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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24646/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG Jutip,A2A,"~Z udito il dijénsore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], depositava, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso l'ufficio del G.i.p. del Tribunale di Bari, richiesta di dichiarazione di non esecutività e contestuale istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 del codice di rito, in relazione alla sentenza resa dal Tribunale di Bari, in data 11.5.2015 - esecutiva il 10.5.2016 - con la quale l'imputai:o era stato condannato per avere commesso, in concorso, (così come riqualificato il fatto di cui al capo B) dell'imputazione), il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione trasmetteva per competenza la suddetta richiesta alla Corte di appello della medesima città che, con ordinanza del 23.09.2021, la dichiarava inammissibile.

In particolare, la Corte territoriale rilevava che lo Zingarelli aveva dichiarato di aver avuto conoscenza della sentenza di condanna in occasione della notifica dell'ordine di esecuzione, avvenuta in data 26.11.2020, da parte dei Carabinieri, sicchè la predetta istanza di restituzione nel termine risultava presentata ben oltre il termine di dieci giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 175 cod. proc:. pen..

2. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ed errore sul fatto.

Si lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia trasmesso, inspiegabilmente, gli atti ai fini della decisione alla Corte di Appello di Bari, senza considerare la contestuale istanza presentata di declaratoria di non esecutività della sentenza ex art. 670, comma 3, del codice di rito.

In proposito, si censura che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto trasmettere sic et simpliciter gli atti al giudice dell'impugnazione, ma avrebbe dovuto dichiarare la non esecutività della sentenza e disporre, contemporaneamente, la restituzione nel termine o, in caso di rigetto della questione sulla dichiarazione di non esecutività, dichiararsi funzionalmente incompetente e provvedere ex art. 175 cod. proc. pen. alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione.

Parimenti, si censura nel contenuto il provvedimento reiettivo della Corte territoriale per avere erroneamente assunto che il condannato avesse ricevuto l'ordine di carcerazione relativo alla sentenza in questione (n. 1812/2015) in data 26.11.2020, in quanto,y tale provvedimento,a cui la Corte fa riferimento"è l'ordine di carcerazione n. 634/2020 SIEP, emesso in data 20.11.2020 e avente ad oggetto tutt'altra sentenza, la n. 1926/2018; laddove l'ordine di esecuzione corretto è il n. 922/2018 SIEP, che è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in data 2.3.2021.

Pertanto, l'ordinanza della Corte è da ritenersi inficiata da nullità e, dunque, da annullare.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Nel caso di specie, era stata formulata istanza, ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., con cui si chiedeva, innanzitutto, dichiararsi la non esecutività della sentenza di condanna n. 1812/2015, emessa dal Tribunale di Bari il 11.5.2015, cui sarebbe conseguita la restituzione nel termine ad impugnare.

Sicchè trova applicazione il principio, qui condiviso, secondo cui "è competente il giudice dell'esecuzione a decidere sulla richiesta di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen. quando la stessa è subordinata all'accertamento della validità o dell'efficacia del titolo esecutivo, comunque contestate dall'istante dovendo farsi applicazione di quanto previsto dall'art. 670, comma terzo, cod. proc. pen." (Sez. 6, Ordinanza n. 49876 del 29/11/2013 Cc. (dep. 11/12/2013 ) Rv. 258389 - 01).

Ed invero, si è, ancor più precisamente, in maniera pienamente condivisibile, affermato che "il giudice dell'esecuzione, quando sia investito da richiesta volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del titolo incluso nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, deve deliberare sulla stessa anche quando sia stata contestualmente proposta istanza di restituzione nel termine per impugnare, poichè la sospensione dell'esecuzione che consegue all'eventuale accoglimento della prima richiesta ha effetto assorbente e prevalente rispetto alla istanza di restituzione nel termine, atteso che alla declaratoria di sospensione dell'esecuzione consegue di diritto una nuova decorrenza del termine per impugnare ex art. 670, comma primo, cod. proc. pen." (Sez. 1, Sentenza n. 3349 del 17/12/2014 Cc. (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262811 - 01); ciò nondimeno il giudice dell'esecuzione, ai sensi del comma terzo dell'articolo 670 del codice di rito, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione e in tal caso la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione.

2. Ne discende che il provvedimento impugnato, in accoglimento di quanto prospettato con la prima doglianza, deve essere annullato, senza rinvio, risultando violata la norma sulla competenza funzionale di cui all'art. 670 del codice di rito, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per quanto di competenza (Sez.

IL , Sentenza n. 18734 del 28/04/2010 Cc. (dep. 18/05/2010 ) Rv. 247455 - 01).

P.Q.M.

