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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46830/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa, con cui egli è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 337, 590 bis, commi 4 e 8 cod. pen., perché postosi alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a gr/I 0,85, dopo avere ingaggiato un pericoloso inseguimento con le forze dell'ordine, perdendo il controllo dell'autovettura, travolgeva i pedoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che transitavano sul marciapiede opposto a quello di marcia del veicolo, cagionando ad entrambi lesioni personali, cui conseguiva incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni.

2. Formula cinque motivi di impugnazione.

3. Con il primo denuncia la falsa applicazione dell'art. 590 bis, comma 4 cod. pen., per avere la Corte territoriale applicato l'aggravante, nonostante il risultato dell'esame alcolemico, di poco superiore la soglia, non possa ritenersi assistito da certezza, avuto riguardo al limite della sensibilità strumentale ed al fatto che il metodo utilizzato assicura un limite di confidenza del 95%.

Rileva che, a fronte di specifiche doglianze difensive, i giudici di secondo cura non hanno offerto valida motivazione di rigetto.

4. Con il secondo fa valere la violazione del disposto dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione per avere la Corte di appello fatto ricorso -nel confermare la pena inflitta- a mere formule di stile, nonostante la richiesta di riduzione della sanzione inflitta formulata con il gravame.

5. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, per non avere la sentenza affrontato la censura con la quale ci si doleva della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen., con riferimento al capo a) dell'imputazione.

6. Con il quarto motivo fa valere il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, negate nonostante l'allegazione di elementi positivi- ignorati dal giudice di appello- per avere l'imputato svolto un programma presso il SERD, con controllo tossicologici settimanali, che evidenziavano l'assenza di abusi di sostanze e di alcool »

7. Con il quinto motivo censura la falsa applicazione del disposto dell'art. 222 C.d.S. ed il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, inflitta dal primo giudice, senza motivazione alcuna, nonostante il venir meno dell'automatismo conseguente la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, successiva alla pronuncia di primo grado.

Acp

8. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 137/2020 / conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

9. Con memoria ritualmente depositata il ricorrente, ribadita la fondatezza dei motivi, chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata o'

10. Il ricorso è inammissibile.

11. Il primo motivo è inammissibile, in quanto del tutto generico.

Mal si comprende, infatti, in che cosa consisterebbe la lamentata illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui precisa che l'esito dell'esame ematico può ritenersi certo, dovendo considerarsi già calcolato nel risultato il limite di sensibilità strumentale dello 0,05 gr/l.

Rispetto a siffatta ricostruzione il ricorrente oppone solo vaghi dubbi, inidonei ad aggredire il tessuto motivazionale della sentenza.

12. Il secondo ed il terzo motivo inerenti alla determinazione concreta della pena, sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte motiva in modo esplicito ed adeguato sulla misura della pena inflitta, chiarendo che la pena base, pari ad anni due e mesi quattro, si colloca al di sotto del medio edittale, così come l'aumento per la continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, determinato in mesi nove, già calcolata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen..

La Corte precisa che detta quantificazione della sanzione appare del tutto congrua rispetto alla grave condotta oppositiva tenuta dall'imputato ed alla modalità dei fatti.

Non appare, dunque, corretto affermare, come fa il ricorrente, che il giudice di seconda cura non abbia risposto in ordine alla diminuzione della pena per applicazione dell'art. 62 n. 6) cod. pen., posto che ha espressamente affermato che la pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui al capo a), posto in continuazione con quello di cui al capo b), costituiva il risultato della diminuzione per l'applicazione dell'attenuante.

13. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso.

Anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la motivazione precisa che gli elementi favorevoli a disposizione assumono carattere recessivo rispetto alla gravità e pericolosità della condotta posta in essere.

Sebbene la motivazione non faccia riferimento espresso alla documentazione qui richiamata dal ricorrente, ciononostante manifesta in modo chiaro l'assenza di un quadro che possa condurre al riconoscimento dell'attenuazione della pena.

14. Anche l'ultimo motivo è inammissibile.

Diversamente da quanto dedotto, la Corte territoriale, seppure stringatamente, sottolinea che il venir meno dell'automatismo per effetto della pronuncia della Corte delle leggi n. 88/2019 -di cui dà conto, quando espone il motivo formulato dall'imputato- non può condurre all'applicazione di una sanzione amministrativa diversa da quella più severa della revoca, proprio in ragione dell'elevatissimo grado di colpa dell'imputato e dell'oggettiva gravità dei fatti.

Anche in questo caso, quindi, non può che rilevarsilla motivazione è scevra dai vizi che le vengono addebitati.

15. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il esidente [OSCURATO:PERSONA] DEP061r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa, con cui egli è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 337, 590 bis, commi 4 e 8 cod. pen., perché postosi alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a gr/I 0,85, dopo avere ingaggiato un pericoloso inseguimento con le forze dell'ordine, perdendo il controllo dell'autovettura, travolgeva i pedoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che transitavano sul marciapiede opposto a quello di marcia del veicolo, cagionando ad entrambi lesioni personali, cui conseguiva incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni. 2. Formula cinque motivi di impugnazione. 3. Con il primo denuncia la falsa applicazione dell'art. 590 bis, comma 4 cod. pen., per avere la Corte territoriale applicato l'aggravante, nonostante il risultato dell'esame alcolemico, di poco superiore la soglia, non possa ritenersi assistito da certezza, avuto riguardo al limite della sensibilità strumentale ed al fatto che il metodo utilizzato assicura un limite di confidenza del 95%. Rileva che, a fronte di specifiche doglianze difensive, i giudici di secondo cura non hanno offerto valida motivazione di rigetto. 4. Con il secondo fa valere la violazione del disposto dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione per avere la Corte di appello fatto ricorso -nel confermare la pena inflitta- a mere formule di stile, nonostante la richiesta di riduzione della sanzione inflitta formulata con il gravame. 5. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, per non avere la sentenza affrontato la censura con la quale ci si doleva della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen., con riferimento al capo a) dell'imputazione. 6. Con il quarto motivo fa valere il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, negate nonostante l'allegazione di elementi positivi- ignorati dal giudice di appello- per avere l'imputato svolto un programma presso il SERD, con controllo tossicologici settimanali, che evidenziavano l'assenza di abusi di sostanze e di alcool » 7. Con il quinto motivo censura la falsa applicazione del disposto dell'art. 222 C.d.S. ed il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, inflitta dal primo giudice, senza motivazione alcuna, nonostante il venir meno dell'automatismo conseguente la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, successiva alla pronuncia di primo grado. Acp 8. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 137/2020 / conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 9. Con memoria ritualmente depositata il ricorrente, ribadita la fondatezza dei motivi, chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata o' 10. Il ricorso è inammissibile. 11. Il primo motivo è inammissibile, in quanto del tutto generico. Mal si comprende, infatti, in che cosa consisterebbe la lamentata illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui precisa che l'esito dell'esame ematico può ritenersi certo, dovendo considerarsi già calcolato nel risultato il limite di sensibilità strumentale dello 0,05 gr/l. Rispetto a siffatta ricostruzione il ricorrente oppone solo vaghi dubbi, inidonei ad aggredire il tessuto motivazionale della sentenza. 12. Il secondo ed il terzo motivo inerenti alla determinazione concreta della pena, sono manifestamente infondati. Invero, la Corte motiva in modo esplicito ed adeguato sulla misura della pena inflitta, chiarendo che la pena base, pari ad anni due e mesi quattro, si colloca al di sotto del medio edittale, così come l'aumento per la continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, determinato in mesi nove, già calcolata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen.. La Corte precisa che detta quantificazione della sanzione appare del tutto congrua rispetto alla grave condotta oppositiva tenuta dall'imputato ed alla modalità dei fatti. Non appare, dunque, corretto affermare, come fa il ricorrente, che il giudice di seconda cura non abbia risposto in ordine alla diminuzione della pena per applicazione dell'art. 62 n. 6) cod. pen., posto che ha espressamente affermato che la pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui al capo a), posto in continuazione con quello di cui al capo b), costituiva il risultato della diminuzione per l'applicazione dell'attenuante. 13. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso. Anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la motivazione precisa che gli elementi favorevoli a disposizione assumono carattere recessivo rispetto alla gravità e pericolosità della condotta posta in essere. Sebbene la motivazione non faccia riferimento espresso alla documentazione qui richiamata dal ricorrente, ciononostante manifesta in modo chiaro l'assenza di un quadro che possa condurre al riconoscimento dell'attenuazione della pena. 14. Anche l'ultimo motivo è inammissibile. Diversamente da quanto dedotto, la Corte territoriale, seppure stringatamente, sottolinea che il venir meno dell'automatismo per effetto della pronuncia della Corte delle leggi n. 88/2019 -di cui dà conto, quando espone il motivo formulato dall'imputato- non può condurre all'applicazione di una sanzione amministrativa diversa da quella più severa della revoca, proprio in ragione dell'elevatissimo grado di colpa dell'imputato e dell'oggettiva gravità dei fatti. Anche in questo caso, quindi, non può che rilevarsilla motivazione è scevra dai vizi che le vengono addebitati. 15. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il esidente [OSCURATO:PERSONA] DEP061r