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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03153/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso a trattazione scritta ex art. 23-bis D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia del 6/02/2020 che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al delitto di riciclaggio (per i fatti successivi al 22/3/2005) e di procurata inosservanza di pena.

Al riguardo deduce: 1) "travisamento di prove dichiarative e mancata disamina di prove documentali in ordine all'affermata riconducibilità in capo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] dell'intera proprietà immobiliare acquisita dalla ricorrente il 29/3/2001".

A fronte della dimostrazione che la ricorrente avesse, con proprie lecite risorse (i cui apporti derivavano da diversi familiari, genitori, nipote e sorella), potuto disporre della provvista necessaria a far fronte all'acquisto dell'intero immobile, per come comprovato dalle dichiarazioni rese al difensore, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale disattendeva la prospettazione difensiva sulla scorta di un'inattendibilità delle versioni a discarico, considerate generiche, nonché mancanti di riscontro.

In realtà, si trattava di dichiarazioni precise in ordine alla causale, all'entità del prestito, alle modalità di erogazione e di restituzione, alla capacità dei conferenti di erogare la somma, della cui attendibilità non poteva dubitarsi richiamandosi l'assenza di documentazione, in realtà non più reperibile stante il tempo trascorso.

Si lamenta, altresì, che non sia stata apprezzata l'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa dimostrativa di una maggiore redditività derivante dall'attività commerciale svolta dalla ricorrente nel periodo di interesse, nonché l'accensione di un mutuo contestualmente all'acquisto del bene e il ricavato di una successiva vendita immobiliare destinato a ripianare il debito contratto.

Ciò portava a "confinare" in una limitata terza parte il conferimento illecito (poiché proveniente dal delitto di bancarotta fraudolenta) fornito dal coimputato. 2) "difetto di motivazione in ordine all'affermata individuazione dell'elemento soggettivo necessario ad integrare la fattispecie di riciclaggio, differenziandola, in ipotesi, da quella di ricettazione".

Si era individuata la consapevolezza del delitto in esame dalla sola circostanza che la ricorrente ebbe ad apportare alcune modificazioni alla proprietà, invece ascrivibili, anche in ragione di quanto sopra evidenziato (e cioè che l'imputata aveva conferito la gran parte della provvista), n ad autonome determinazioni di carattere negoziale autonomamente assunte nel corso dei lunghi anni in cui tali atti sono stati compiuti. 3) "difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche".

La Corte a fronte dell'indicazione di plurimi indici positivi aveva fondato illegittimamente il diniego sull'assenza di resipiscenza in ordine al delitto commesso, così ricorrendo ad una motivazione apparente. 4) "motivazione insufficiente in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con fatti reati già precedentemente giudicati con sentenza resa il 7/1/2014 dalla Corte di appello di Milano, nonostante dal confronto delle due vicende emergessero elementi di carattere omogeneo, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo". 5) "mancata disamina di uno dei motivi di appello con riguardo alla richiesta di contenere la pena nel minimo edittale".

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 3/12/2021, ritenendo l'infondatezza dei motivi, ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Con memoria in data 10/12/2021, la difesa del ricorrente, nel replicare alle conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Premesso che la ricorrente deduce erroneamente sotto il profilo del travisamento della prova censure che attengono alla persuasività della motivazione con cui la Corte di merito ha disatteso la verosimiglianza della versione difensiva e degli elementi indicati a supporto, volta a dimostrare la realità di gran parte dell'acquisto del bene, sulla scorta di una lecita provvista alla stessa riferibile, va osservato che la ricorrente incentra la doglianza esclusivamente sul giudizio di inattendibilità del dichiarato dei propri testimoni, senza confrontarsi con l'elemento di carattere decisivo, ricavato da un'intercettazione a cui prende parte la stessa imputata ed intervenuta con l'artefice dell'operazione di riciclaggio (ossia il [OSCURATO:PERSONA], colui che secondo l'editto accusatorio avrebbe messo a disposizione la provvista di origine delittuosa), da cui i giudici di merito hanno logicamente ricavato come ella fosse del tutto estranea all'operazioni di acquisto dell'immobile de quo, di cui non rammentava neppure l'effettivo prezzo di vendita e la valuta e, dunque, avesse assunto la mera veste di acquirente ed intestataria fittizia del bene.

Pertanto, a nulla vale soffermarsi sui profili di paventata illogicità della motivazione con cui la Corte ha svalutato le dichiarazioni dei testi a difesa, essendo la sentenza impugnata comunque dotata di una base logica sia in punto di sussistenza degli elementi di accusa sia di genericità di quelli difensivi provenienti dall'imputata, stante anche l'assenza di qualsiasi allegazione.

