CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40314/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/06/2023 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 16 giugno 2023 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza in data 31 maggio 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena per due violazioni dell'art. 2 e una dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, previo accertamento della prescrizione di una violazione dell'art. 10-quater e di una dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione l'imputato per violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità (primo motivo), per violazione di legge in merito alla prova (secondo motivo), per violazione di legge in relazione all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 354 e 355 cod. proc. pen. (terzo motivo) [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui il ricorrente era legale rappresentante, operante nel settore edile, aveva avuto a che fare con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che si occupava invece di ricambi auto e motocicli, per cui le fatture relative alle vasche per il contenimento delle acque reflue e gli impianti di depurazione erano false e la relativa IVA a credito era stata utilizzata per compensare i debiti contributivi con l'INPS, così da mantenere una regolarità contributiva essenziale per conservare il DURC. Era emerso anche che erano presenti i documenti di trasporto e le fatture relative al servizio, ma in tale documentazione non si faceva riferimento all'esecuzione di consegne né erano state rinvenute le bolle di consegna delle singole vasche. D'altra parte, la contabilità della [OSCURATO:PERSONA] era risultata del tutto inattendibile ed era risultato che la società fosse stata coinvolta in altri meccanismi evasivi. I dipendenti della società avevano dichiarato di non ricordare se fossero arrivate delle vasche, mentre la dipendente [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto una relazione sentimentale con l'imputato, aveva precisato di aver registrato le fatture relative alle vasche e che l'Orlandini aveva deciso di commercializzarle per ottenere la liquidazione necessaria per saldare le rate del mutuo stipulato per l'acquisto del capannone della società. La motivazione della sentenza di primo grado è particolarmente ampia e diffusa per cui comprensibilmente la sentenza di secondo grado è più sintetica pur nella completezza degli argomenti svolti. I primi due motivi sono centrati sulla prova e sull'accertamento di responsabilità. Secondo l'imputato, anche il teste Folli, all'epoca dipendente della G&T Garment, non aveva escluso l'acquisto delle vasche, mentre la Broglia aveva precisato che l'Orlandini aveva cominciato a commercializzare le vasche mentre i finanzieri non avevano fatto accesso presso le società acquirenti. Le deduzioni difensive sono fattuali e rivalutative, non idonee nella loro genericità a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale che ha confermato la sentenza di condanna. Fuoriescono dall'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che richiede che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589).La questione dedotta con il terzo motivo dell'utilizzabilità del processo verbale di constatazione è nuova, perché non sottoposta all'esame della Corte territoriale, come si desume dal riassunto dei motivi di appello non confutati dal ricorrente. Come tale è inammissibile. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione . della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 20 giugno