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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08157/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8930/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Roma, via Tibullo, n. 10 2u-;) hanno eletto domicilio; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 8930/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi 14 è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 7774/16, depositata il 1° dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 335,

I. n. 311 del 2004, alla rideterminazione del classamento dell'immobile cui il contribuente era usufruttuario, lamentando il difetto di motivazione dell'atto, la violazione di legge, il difetto di sopralluogo e di contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Commissione regionale del Lazio.

Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e assistito da memoria.

L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Con atto in data 31 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite in giudizio, in qualità di eredi del ricorrente.

Considerato che Con il primo motivo si denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata e la conseguente sua nullità per violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 36, d.igs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, n. 4 cod proc. civ.

Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza della CTR sarebbe solo apparente non avendo dato risposta al denunciato RGN 8930/2017 vizio di motivazione della sentenza della CTP che era stato dedotto con l'atto di appello e rispetto al quale il giudice di appello si era limitato ad esporre argomentazioni generiche e ad una mera adesione acritica alla sentenza di prime cure.

Sotto altro profilo, parte ricorrente denuncia la motivazione apparente della sentenza con riguardo al vizio di motivazione dell'atto impugnato il quale non esplicitava gli elementi concretamente considerati ai fini del riclassamento.

Con il secondo motivo si lamenta la mancata pronuncia in merito all'eccepito vizio di violazione dell'art. 2697 cod. civ. in tema di onere probatorio nonché la nullità della sentenza per error in procedendo in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'Ufficio in relazione all'aumentato valore dell'immobile del contribuente attraverso la semplice considerazione che esso era inserito in una microzona piuttosto che in un'altra, senza peraltro indicarne le caratteristiche estrinseche ed intrinseche, in tal modo riversando illegittimamente sul contribuente l'onere di dimostrare il contrario.

Con il terzo motivo si eccepisce, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 335,

I. n. 311 del 2004 in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.

Il primo motivo è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost. (Cass., sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088 - 01; sez. 6-5, n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793 - 01).RGN 8930/2017 Con riguardo alla dedotta apparenza della motivazione in relazione all'eccepito vizio di motivazione della sentenza di primo grado, il giudice d'appello ha affermato che tale motivazione era sussistente e condivisibile, in quanto il riclassamento per volontà del legislatore costituisce un rimedio a significativi squilibri tra valori di mercato e valori catastali determinati dal fenomeno della riqualificazione urbana, aggiungendo che «l'aumento del classamento si è verificato indipendentemente da modifiche ovvero da opere di riqualificazione dell'immobile, ma per il solo fatto che l'immobile stesso si trova inserito in una microzona di riferimento, piuttosto che in un'altra e ciò, invero risponde, così come voluto dal legislatore, ad un criterio perequativo rispetto ad altre realtà soprattutto periferiche delle città e le nuove rendite rispecchiano l'effettiva redditività dell'immobile, invece fortemente discostata da quella risalente all'epoca dell'impianto del catasto edilizio urbano».

Si tratta di affermazioni affatto generiche e stereotipate, valevoli per un numero indefinito di casi, che non consentono di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto dal giudice a base della decisione, non contenendo alcun riferimento alla vicenda concreta.

Analoga conclusione vale con riguardo al profilo della motivazione apparente in relazione alla questione concernente il vizio di motivazione dell'atto impositivo che aveva costituito specifico motivo di impugnazione, tanto in primo grado, quanto con l'atto di appello.

In proposito la CTR, per escludere la sussistenza di tale vizio, si è limitata, ancora una volta, ad affermazioni del tutto generiche e astratte asserendo che l'atto impugnato era idoneo a porre il contribuente nella condizione di difendersi «atteso che in esso si delimita il campo della pretesa impositiva, con l'indicazione del riclassamento dell'immobile e si dà atto dello scostamento previsto dal comma 335 dell'art. 1,

I. 311/04, tra il valore catastale e quello di mercato nella microzona che, in quanto superiore alla soglia di significa tività del 35%, costituisce il presupposto dell'operato RGN 8930/2017 accertativo».

Anche in questo caso si tratta di argomentazioni astratte e del tutto disancorate dalle caratteristiche dell'immobile del ricorrente che non consentono di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione, laddove una motivazione perspicua si imponeva alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte la quale ritiene che, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

I. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (Cass. 19810 del 2019; n. 31112 del 2019; n. 1543 del 2020; n. 25639 del 2020).

Si è altresì specificato che ai fini motivazionali, non è sufficiente il richiamo agli atti normativi che hanno giustificato la procedura di riclassamento, né il riferimento alle caratteristiche della microzona indistintamente individuate «perché, se è vero che l'attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona» (Cass. n. 25639 del 2020 e n. 19810 del 2019 cit.). s RGN 8930/2017 Assumono altresì rilievo le caratteristiche specifiche della singola unità immobiliare e del fabbricato in cui essa è inserita, dovendo l'atto attributivo della nuova rendita catastale indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Corte cost. n. 249 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 29988 del 19/11/2019).

Nulla di tutto questo è stato considerato dal giudice d'appello che si è limitato a valutazioni del tutto disancorate dalla considerazione della fattispecie concreta.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo.

Le spese processuali vengono interamente compensate, stante il consolidarsi soltanto in corso di causa del riportato indirizzo interpretativo di legittimità sul quale la presente decisione si basa.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto dal contribuente.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8930/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Roma, via Tibullo, n. 10 2u-;) hanno eletto domicilio; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 8930/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi 14 è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 7774/16, depositata il 1° dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 335, I. n. 311 del 2004, alla rideterminazione del classamento dell'immobile cui il contribuente era usufruttuario, lamentando il difetto di motivazione dell'atto, la violazione di legge, il difetto di sopralluogo e di contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Commissione regionale del Lazio. Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e assistito da memoria. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Con atto in data 31 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite in giudizio, in qualità di eredi del ricorrente. Considerato che Con il primo motivo si denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata e la conseguente sua nullità per violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 36, d.igs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, n. 4 cod proc. civ. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza della CTR sarebbe solo apparente non avendo dato risposta al denunciato RGN 8930/2017 vizio di motivazione della sentenza della CTP che era stato dedotto con l'atto di appello e rispetto al quale il giudice di appello si era limitato ad esporre argomentazioni generiche e ad una mera adesione acritica alla sentenza di prime cure. Sotto altro profilo, parte ricorrente denuncia la motivazione apparente della sentenza con riguardo al vizio di motivazione dell'atto impugnato il quale non esplicitava gli elementi concretamente considerati ai fini del riclassamento. Con il secondo motivo si lamenta la mancata pronuncia in merito all'eccepito vizio di violazione dell'art. 2697 cod. civ. in tema di onere probatorio nonché la nullità della sentenza per error in procedendo in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'Ufficio in relazione all'aumentato valore dell'immobile del contribuente attraverso la semplice considerazione che esso era inserito in una microzona piuttosto che in un'altra, senza peraltro indicarne le caratteristiche estrinseche ed intrinseche, in tal modo riversando illegittimamente sul contribuente l'onere di dimostrare il contrario. Con il terzo motivo si eccepisce, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 335, I. n. 311 del 2004 in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. Il primo motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost. (Cass., sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088 - 01; sez. 6-5, n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793 - 01).RGN 8930/2017 Con riguardo alla dedotta apparenza della motivazione in relazione all'eccepito vizio di motivazione della sentenza di primo grado, il giudice d'appello ha affermato che tale motivazione era sussistente e condivisibile, in quanto il riclassamento per volontà del legislatore costituisce un rimedio a significativi squilibri tra valori di mercato e valori catastali determinati dal fenomeno della riqualificazione urbana, aggiungendo che «l'aumento del classamento si è verificato indipendentemente da modifiche ovvero da opere di riqualificazione dell'immobile, ma per il solo fatto che l'immobile stesso si trova inserito in una microzona di riferimento, piuttosto che in un'altra e ciò, invero risponde, così come voluto dal legislatore, ad un criterio perequativo rispetto ad altre realtà soprattutto periferiche delle città e le nuove rendite rispecchiano l'effettiva redditività dell'immobile, invece fortemente discostata da quella risalente all'epoca dell'impianto del catasto edilizio urbano». Si tratta di affermazioni affatto generiche e stereotipate, valevoli per un numero indefinito di casi, che non consentono di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto dal giudice a base della decisione, non contenendo alcun riferimento alla vicenda concreta. Analoga conclusione vale con riguardo al profilo della motivazione apparente in relazione alla questione concernente il vizio di motivazione dell'atto impositivo che aveva costituito specifico motivo di impugnazione, tanto in primo grado, quanto con l'atto di appello. In proposito la CTR, per escludere la sussistenza di tale vizio, si è limitata, ancora una volta, ad affermazioni del tutto generiche e astratte asserendo che l'atto impugnato era idoneo a porre il contribuente nella condizione di difendersi «atteso che in esso si delimita il campo della pretesa impositiva, con l'indicazione del riclassamento dell'immobile e si dà atto dello scostamento previsto dal comma 335 dell'art. 1, I. 311/04, tra il valore catastale e quello di mercato nella microzona che, in quanto superiore alla soglia di significa tività del 35%, costituisce il presupposto dell'operato RGN 8930/2017 accertativo». Anche in questo caso si tratta di argomentazioni astratte e del tutto disancorate dalle caratteristiche dell'immobile del ricorrente che non consentono di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione, laddove una motivazione perspicua si imponeva alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte la quale ritiene che, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (Cass. 19810 del 2019; n. 31112 del 2019; n. 1543 del 2020; n. 25639 del 2020). Si è altresì specificato che ai fini motivazionali, non è sufficiente il richiamo agli atti normativi che hanno giustificato la procedura di riclassamento, né il riferimento alle caratteristiche della microzona indistintamente individuate «perché, se è vero che l'attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona» (Cass. n. 25639 del 2020 e n. 19810 del 2019 cit.). s RGN 8930/2017 Assumono altresì rilievo le caratteristiche specifiche della singola unità immobiliare e del fabbricato in cui essa è inserita, dovendo l'atto attributivo della nuova rendita catastale indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Corte cost. n. 249 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 29988 del 19/11/2019). Nulla di tutto questo è stato considerato dal giudice d'appello che si è limitato a valutazioni del tutto disancorate dalla considerazione della fattispecie concreta. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo. Le spese processuali vengono interamente compensate, stante il consolidarsi soltanto in corso di causa del riportato indirizzo interpretativo di legittimità sul quale la presente decisione si basa. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto dal contribuente. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di