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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2025

Cassazione n. 27296/2026

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avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 20/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di rigettare i ricorsi,uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 20/10/2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma dellasentenza del G.u.p. del Tribunale di Vercelli emessa all’esito di rito abbreviato in data03/12/2024, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il capo C) - reato associativo -, confermando la suacondanna per concorso nel reato di rapina contestato al capo A) e rideterminando la penainflittagli, ed ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativocontestato al capo C) e per furto in abitazione aggravato contestato al capo B).2.

Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per Cassazione i difensori degli imputati,articolando per ciascuno due motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] Eros3.1 Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen.

La difesa assumeche l’imputato [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere ritenuto colpevole del reato associativo ascrittogli inconsiderazione dell’occasionalità della sua partecipazione agli episodi predatori, limitata ad unnumero ridotto di essi, e soprattutto della stessa natura del gruppo, che configurerebbe non giàun sodalizio criminoso, bensì un’aggregazione nomade, con carattere intrinsecamente unitario,alla quale appartengono tutti i correi (alcuni dei quali componenti del medesimo nucleofamiliare), i quali avrebbero, per ciò solo, reciproca conoscenza precedente alla commissione deisingoli reati, commessi per lo più in un limitato arco temporale (tra dicembre 2023 e gennaio2024).3.2.

Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'esclusione dell'applicazione dellacircostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 6, cod. pen.

La difesa assume che la Corte diappello, con ragionamento illogico, ha ritenuto non congruo l'avvenuto risarcimento a favoredella vittima, avuto riguardo alla sofferenza derivante dall'avere subito la violazione del propriodomicilio; tale decisione si tradurrebbe anche in violazione di legge, tenuto conto che, a frontedi un danno economico complessivo di euro 1.000,00, l'imputato ha corrisposto alla vittima lasomma maggiore di euro 2.000,00, incluso evidentemente anche il danno morale, e che talesomma è stata implicitamente ritenuta satisfattiva dalla stessa vittima del reato, comecomproverebbe la mancata costituzione di parte civile nell’instaurato procedimento penale.4. [OSCURATO:PERSONA] Paolo4.1.

Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per manifestaillogicità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192comma 2, cod. proc. pen. con riferimento al capo A) dell'imputazione, avente per oggetto larapina commessa il 15/01/2024 a [OSCURATO:PERSONA] ai danni di Magnani e Ciliberto (unico reato peril quale vi è stata conferma della condanna).

Nel dettaglio, la difesa censura sia l’individuazionedell’imputato [OSCURATO:PERSONA] quale componente dell’equipaggio della vettura Mini cooper nera (sia allapartenza dal campo nomadi sia al rientro nello stesso) la mattina del reato sia l’affermatariconducibilità stessa della rapina all'equipaggio di detta vettura.

Sotto il primo aspetto, siosserva, richiamando e ribadendo quanto già dedotto in sede di appello, che la Corte di meritoavrebbe affermato la partenza di [OSCURATO:PERSONA] dal campo nomadi a bordo della vettura Mini cooper ela sua partecipazione alle attività preparatorie (come l’ingresso insieme agli altri partecipi in casadi [OSCURATO:PERSONA] e di quest’ultimo nella sua vettura a recuperare strumenti utili ai fini della rapina)senza visionare i relativi file video, bensì con un ragionamento deduttivo, sulla base delleimmagini estrapolate dai fotogrammi allegati all’informativa di polizia giudiziaria, per di più dallascarsa nitidezza, in assenza di univoche inquadrature dell’imputato, e segnalando il diversoabbigliamento indicato dagli operanti come indossato dal [OSCURATO:PERSONA], descritto con pantaloni chiarialla partenza dal campo nomadi e vestito di scuro al rientro, come tutto il resto dell’equipaggiodella vettura.

Sotto il secondo aspetto - la riconducibilità del reato all'equipaggio della vetturaMini cooper nera partita dal campo nomadi - la difesa, nel richiamare i motivi di appello, osservache il collegio di merito avrebbe aderito acriticamente, come anche il G.u.p., all’ipotesiinvestigativa confluita nell’informativa di p.g., ritenendo raggiunta la prova della responsabilitàsulla base di un quadro indiziario incerto, considerato che della vettura al cui equipaggio siriconduce la consumazione della rapina di cui al capo A) - commessa a [OSCURATO:PERSONA] ai danni diMagnani e Ciliberto - non vengono individuati né targa né modello, ma solo il colore scuro, e chevengono valorizzati la compatibilità del locus e tempus commissi delicti, e dei percorsi degliautori della rapina commessa a [OSCURATO:PERSONA], con gli spostamenti della vettura Mini cooper scurain uscita dal campo nomadi e poi rientrata dopo alcune ore.4.2.

Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per manifestaillogicità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento al rigettodella richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena della detenzione domiciliaresostitutiva ai sensi dell’art. 58 L. 689/81.

La difesa, nel richiamare i motivi di appello, lamentache la Corte di merito, con motivazione carente e manifestamene illogica, si è limitata avalorizzare l’elemento negativo delle modalità della condotta e della recidiva contestata, senzaconsiderare l’inesistenza di condizioni ostative e il dato positivo del rispetto da parte dell’imputatodelle prescrizioni inerenti all’omologa misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale è satosottoposto.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi meramente reiterativi di censure giàcorrettamente disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua ed esente da vizi logici,con la quale i ricorrenti non si confrontano.1.

Va preliminarmente ribadito che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, mediante la presentazione di motivi che,a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi difatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto,il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (pertutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

Il motivo di ricorso incassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazionedelle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudicedell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato,deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguitodal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisionedifferente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per lasua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, allainammissibilità dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022,Bocchino, non massimata).[OSCURATO:PERSONA] Eros2.

