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta illegittimità;-parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere per cui la doglianza non può essere esaminata; -con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto della ritenuta sussistenza dei presupposti per la convalida del provvedimento del Questore; -il motivo è infondato; - il Giudice di Pace ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore di Potenza, «Visti gli artt. 13 e 14 D. L vo . 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ” in ragione del fatto che era necessario : disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità; acquisire documenti per il viaggio; attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei»; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo del giudice e per tale ragione di sottrae alla censura prospettata; - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 14, terzo comma, t.u. imm., e 13 Cost., nella parte in cui il decreto impugnatoha ritenuto legittimo il provvedimento di trattenimento benché fosse stato inviato al Giudice di Pace territorialmente competente per la convalida oltre il termine di 48 ore previsto dalla legge; -il motivo è fondato; -l’art. 14, terzo comma, t.u. imm., stabilisce che «Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto oredall'adozione del provvedimento»; - dagli atti riprodotti in giudizio emerge che il trattenimento è stato disposto il 16 marzo 2023, alle ore 12,00, ed è stato inviato al Giudice di Pace di Melfi solo il 18 marzo successivo, alle ore 16,24 e, dunque, oltre il termine di prescritto termine di quarantotto ore; - l’inosservanza di un siffatto termine, attenendo alla disciplina delle modalità di privazione della libertà personale adottabile in presenza delle condizioni di legge, coperta dalla garanzia costituzionale dell'art.13 Cost., determina l’inefficacia della misura, analogamente alla situazione in cui il giudice non rispetta il termine a lui assegnato (dall’art. 14, quarto comma, t.u. imm.) per la convalida della misura; -il decreto impugnato va, dunque, cassato senza rinvio; -poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); -l’art. 133 del medesimo testo unico, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299; Cass.29 novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass.29 ottobre 2012 n. 18583); -pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Melfi P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigett
Decreto Cassazione n. 31758/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris