Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14903/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8247/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in qualità di consolidante della società [OSCURATO:SOCIETA]., incorporata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, alla via Ortigara, n. 3. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

EMILIA-ROMAGNA n. 463/2015, depositata in data 19 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES1.

L’ufficio finanziario di Imola, a seguito di P.V.C. redatto in data 30 ottobre 2007 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di fabbricazione pompe, accessori e servizi idraulici, notificava alla detta società l’avviso di accertamento n.

T9908T200466, relativo all’anno d’imposta 2004, accertando una plusvalenza non dichiarata di € 1.468.200,19.

Notificava altresì alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di consolidante della contribuente, l’avviso n. 79909T200467, relativo al medesimo anno d’imposta, volto al recupero della maggiore IRPEF dovuta.

Infine, con atto di contestazione n. 799C0T200284, notificato ad entrambe le società, l’ufficioirrogava la sanzione per infedele dichiarazione ai fini IRES, ex art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura minima pari al 100% della maggiore imposta IRES accertata.

In relazione all’avviso di accertamento di primo livello (ossia quello notificato alla consolidata), la plusvalenza accertata scaturiva dalla rivalutazione del corrispettivo dichiarato dalla stessa a fronte della vendita di un fabbricato, costituito da un capannone industriale con annessi uffici, servizi e alloggi del custode oltre che un’area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva (sede della [OSCURATO:SOCIETA]., che l’acquirente si impegnava a locare successivamente alla medesima alienante).

2. Avversol’avviso di accertamento n. 79909T200467 (c.d. avviso di secondo livello), la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Bologna; l’Ufficio si costituiva, evidenziando l’infondatezza del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n.76/06/2010, accoglieva parzialmente il ricorso, statuendo circa l’illegittimità del rilievo relativo alla maggiore plusvalenza accertata.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi laC.t.r. della Emilia-Romagna; la contribuente si costituiva contestando il gravame.

5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenzan. 463/201 5 , depositata in data19 febbraio 2016, respingeva il gravame, liquidando le spese di lite a carico del soccombente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Emilia-Romagna, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il gravame sul solo rilievo che una delle perizie valutate avesse per oggetto il costo di ricostruzione dell’immobile utile ai fini assicurativi e non già il valore di mercato dell’immobile.

2. Va premesso che, con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la contribuente ha fatto rilevare che il presente giudizio verte sull’avviso di accertamento n. 79909T200467/2008, con il quale è stato rettificato il reddito consolidato dichiarato per l’annualità 2004 da [OSCURATO:PERSONA], nella veste di consolidante.

La rettifica è conseguente a quella effettuata ai fini IRES per la medesima annualità con l’avviso di accertamento n. 79908T200466/2008 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (successivamente incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].), la quale aveva aderito, in qualità di consolidata, al regime di tassazione di gruppo di cui agli art. 117 e seguenti del TUIR ed oggetto del giudizio n. 8257/2017 relativo all’accertamento emesso nei confronti della consolidata, giudizio che si è concluso con l’ordinanza n. 11913 del 16 maggio 2018, che ha rigettato il ricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Poiché il presente giudizio e quello n. 8257/2017, deciso con l’ordinanza n. 11913 del 2018, vertono sul medesimo recupero a tassazione, concernente la plusvalenza realizzata dalla consolidata [OSCURATO:PERSONA] mediante la vendita di un fabbricato, ricorre l’efficacia estensiva del giudicato esterno perché oggetto dei due giudizi sono tributi uguali, per la medesima annualità e la pretesa impositiva è fondata sui medesimi presupposti di fatto.

Con reiterati arresti, questa Corte ha affermato che, ai fini dell'accertamento della preclusione derivante dall'esistenza di un giudicato esterno, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all'identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l'oggetto specifico del processo nell'ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato, e quindi il riscontro dell'esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi (Cass. 14/03/2007, n. 5943, Cass.05/02/2007, n. 2438, Cass. Sez.

U. 20/06/2016, n. 13916).

Ancora, nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 16/05/2019).

Ne consegue che la preclusione dev'essere pertanto esclusa soltanto qualora il giudizio abbia ad oggetto un rapporto giuridico diverso da quello deciso con la sentenza passata in giudicato, ed in particolare, nella materia tributaria, soltanto nel caso in cui la controversia riguardi imposte strutturalmente ed oggettivamente differenti da quella che ha costituito oggetto della predetta decisione, e tra le stesse non sia configurabile alcun vincolo giuridico (Cass. 14/03/2007, n. 5943, Cass. 05/02/2007, n. 2438, Cass. Sez.

U. 20/06/2016, n. 13916).

A maggior ragione, tenuto conto degli articoli 127 e 117 ss.