Annella senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG Jutip,A2A,"~Z udito il dijénsore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], depositava, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso l'ufficio del G.i.p. del Tribunale di Bari, richiesta di dichiarazione di non esecutività e contestuale istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 del codice di rito, in relazione alla sentenza resa dal Tribunale di Bari, in data 11.5.2015 - esecutiva il 10.5.2016 - con la quale l'imputai:o era stato condannato per avere commesso, in concorso, (così come riqualificato il fatto di cui al capo B) dell'imputazione), il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione trasmetteva per competenza la suddetta richiesta alla Corte di appello della medesima città che, con ordinanza del 23.09.2021, la dichiarava inammissibile. In particolare, la Corte territoriale rilevava che lo Zingarelli aveva dichiarato di aver avuto conoscenza della sentenza di condanna in occasione della notifica dell'ordine di esecuzione, avvenuta in data 26.11.2020, da parte dei Carabinieri, sicchè la predetta istanza di restituzione nel termine risultava presentata ben oltre il termine di dieci giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 175 cod. proc:. pen.. 2. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ed errore sul fatto. Si lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia trasmesso, inspiegabilmente, gli atti ai fini della decisione alla Corte di Appello di Bari, senza considerare la contestuale istanza presentata di declaratoria di non esecutività della sentenza ex art. 670, comma 3, del codice di rito. In proposito, si censura che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto trasmettere sic et simpliciter gli atti al giudice dell'impugnazione, ma avrebbe dovuto dichiarare la non esecutività della sentenza e disporre, contemporaneamente, la restituzione nel termine o, in caso di rigetto della questione sulla dichiarazione di non esecutività, dichiararsi funzionalmente incompetente e provvedere ex art. 175 cod. proc. pen. alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione. Parimenti, si censura nel contenuto il provvedimento reiettivo della Corte territoriale per avere erroneamente assunto che il condannato avesse ricevuto l'ordine di carcerazione relativo alla sentenza in questione (n. 1812/2015) in data 26.11.2020, in quanto,y tale provvedimento,a cui la Corte fa riferimento"è l'ordine di carcerazione n. 634/2020 SIEP, emesso in data 20.11.2020 e avente ad oggetto tutt'altra sentenza, la n. 1926/2018; laddove l'ordine di esecuzione corretto è il n. 922/2018 SIEP, che è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in data 2.3.2021. Pertanto, l'ordinanza della Corte è da ritenersi inficiata da nullità e, dunque, da annullare.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Nel caso di specie, era stata formulata istanza, ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., con cui si chiedeva, innanzitutto, dichiararsi la non esecutività della sentenza di condanna n. 1812/2015, emessa dal Tribunale di Bari il 11.5.2015, cui sarebbe conseguita la restituzione nel termine ad impugnare. Sicchè trova applicazione il principio, qui condiviso, secondo cui "è competente il giudice dell'esecuzione a decidere sulla richiesta di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen. quando la stessa è subordinata all'accertamento della validità o dell'efficacia del titolo esecutivo, comunque contestate dall'istante dovendo farsi applicazione di quanto previsto dall'art. 670, comma terzo, cod. proc. pen." (Sez. 6, Ordinanza n. 49876 del 29/11/2013 Cc. (dep. 11/12/2013 ) Rv. 258389 - 01). Ed invero, si è, ancor più precisamente, in maniera pienamente condivisibile, affermato che "il giudice dell'esecuzione, quando sia investito da richiesta volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del titolo incluso nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, deve deliberare sulla stessa anche quando sia stata contestualmente proposta istanza di restituzione nel termine per impugnare, poichè la sospensione dell'esecuzione che consegue all'eventuale accoglimento della prima richiesta ha effetto assorbente e prevalente rispetto alla istanza di restituzione nel termine, atteso che alla declaratoria di sospensione dell'esecuzione consegue di diritto una nuova decorrenza del termine per impugnare ex art. 670, comma primo, cod. proc. pen." (Sez. 1, Sentenza n. 3349 del 17/12/2014 Cc. (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262811 - 01); ciò nondimeno il giudice dell'esecuzione, ai sensi del comma terzo dell'articolo 670 del codice di rito, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione e in tal caso la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione. 2. Ne discende che il provvedimento impugnato, in accoglimento di quanto prospettato con la prima doglianza, deve essere annullato, senza rinvio, risultando violata la norma sulla competenza funzionale di cui all'art. 670 del codice di rito, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per quanto di competenza (Sez. IL , Sentenza n. 18734 del 28/04/2010 Cc. (dep. 18/05/2010 ) Rv. 247455 - 01). P.Q.M. Annella senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari
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