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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 07564/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ _ u il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i che ha concluso chiedendo \dito i udito il difensore _ [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese, in data 10 settembre 2019, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravato dalla rilevante gravità del danno, commesso nella qualità di rappresentante legale della '[OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita in data 3 aprile 2009.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato consta di cinque motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 216 L.F., per erronea applicazione della norma in parola quanto all'elemento soggettivo del reato, non essendovi menzione nella sentenza impugnata di quali fossero gli indici di fraudolenza valorizzati al fine di riconoscerne la sussistenza, tenuto conto che la società al momento del fallimento era ancora in condizione di fronteggiare la propria situazione debitoria e che i familiari del Quadrelli, ancorché membri del consiglio di amministrazione, erano stati assolti dal reato del quale, invece, il loro congiunto era stato riconosciuto responsabile.

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, e comma 3, 223, commi 1 e 2, e 219, commi 1 e 2 n. 1, L.F., sul rilievo che, tanto più in ragione dell'assoluzione del legale rappresentante della 'Arkegeos' e della 'Orfheus', enti destinatari delle erogazioni di denaro disposte dalla '[OSCURATO:PERSONA]., l'imputato avrebbe dovuto essere riconosciuto non responsabile delle condotte distrattive che gli erano state addebitate in riferimento ad esse, essendosi trattato di operazioni di promozione dell'azienda erogatrice non andate a buon fine.

2.3. Il terzo motivo si duole della mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen. in riferimento alle condotte di appropriazione indebita di cui alla sentenza di patteggiamento prodotta in atti, integranti segmenti della più ampia operazione di distrazione contestata, per le quali, pertanto, l'imputato non poteva essere condannato due volte.

2.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc.pen., la mancata assunzione della testimonianza del responsabile della 'Orpheus', ritenuta decisiva, perché avrebbe consentito di accertare la destinazione impressa agli importi elargiti al detto ente dalla '[OSCURATO:PERSONA]..

2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., in ragione dell'omesso rilievo da parte del giudice d'appello della maturata prescrizione del reato.3.

Con requisitoria in data 24 gennaio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Tramite PEC in data 31 gennaio 2022, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria con la quale, meglio illustrati i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è generico.

I riferimenti giurisprudenziali in esso contenuti non risultano calati nella concreta situazione al vaglio, che, invece, è stata compiutamente esaminata dai giudici di merito, i quali, correttamente e congruamente, hanno evidenziato come sia le condotte distrattive contestate - di destinazione di somme della società a finalità diverse da quelle comprese nell'oggetto sociale, di prelievo dai conti correnti della '[OSCURATO:PERSONA]. senza alcuna plausibile giustificazione aziendale e di cessione del contratto di leasing di un immobile senza corrispettivo -, sia le condotte di manipolazione dei dati contabili - al fine di mascherare l'azzeramento del capitale sociale verificatosi sin dal 2006 - fossero animate dalla coscienza e volontà del dominus della '[OSCURATO:PERSONA]., pacificamente identificato nell'imputato, di distaccare dal patrimonio sociale risorse sulle quali i creditori si sarebbero potuti rivalere, rendendo disagevole agli organi pubblici deputati alla ricognizione dell'attivo l'accertamento della loro entità e della loro destinazione.

E' di tutta evidenza, dunque, come con la predetta rado decidendi il ricorrente non si sia affatto confrontato.

2. Pari genericità affligge il secondo motivo, che, oltretutto, è affidato a censure in fatto - quanto alla destinazione delle somme erogate dalla '[OSCURATO:PERSONA]. alle associazioni 'Arkegeos' e 'Orpheus' - che pretendono, inammissibilmente, di sollecitare un rinnovato scrutinio del merito.

Si tratta, peraltro, di deduzioni nuove e, comunque, meramente assertive.

3. Il terzo motivo soffre di identica aspecificità.

Le argomentazioni spese in ordine alla violazione del principio del ne bis in idem e al principio di assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 25651 del 15/02/2018, Rv. 273468; Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015 - , dep. 20/01/2016, Rv. 266018) si appalesano sterili al cospetto del decisivo rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale non era provato che le appropriazioni oggetto del giudicato della sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. del 19 ottobre 2011, irrevocabile il 25 gennaio 2012, rientrassero nelle condotte distrattive oggetto di contestazione, non essendo stato dedotto quali specifici fatti materiali integranti le stesse costituissero il medesimo portato fattuale delle condotte appropriative oggetto di giudicato (cfr. pag. 4, punto 4.5, della sentenza impugnata): i principi evocati presuppongono, infatti, che le condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione e quelle di appropriazione indebita abbiano ad oggetto gli stessi beni aziendali.

V'è, comunque, da osservare che l'anodino richiamo all'istituto della continuazione, contenuto nell'enunciazione del motivo, è espressione di questione nuova non dedotta con i motivi di gravame (cfr. incontestata sintesi dei motivi di appello, segnatamente punto

2.5. della sentenza impugnata).

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Poiché secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670), è evidente che giammai avrebbe potuto qualificarsi come tale la testimonianza del Presidente della 'Orpheus', essendo stato correttamente e congruamente spiegato in sentenza come la pacifica destinazione di somme di denaro della '[OSCURATO:PERSONA]. alla 'Orpheus', per finanziare un evento musicale, in quanto operazione di distacco di una porzione del patrimonio aziendale per finalità estranee all'oggetto sociale della società erogatrice, fosse già esplicativa della connotazione distrattiva della condotta tenuta dall'imputato.

5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo il quale, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059), deve riconoscersi che, per effetto dell'operare della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F., contestata all'imputato e ritenuta in sentenza, in quanto posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, neppure nell'attualità il reato contestato è estinto per prescrizione, il relativo termine massimo venendo a spirare il 3 gennaio 2028.

6. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, in Roma il 14 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

14.51. )T;iiLlà P NAAA iiivo..màLhk~»44 CO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ _ u il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i che ha concluso chiedendo \dito i udito il difensore _ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese, in data 10 settembre 2019, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravato dalla rilevante gravità del danno, commesso nella qualità di rappresentante legale della '[OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita in data 3 aprile 2009. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato consta di cinque motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 216 L.F., per erronea applicazione della norma in parola quanto all'elemento soggettivo del reato, non essendovi menzione nella sentenza impugnata di quali fossero gli indici di fraudolenza valorizzati al fine di riconoscerne la sussistenza, tenuto conto che la società al momento del fallimento era ancora in condizione di fronteggiare la propria situazione debitoria e che i familiari del Quadrelli, ancorché membri del consiglio di amministrazione, erano stati assolti dal reato del quale, invece, il loro congiunto era stato riconosciuto responsabile. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, e comma 3, 223, commi 1 e 2, e 219, commi 1 e 2 n. 1, L.F., sul rilievo che, tanto più in ragione dell'assoluzione del legale rappresentante della 'Arkegeos' e della 'Orfheus', enti destinatari delle erogazioni di denaro disposte dalla '[OSCURATO:PERSONA]., l'imputato avrebbe dovuto essere riconosciuto non responsabile delle condotte distrattive che gli erano state addebitate in riferimento ad esse, essendosi trattato di operazioni di promozione dell'azienda erogatrice non andate a buon fine. 2.3. Il terzo motivo si duole della mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen. in riferimento alle condotte di appropriazione indebita di cui alla sentenza di patteggiamento prodotta in atti, integranti segmenti della più ampia operazione di distrazione contestata, per le quali, pertanto, l'imputato non poteva essere condannato due volte. 2.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc.pen., la mancata assunzione della testimonianza del responsabile della 'Orpheus', ritenuta decisiva, perché avrebbe consentito di accertare la destinazione impressa agli importi elargiti al detto ente dalla '[OSCURATO:PERSONA].. 2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., in ragione dell'omesso rilievo da parte del giudice d'appello della maturata prescrizione del reato.3. Con requisitoria in data 24 gennaio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Tramite PEC in data 31 gennaio 2022, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria con la quale, meglio illustrati i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico. I riferimenti giurisprudenziali in esso contenuti non risultano calati nella concreta situazione al vaglio, che, invece, è stata compiutamente esaminata dai giudici di merito, i quali, correttamente e congruamente, hanno evidenziato come sia le condotte distrattive contestate - di destinazione di somme della società a finalità diverse da quelle comprese nell'oggetto sociale, di prelievo dai conti correnti della '[OSCURATO:PERSONA]. senza alcuna plausibile giustificazione aziendale e di cessione del contratto di leasing di un immobile senza corrispettivo -, sia le condotte di manipolazione dei dati contabili - al fine di mascherare l'azzeramento del capitale sociale verificatosi sin dal 2006 - fossero animate dalla coscienza e volontà del dominus della '[OSCURATO:PERSONA]., pacificamente identificato nell'imputato, di distaccare dal patrimonio sociale risorse sulle quali i creditori si sarebbero potuti rivalere, rendendo disagevole agli organi pubblici deputati alla ricognizione dell'attivo l'accertamento della loro entità e della loro destinazione. E' di tutta evidenza, dunque, come con la predetta rado decidendi il ricorrente non si sia affatto confrontato. 2. Pari genericità affligge il secondo motivo, che, oltretutto, è affidato a censure in fatto - quanto alla destinazione delle somme erogate dalla '[OSCURATO:PERSONA]. alle associazioni 'Arkegeos' e 'Orpheus' - che pretendono, inammissibilmente, di sollecitare un rinnovato scrutinio del merito. Si tratta, peraltro, di deduzioni nuove e, comunque, meramente assertive. 3. Il terzo motivo soffre di identica aspecificità. Le argomentazioni spese in ordine alla violazione del principio del ne bis in idem e al principio di assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 25651 del 15/02/2018, Rv. 273468; Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015 - , dep. 20/01/2016, Rv. 266018) si appalesano sterili al cospetto del decisivo rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale non era provato che le appropriazioni oggetto del giudicato della sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. del 19 ottobre 2011, irrevocabile il 25 gennaio 2012, rientrassero nelle condotte distrattive oggetto di contestazione, non essendo stato dedotto quali specifici fatti materiali integranti le stesse costituissero il medesimo portato fattuale delle condotte appropriative oggetto di giudicato (cfr. pag. 4, punto 4.5, della sentenza impugnata): i principi evocati presuppongono, infatti, che le condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione e quelle di appropriazione indebita abbiano ad oggetto gli stessi beni aziendali. V'è, comunque, da osservare che l'anodino richiamo all'istituto della continuazione, contenuto nell'enunciazione del motivo, è espressione di questione nuova non dedotta con i motivi di gravame (cfr. incontestata sintesi dei motivi di appello, segnatamente punto 2.5. della sentenza impugnata). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Poiché secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670), è evidente che giammai avrebbe potuto qualificarsi come tale la testimonianza del Presidente della 'Orpheus', essendo stato correttamente e congruamente spiegato in sentenza come la pacifica destinazione di somme di denaro della '[OSCURATO:PERSONA]. alla 'Orpheus', per finanziare un evento musicale, in quanto operazione di distacco di una porzione del patrimonio aziendale per finalità estranee all'oggetto sociale della società erogatrice, fosse già esplicativa della connotazione distrattiva della condotta tenuta dall'imputato. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo il quale, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059), deve riconoscersi che, per effetto dell'operare della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F., contestata all'imputato e ritenuta in sentenza, in quanto posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, neppure nell'attualità il reato contestato è estinto per prescrizione, il relativo termine massimo venendo a spirare il 3 gennaio 2028. 6. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in Roma il 14 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 14.51. )T;iiLlà P NAAA iiivo..màLhk~»44 CO
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