4.2. Il secondo motivo di ricorso, in punto di assenza del dolo di riciclaggio, risulta manifestamente infondato, in quanto la doglianza muove da un presupposto di fatto che risulta essere stato motivatamente smentito dalle sentenze di merito ed ossia che l'imputata avesse concorso per proprio conto ad acquisire gran parte del bene e, dunque, che alla sua autonoma determinazione negoziale fossero riferibili i successivi e variegati atti di disposizione del compendio.

In realtà, la successione degli eventi risulta invece essere stata coerentemente ricondotta all'originario disegno illecito perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] che vede la ricorrente prestarsi a compiere le operazioni di riciclaggio consapevole della delittuosa provenienza delle somme.

Un substrato soggettivo che dunque anima anche le condotte materiali di apparente spossessamento e/o cessione in tutto o in parte del bene, pienamente idonee a rendere maggiormente difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita dell'originario compendio, e non si esaurisce nella mera ricezione di beni provento di delitto come nell'ipotesi della ricettazione.

4.3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso in ordine alle attenuanti generiche.

Al riguardo, infatti, va ribadito il principio di diritto, di cui la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).

Peraltro, nel caso in esame risulta, per come evidenziato dalla sentenza impugnata, del tutto generico il motivo di appello, in cui si avanzò soltanto la richiesta, omettendo di indicare pregnanti indici positivi di sostegno.

4.4. Parimenti inammissibile è la censura che investe il mancato riconoscimento della continuazione, avendo ai fini del diniego la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio di diritto, al quale il Collegio intende riportarsi, secondo cui, in tema di riconoscimento della continuazione, all'onere di indicazione ed allegazione delle sentenze, si aggiunge quello della specificazione degli elementi induttivi della preesistenza dell'unicità del disegno criminoso che include, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi.

L'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può, dunque, limitarsi ad indicare genericamente l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, ma ha l'onere di precisare in forza di quali elementi ricavabili dalle sentenze e dagli elementi oggetto di giudizio sussista il medesimo disegno criminoso (Sez. 6, n. 43441 del 2010, Rv. 248962).

