CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7795/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA] sii , in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio e ett) in Roma, via F. Denza n. 20 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del D"rettDre pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della CommissionE tributaria regionale della Toscana n. 1710/25/14, depositata il 22 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Comnissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello principale proposto dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] sa ed accoglieva quello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate,. ufficio locale, avverso la sentenza n. 62/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Prato che aveva solo parzialmente accolto i ricorsi delle contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005/2006 nei loro confronti emessi. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: -era fondata la ripresa fiscale relativa alla deduzione dei costi di manutenzione di un immobile, essendone la contribuente proprietaria soltanto al 50%; -che ugualmente doveva ritenersi in ordine alla ripresa per indeducibilità di costi per viaggi e trasferte non avendo la cont-ibuente prodotto documentazione idonea a prevarne l'inerenza; -che anche la ripresa relativa ai ccsti di distacco di personale doveva considerarsi fondata, sempre ed essenzialmente per carenza probatoria della difesa della contribuente; -che invece era accoglibile l'appello incidentale deLagenzia fiscale, dovendosi considerare fondata anche la ripresa [VA per irregolarità della fatturazione intraconr unitaria in contestazione. Avverso tale decisione hanno propwto ricorso per cassazione le società contribuenti deducendo cinque rrotivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l'Acenzia delle entrate. Considerato che: Va trattato in via prioritaria, per pregiudizialità, il secondo motivo con il quale -ex art. 360, primo co -nma, n. 4, cod. proc. civ.- le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente sul punto decisionale relativo alla contestata deducibilità dei costi per "lavori di rnarutenzione ordinaria dello stabile sito in Prato, [OSCURATO:PERSONA] n. 13". La censura è infondata. La sentenza impugnata affronta la questione dapprima in parte narrativa, laddove si scrive che motivo del ricorso introduttivo della lite (e poi -evidentemente- di appello) è stata l'eccezione che detti costi riguardavano un immobile la cui «proprietà è condivisa fra due società dello stesso gruppo e che la società czpogruppo ha optato per il consolidato fiscale..», poi in parte motiva, laddove si scrive che la sentenza appellata merita conferma, poicl-é «..l'immobile in questione è di proprietà al 50% tra la ricorrente e altra società, non avendo dimostrato che gli interventi manutentivi sono stati effettuati sulla porzione di fabbricato in uso, mentre non ha alcuna rilevanza il fatto che anche l'altra società faccia parte dello :tesso gruppo e che :;ia stato poi redatto il bilancio consolidato sulla capogruppo». Ciò rilevato, va dato seguito al princi)io di diritto secondo il quale «La motivazione è solo apparente, e lzi sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamerto della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteicl-e ungetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). Orbene, è chiaro che la motivazioie. della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradiqmi invalidanti individuati con tale arresto giurisprudenziale, ponendosi al di sopra del c.d. "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U civ., 8053/2014). Ciò posto, con il primo motivo -(3X a-t. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- le ricorrenti si do:gono della violazione/falsa applicazione degli artt. 109, dPR 917/1986, 19, dPR 633/1972, poiché la CTR, come appena scritto, ha nega:o ,a deducibilità di detti costi di manutenzione e la detraibilità dell'IVA :orrelativamente pagata in rivalsa. La censura è fondata. Va ribadito che «In tema di mroste sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprendi:oriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di Jtiltà - anche solo poter ziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativ3 e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'ammnistrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esisten 2 e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé» (Sez. 5 - , Senten2a n. 24880 del 18/08/2022, Rv. 665495 - 01). Peraltro questa Corte ha anche affermato che «L'esercente attività d'impresa o professionale pue dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazipne o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitative, e quindi da intenders come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 23278 del 27/09/2018, Rv. 650692 - 01, in scia a Cass., Sez. U civ., 11533/2018). Con le sue statuizioni in diritto si, questo punto decisionale la sentenza impugnata è univocamente distcnica rispetto ai citati arresti giurisprudenziali, posto che, per un verso, in generale, non ha dato in modo adeguato conto delle ragioni 'qualitative" per le quali ha ritenuto i costi de quibus non inerenti all'attivtà ci impresa delle contribuenti nelle rispettive vesti di consolidata 11 ineaesse [OSCURATO:SOCIETA]) e consolidante ([OSCURATO:SOCIETA]); per atro verso, in partico'are, ha affermato l'indeducibilità dei costi stessi (nonché l'indetraibilità dell'IVA passiva correlativa) anche per la valorizzazione della circostanza della proprietà solo parziale dell'immobile interessato dalle opere che li hanno generati, non essendo invece la circostanza stessa rilevante a tali fini, potendosi considerare -ast -attamente inerenti e salvo il giudizio di merito in concreto- anche g i oneri riguardanti beni di (intera) proprietà di soggetti terzi, dunque a maggior ragione quelli in comproprietà addirittura di una società de medesimo gruppo. L'accoglimento del primo mezzo assc ,rbe il terzo (violazione/falsa applicazione degli artt. 117, 118, dPR 917/1986, 19, dPR 633/1972 sempre con riguardo alla medesima quest one). Con il quarto motivo -ex art. 36(), primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- le ricorrenti lamentano la violazioneralsa applicazione degli artt. 8, comma 35, legge 67/1988, 8, 24, 25, legge 223/1991, poiché la CTR ha confermato il rilievo di indebita detrazione dell'IVA connessa ai costi per "distacco di personale". La censura è fondata. Va ribadito che «In tema dì Iva, il distacco di personale dalla società controllante a quella controllata costituisce un'operazione economica inerente all'esercizio dell'ativita di impresa ed in particolare una prestazione di servizi che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in causa C-94/19 dell art. 1, par. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, deve ritenersi onerosa e quindi imponibile purché sussista un nesso di corrispettività tra il servizio reso e la somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività» (Sez. 5 - , Sentenza n. 529 del 14/01/2021, Rv. 660235 - 01). Né peraltro può ritenersi corret.:a l'ulteriore affermazione giuridica della necessità di provare il ra Pporto originante i costi in questione mediante documenti contrattuali, non essendovi alcuna prescrizione di forma della normativa ::ributaria in questo senso e potendosi perciò fare utile riferimento alla -pacifìca (v. la sentenza impugnata stessa)- contabilizzazione del costi medesimi. Con il quinto motivo -ex art. 360, pr:mo comma, n. 3, cod. proc. civ.- le ricorrenti denunciano la violazione/falsa applicazione degli artt. 41-50, dl 331/1993, poiché la CT2 ir accoglimento de l'appello incidentale dell'agenzia fiscale ha confe -mato il rilievo di indebita applicazione del regime delle cessioni IVA infracomunitarie. La censura è fondata. Questa Corte ha affermato cle «In tema di cessioni intracomunitarie, l'omessa o errata comunicazione da parte del soggetto passivo del codice identificativo del tributo costituisce una violazione meramente formale, che non in ide sul regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, sempre che la ricorrenza, in capo al destinatario, de la qualità di soggetto d'imposta nello Stato d'appartenenza, secondo il prr-cipio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata e non sussistano seri indizi che lascino supporre l'esistenza di un frode» (da ultimo, v. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12822 del 13/05/2021, Psv. E ,61260 - 01; conf. Sez. 5 - , Sentenza n. 25651 del 15/10/2018, Rv. 650719 - 01). Affermando il contrario la sentenza impugnata all'evidenza si pone in contrasto con questo ormai consolidato arresto giurisprudenziale. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il primo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, respinge il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte dì giustizia tributaria dì secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del