TUIR, ciò vale per la società consolidante che, in forza del secondo comma dell’articolo 1306 cod. civ., oppone al fisco il giudicato favorevole alla società consolidata.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono il principio della soccombenzae sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.400,00, oltre ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8247/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in qualità di consolidante della società [OSCURATO:SOCIETA]., incorporata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, alla via Ortigara, n. 3. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 463/2015, depositata in data 19 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES1. L’ufficio finanziario di Imola, a seguito di P.V.C. redatto in data 30 ottobre 2007 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di fabbricazione pompe, accessori e servizi idraulici, notificava alla detta società l’avviso di accertamento n. T9908T200466, relativo all’anno d’imposta 2004, accertando una plusvalenza non dichiarata di € 1.468.200,19. Notificava altresì alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di consolidante della contribuente, l’avviso n. 79909T200467, relativo al medesimo anno d’imposta, volto al recupero della maggiore IRPEF dovuta. Infine, con atto di contestazione n. 799C0T200284, notificato ad entrambe le società, l’ufficioirrogava la sanzione per infedele dichiarazione ai fini IRES, ex art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura minima pari al 100% della maggiore imposta IRES accertata. In relazione all’avviso di accertamento di primo livello (ossia quello notificato alla consolidata), la plusvalenza accertata scaturiva dalla rivalutazione del corrispettivo dichiarato dalla stessa a fronte della vendita di un fabbricato, costituito da un capannone industriale con annessi uffici, servizi e alloggi del custode oltre che un’area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva (sede della [OSCURATO:SOCIETA]., che l’acquirente si impegnava a locare successivamente alla medesima alienante). 2. Avversol’avviso di accertamento n. 79909T200467 (c.d. avviso di secondo livello), la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Bologna; l’Ufficio si costituiva, evidenziando l’infondatezza del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n.76/06/2010, accoglieva parzialmente il ricorso, statuendo circa l’illegittimità del rilievo relativo alla maggiore plusvalenza accertata. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi laC.t.r. della Emilia-Romagna; la contribuente si costituiva contestando il gravame. 5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenzan. 463/201 5 , depositata in data19 febbraio 2016, respingeva il gravame, liquidando le spese di lite a carico del soccombente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Emilia-Romagna, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il gravame sul solo rilievo che una delle perizie valutate avesse per oggetto il costo di ricostruzione dell’immobile utile ai fini assicurativi e non già il valore di mercato dell’immobile. 2. Va premesso che, con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la contribuente ha fatto rilevare che il presente giudizio verte sull’avviso di accertamento n. 79909T200467/2008, con il quale è stato rettificato il reddito consolidato dichiarato per l’annualità 2004 da [OSCURATO:PERSONA], nella veste di consolidante. La rettifica è conseguente a quella effettuata ai fini IRES per la medesima annualità con l’avviso di accertamento n. 79908T200466/2008 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (successivamente incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].), la quale aveva aderito, in qualità di consolidata, al regime di tassazione di gruppo di cui agli art. 117 e seguenti del TUIR ed oggetto del giudizio n. 8257/2017 relativo all’accertamento emesso nei confronti della consolidata, giudizio che si è concluso con l’ordinanza n. 11913 del 16 maggio 2018, che ha rigettato il ricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato. Poiché il presente giudizio e quello n. 8257/2017, deciso con l’ordinanza n. 11913 del 2018, vertono sul medesimo recupero a tassazione, concernente la plusvalenza realizzata dalla consolidata [OSCURATO:PERSONA] mediante la vendita di un fabbricato, ricorre l’efficacia estensiva del giudicato esterno perché oggetto dei due giudizi sono tributi uguali, per la medesima annualità e la pretesa impositiva è fondata sui medesimi presupposti di fatto. Con reiterati arresti, questa Corte ha affermato che, ai fini dell'accertamento della preclusione derivante dall'esistenza di un giudicato esterno, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all'identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l'oggetto specifico del processo nell'ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato, e quindi il riscontro dell'esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi (Cass. 14/03/2007, n. 5943, Cass.05/02/2007, n. 2438, Cass. Sez. U. 20/06/2016, n. 13916). Ancora, nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 16/05/2019). Ne consegue che la preclusione dev'essere pertanto esclusa soltanto qualora il giudizio abbia ad oggetto un rapporto giuridico diverso da quello deciso con la sentenza passata in giudicato, ed in particolare, nella materia tributaria, soltanto nel caso in cui la controversia riguardi imposte strutturalmente ed oggettivamente differenti da quella che ha costituito oggetto della predetta decisione, e tra le stesse non sia configurabile alcun vincolo giuridico (Cass. 14/03/2007, n. 5943, Cass. 05/02/2007, n. 2438, Cass. Sez. U. 20/06/2016, n. 13916). A maggior ragione, tenuto conto degli articoli 127 e 117 ss. TUIR, ciò vale per la società consolidante che, in forza del secondo comma dell’articolo 1306 cod. civ., oppone al fisco il giudicato favorevole alla società consolidata. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il principio della soccombenzae sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.400,00, oltre ad
Sentenza Cassazione n. 14903/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris