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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20036/2026

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da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; -r,letto il ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, afferenti al percorso giustificativo tracciato dalla Corte del merito in sede di rinvio avuto riguardo alla misura dell'aumento apportato per il fatto giudicato esternamente e ritenuto in continuazione, sono manifestamente infondate, atteso che la sentenza impugnata, avuto riguardo al limitato oggetto di giudizio devolutole, anche in considerazione della pena in aumento comminata, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede il rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; -r,letto il ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, afferenti al percorso giustificativo tracciato dalla Corte del merito in sede di rinvio avuto riguardo alla misura dell'aumento apportato per il fatto giudicato esternamente e ritenuto in continuazione, sono manifestamente infondate, atteso che la sentenza impugnata, avuto riguardo al limitato oggetto di giudizio devolutole, anche in considerazione della pena in aumento comminata, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede il rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20036/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris