CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 32347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04HZRLA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 14 dicembre 2022, con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Torino in relazione a reati di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, contestatigli ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando che le fattispecie a lui ascritte avrebbero dovuto essere riqualificate ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. Esse, infatti, riguarderebbero condotte, realizzate in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tutte connotate da lieve offensività, in quanto riguardanti episodi di spaccio di modestissime quantità di stupefacente, verso la corresponsione di irrilevanti somme di denaro, in assoluta mancanza di sussistenza di un'adeguata organizzazione da parte dell'indagato. La qualità e quantità della droga ceduta, nonché le circostanze e le modalità delle azioni avrebbero dovuto determinare, quindi, la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo motivo è stata eccepita erronea applicazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., evidenziandosi che i fatti per cui si procede sono antecedenti rispetto a quelli relativi all'ultimo arresto subito dal Sarr, dopo il quale l'indagato si è astenuto dal commettere ulteriori reati. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusione scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui l'indagato ha invocato la possibilità di qualificare le condotte ascrittegli ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento di tale fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. 2.1. Orbene, ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi come, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendosi, in particolare, evidenziato, con argomentazione del tutto logica e congrua, come, nel caso di specie, debba assumere decisivo rilievo l'intensa attività di spaccio svolta da parte dell'indagato, con soddisfacimento di un elevato numero di acquirenti, a riprova della dimostrata disponibilità di un cospicuo quantitativo di cocaina, con correlato conseguimento di profitti di ingente entità. A conforto degli indicati aspetti, i giudici del riesame hanno adeguatamente evidenziato come, in occasione del suo arresto in flagranza, il Sarr fosse stato rinvenuto nella disponibilità di una elevata quantità di droga, e come sia risultato comprovata la predisposizione, da parte di costui, di «una rete di collaboratori/autisti che venivano per la loro giornaliera attività retribuiti in droga o in denaro». 3. Del pari manifestamente infondata è, poi, la censura con cui il ricorrente ha lamentato l'intervenuto mantenimento della misura del divieto di dimora, in quanto disposta in carenza di sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come le doglianze espresse dal Sarr si risolvano nella generica rappresentazione di incongrue valutazioni in ordine alla ricorrenza delle esigenze di cautela, rispetto alle quali le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato risultano, invece, del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentandone in modo compiuto la loro sussistenza e attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla non occasionalità della condotta contestata all'indagato, posta in essere da un soggetto recidivo reiterato specifico, attivatosi per la organizzazione di una professionale, redditizia e articolata attività di spaccio. 4. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, allora, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme