CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 34957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7804/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - n. 6 /20 20 , pubblicata i n data 13 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che: il Tribunale di Taranto, con ordinanza resa all’esito di giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio di un immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che la parte ricorrente aveva allegato copia del decreto di trasferimento emesso in suo favore dal giudice dell’esecuzione, mentre le resistenti, che non avevano negato l’occupazione, non avevano indicato il titolo che a ciò le legittimava, né dedotto l’attualità dell’esistenza di un affitto agrario; l’ordinanza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha rigettato il gravame, rilevando, in sintesi, che la presente controversia aveva ad oggetto il rilascio di immobile detenuto sine titulo, e non l’esistenza di un affitto agrario; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione della decisione d’appello, affidato a sei motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resistecon controricorso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Considerato che: dalla consultazione del SICrisulta che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore della parte controricorrente,al quale è stato inviato l‘avviso di fissazione dell’adunanza, è stato cancellato dall’Albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; occorre fare applicazione, al caso di specie, dell’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la cancellazione dall’Albo professionale dell’unico difensore consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza, dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore (in senso conforme, Cass., s ez. 3, ord. 28/04/2023, n. 11300; Cass., ord. 24/01/2023, n. 2107; cfr. altresì Cass., sez. 6 -L, o rd. 16/07/2015, n. 14901 ; Cass., sez. U, o rdinanza interlocutoria del 14/11/2017, n. 26856) , atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 23/01/2006,n. 1206; Cass., sez. U, 13/01/2006, n. 477); la causa deve, pertanto, essere rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza alla parte controricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore. Così deciso in