CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 31549/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell'applicazione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto lo stesso difensore non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2025.