CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 marzo 2021 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 22 gennaio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato, quale conducente di un autoveicolo, di sottoporsi agli accertamenti di carattere tecnico per la rilevazione del tasso alcolemico. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo hE eccepito violazione dell'art. 186 cod. strada in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di appello avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - mediante escussione dell'operante di P.G. intervenuto - pur a fronte di un'istanza tardivamente proposta dal Procuratore generale, rispetto alla quale era stata formalizzata opposizione da parte della difesa. La Corte territeriale avrebbe, in particolare, errato per avere accolto una richiesta formulata dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni scritte, laddove, invece, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. consentirebbe la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo nel caso in cui una parte la richieda nell'atto di appello, ovvero nei motivi presentati a norma dell'art. 585, comma 4, cod. prpc. pen., e cioè entro quindici giorni antecedenti alla celebrazione dell'udienza. Vieppiù illegittima sarebbe l'operata richiesta di escussione dei verbalizzanti, in quanto riguardante l'assunzione di una prova espressamente rinunciata dal P.M. in primo grado. Con il secondo motivo il Ferrari ha dedotto violazione dell'art. 186 cod. strada in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Sarebbe, in particolare, insufficiente la motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato l'invocata applicazione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., in quanto effettuata attraverso un mero richiamo a precedenti pronunce di condanna riportate dal prevenuto, senza specificare la natura di tali condanne e il periodo di tempo cui esse si riferiscono.n 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge in ordine alla modalità con cui la Corte di appello ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante assunzione della nuova prova costituita dall'escussione dell'agente di P.G. intervenuto. Del tutto erroneo, infatti, è il presupposto normativo indicato dal ricorrente, atteso che, per come adeguatamente esplicato nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha disposto l'assunzione della nuova prova non già su istanza di parte, in ossequio al dettato del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., bensì ex officio, ai sensi del successivo terzo comma, ritenendo l'assunzione di tale prova assolutamente necessaria ai fini della decisione. Ciò appare oltremodo univoco e troncante rispetto al contenuto della censura dedotta dal Ferrari, anche in considerazione di quanto espressamente chiarito dalla stessa Corte di merito, per la quale è stata disposta «detta rinnovazione ritenendo che, al di là dell'obiezione difensiva, alla Corte fosse comunque data la possibilità di disporla d'ufficio ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove assolutamente necessaria». 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui è stato lamentato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come la Corte di appello abbia fornito adeguata e logica motivazione della decisione assunta, facendo espresso riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ed in particolare a quello della personalità del prevenuto, gravato da un precedente penale specifico. Trattasi di motivazione che, seppur concisa, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata nneritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.