4.5. Manifestamente infondato è, infine, anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, in quanto la richiesta di concessione del minimo della pena risulta genericamente formulata con il petitum conclusivo dell'atto di appello (vedi pag. 17), ma non specificamente argomentata nel corpo dei relativi motivi.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso a trattazione scritta ex art. 23-bis D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia del 6/02/2020 che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al delitto di riciclaggio (per i fatti successivi al 22/3/2005) e di procurata inosservanza di pena. Al riguardo deduce: 1) "travisamento di prove dichiarative e mancata disamina di prove documentali in ordine all'affermata riconducibilità in capo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] dell'intera proprietà immobiliare acquisita dalla ricorrente il 29/3/2001". A fronte della dimostrazione che la ricorrente avesse, con proprie lecite risorse (i cui apporti derivavano da diversi familiari, genitori, nipote e sorella), potuto disporre della provvista necessaria a far fronte all'acquisto dell'intero immobile, per come comprovato dalle dichiarazioni rese al difensore, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale disattendeva la prospettazione difensiva sulla scorta di un'inattendibilità delle versioni a discarico, considerate generiche, nonché mancanti di riscontro. In realtà, si trattava di dichiarazioni precise in ordine alla causale, all'entità del prestito, alle modalità di erogazione e di restituzione, alla capacità dei conferenti di erogare la somma, della cui attendibilità non poteva dubitarsi richiamandosi l'assenza di documentazione, in realtà non più reperibile stante il tempo trascorso. Si lamenta, altresì, che non sia stata apprezzata l'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa dimostrativa di una maggiore redditività derivante dall'attività commerciale svolta dalla ricorrente nel periodo di interesse, nonché l'accensione di un mutuo contestualmente all'acquisto del bene e il ricavato di una successiva vendita immobiliare destinato a ripianare il debito contratto. Ciò portava a "confinare" in una limitata terza parte il conferimento illecito (poiché proveniente dal delitto di bancarotta fraudolenta) fornito dal coimputato. 2) "difetto di motivazione in ordine all'affermata individuazione dell'elemento soggettivo necessario ad integrare la fattispecie di riciclaggio, differenziandola, in ipotesi, da quella di ricettazione". Si era individuata la consapevolezza del delitto in esame dalla sola circostanza che la ricorrente ebbe ad apportare alcune modificazioni alla proprietà, invece ascrivibili, anche in ragione di quanto sopra evidenziato (e cioè che l'imputata aveva conferito la gran parte della provvista), n ad autonome determinazioni di carattere negoziale autonomamente assunte nel corso dei lunghi anni in cui tali atti sono stati compiuti. 3) "difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche". La Corte a fronte dell'indicazione di plurimi indici positivi aveva fondato illegittimamente il diniego sull'assenza di resipiscenza in ordine al delitto commesso, così ricorrendo ad una motivazione apparente. 4) "motivazione insufficiente in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con fatti reati già precedentemente giudicati con sentenza resa il 7/1/2014 dalla Corte di appello di Milano, nonostante dal confronto delle due vicende emergessero elementi di carattere omogeneo, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo". 5) "mancata disamina di uno dei motivi di appello con riguardo alla richiesta di contenere la pena nel minimo edittale". 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 3/12/2021, ritenendo l'infondatezza dei motivi, ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Con memoria in data 10/12/2021, la difesa del ricorrente, nel replicare alle conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Premesso che la ricorrente deduce erroneamente sotto il profilo del travisamento della prova censure che attengono alla persuasività della motivazione con cui la Corte di merito ha disatteso la verosimiglianza della versione difensiva e degli elementi indicati a supporto, volta a dimostrare la realità di gran parte dell'acquisto del bene, sulla scorta di una lecita provvista alla stessa riferibile, va osservato che la ricorrente incentra la doglianza esclusivamente sul giudizio di inattendibilità del dichiarato dei propri testimoni, senza confrontarsi con l'elemento di carattere decisivo, ricavato da un'intercettazione a cui prende parte la stessa imputata ed intervenuta con l'artefice dell'operazione di riciclaggio (ossia il [OSCURATO:PERSONA], colui che secondo l'editto accusatorio avrebbe messo a disposizione la provvista di origine delittuosa), da cui i giudici di merito hanno logicamente ricavato come ella fosse del tutto estranea all'operazioni di acquisto dell'immobile de quo, di cui non rammentava neppure l'effettivo prezzo di vendita e la valuta e, dunque, avesse assunto la mera veste di acquirente ed intestataria fittizia del bene. Pertanto, a nulla vale soffermarsi sui profili di paventata illogicità della motivazione con cui la Corte ha svalutato le dichiarazioni dei testi a difesa, essendo la sentenza impugnata comunque dotata di una base logica sia in punto di sussistenza degli elementi di accusa sia di genericità di quelli difensivi provenienti dall'imputata, stante anche l'assenza di qualsiasi allegazione. 4.2. Il secondo motivo di ricorso, in punto di assenza del dolo di riciclaggio, risulta manifestamente infondato, in quanto la doglianza muove da un presupposto di fatto che risulta essere stato motivatamente smentito dalle sentenze di merito ed ossia che l'imputata avesse concorso per proprio conto ad acquisire gran parte del bene e, dunque, che alla sua autonoma determinazione negoziale fossero riferibili i successivi e variegati atti di disposizione del compendio. In realtà, la successione degli eventi risulta invece essere stata coerentemente ricondotta all'originario disegno illecito perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] che vede la ricorrente prestarsi a compiere le operazioni di riciclaggio consapevole della delittuosa provenienza delle somme. Un substrato soggettivo che dunque anima anche le condotte materiali di apparente spossessamento e/o cessione in tutto o in parte del bene, pienamente idonee a rendere maggiormente difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita dell'originario compendio, e non si esaurisce nella mera ricezione di beni provento di delitto come nell'ipotesi della ricettazione. 4.3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso in ordine alle attenuanti generiche. Al riguardo, infatti, va ribadito il principio di diritto, di cui la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986). Peraltro, nel caso in esame risulta, per come evidenziato dalla sentenza impugnata, del tutto generico il motivo di appello, in cui si avanzò soltanto la richiesta, omettendo di indicare pregnanti indici positivi di sostegno. 4.4. Parimenti inammissibile è la censura che investe il mancato riconoscimento della continuazione, avendo ai fini del diniego la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio di diritto, al quale il Collegio intende riportarsi, secondo cui, in tema di riconoscimento della continuazione, all'onere di indicazione ed allegazione delle sentenze, si aggiunge quello della specificazione degli elementi induttivi della preesistenza dell'unicità del disegno criminoso che include, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi. L'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può, dunque, limitarsi ad indicare genericamente l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, ma ha l'onere di precisare in forza di quali elementi ricavabili dalle sentenze e dagli elementi oggetto di giudizio sussista il medesimo disegno criminoso (Sez. 6, n. 43441 del 2010, Rv. 248962). 4.5. Manifestamente infondato è, infine, anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, in quanto la richiesta di concessione del minimo della pena risulta genericamente formulata con il petitum conclusivo dell'atto di appello (vedi pag. 17), ma non specificamente argomentata nel corpo dei relativi motivi. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00
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