Quanto al primo motivo, con il quale è stata censurata la ritenuta sussistenza del reato dì cuiall'art. 416 cod. pen. ed il ruolo di partecipe del [OSCURATO:PERSONA], se ne deve rilevare la genericità - e,comunque, la manifesta infondatezza - rispetto a quanto la Corte di appello ha sottolineato aifgg. 29-31 della sentenza impugnata.

In punto di diritto, deve ricordarsi che, ai fini dellaconfigurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione diun'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e di mezzi, funzionale alla realizzazionedi una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di farparte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione delprogramma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciarannitaro, Rv. 256054-01).Inoltre, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurrela prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nelprogramma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta inconcreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv.266670).

Nel caso in esame, ed alla luce dei richiamati principi, è manifestamente infondatol'assunto difensivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe errato nel trarre l'esistenza delsodalizio criminoso dalla commissione dei reati-fine, che sarebbero, invece, riconducibili allacommissione di un numero determinato di episodi predatori da parte di un gruppo di soggettidel medesimo campo nomadi, nell’arco di un ristretto lasso temporale.

Il motivo di ricorso risultaanche generico nel momento in cui non si confronta minimamente con tutte le altre acquisizioniprocessuali elencate dalla Corte territoriale a riprova della sussistenza di una strutturaorganizzata e stabile idonea a costituire una associazione per delinquere.

È stato evidenziato chei correi erano composti in due “batterie”, solitamente stabili, avevano predispostoun’organizzazione efficace, mediante utilizzo di tre diversi veicoli, intestati a familiari ovvero apersone di comodo, per recarsi nelle località dove eseguivano i furti, ai quali venivano appostetarghe posticce, recuperate prima della partenza, custodite in una zona appartata e difficilmentevisibile all’esterno - anche dalle telecamere installate dagli operanti - del campo nomadi diappartenenza (fg. 30 sentenza impugnata).

A queste emergenze processuali si aggiunge laconsiderazione che il gruppo di soggetti ritenuti membri dell'associazione, aveva realizzato, inun torno di tempo non indifferente (contestato “almeno dal 4 dicembre 2023”), una serie di reaticon le stesse modalità operative e ripetitive, a conferma dell’esistenza di una pianificazioneorganizzata, non transitoria e tutt'altro che occasionale, volta alla perpetrazione di delitti controil patrimonio della stessa tipologia.

La sentenza impugnata (fg. 29) segnala, inoltre, come ilgiudice di primo grado abbia ricostruito la genesi dell’indagine, analizzando anche altri analoghiepisodi rimasti per competenza all’autorità giudiziaria di Pavia.

Pertanto, la tesi difensiva che sifosse trattato, nei singoli casi, di un concorso di persone nel reato, estemporaneamenterealizzatosi, è priva di ogni aderenza rispetto ai dati processuali con i quali il ricorso non siconfronta.

La decisione della Corte è immune da vizi logico-giuridici e si confà correttamente alprincipio secondo il quale, nel concorso di persone nel reato continuato, l'accordo criminoso èoccasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimodisegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione perdelinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza delprogramma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione deireati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacitàprogettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724- 01), come avvenuto nel caso di specie.

Quanto allapartecipazione del ricorrente al descritto sodalizio illecito, il ricorso è generico in quanto non siconfronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, secondo la quale egli, purimplicato in un numero di “spedizioni” criminose individuate quali reati-fine minore rispetto adaltri partecipi, è risultato comunque inserito con sistematicità nell’ambito della seconda “batteria”(fg. 31 sentenza impugnata, fgg. 37-38 sentenza di primo grado).

Il giudizio di responsabilitàper il reato associativo adottato dalla Corte di appello è, pertanto, del tutto immune da vizilogico-giuridici.2.1.

Quanto al secondo motivo, la prospettazione difensiva relativa alla mancata concessionedella circostanza attenuante dell'intervenuta riparazione del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza dilegittimità, atteso che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione deldanno, il risarcimento dev'essere, appunto, integrale ed effettivo, sicché, una riparazioneparziale o inadeguata non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla personaoffesa (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793-01; Sez. 5, n. 7826 del30/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284224, nel caso di furto nel quale, nonostante la dichiarazioneliberatoria della parte lesa a seguito della restituzione della refurtiva, è stato escluso ilriconoscimento dell'attenuante a cagione del mancato ristoro del danno conseguente allospossessamento del bene; conf. n. 13282 del 2013 Rv. 255187 - 01).

Ebbene, il motivo diricorso, anche in questo caso, non si confronta affatto con la considerazione della Corte di appello(fg. 31), secondo la quale nel verbale dell'udienza dinanzi al G.u.p. del 05/11/2024, pur dandoallegato al verbale stesso, e, comunque, in atti vi è istanza di sostituzione della misura dellacustodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari datata 03/06/2024, rivolta alG.u.p., nella quale il difensore afferma che è stato effettuato un risarcimento pari ad euro2.000,00 alla persona offesa, che ha rilasciato quietanza allegata all'istanza.

Premesso ciò, laCorte di merito, con motivazione non illogica né apparente, ha chiarito che tale somma apparedel tutto inadeguata, in quanto priva di congruità ristoratrice, tenuto conto che il valore dei benisottratti ammontava a circa 1.000,00 euro e che, quindi, la residua somma di pari importo nonappariva soddisfacente rispetto alle ulteriori conseguenze dannose subite dalla persona offesa,collegate alla sofferenza derivante dall’avere subito la violazione del proprio domicilio.

Sul punto- posto che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod.pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazionedi ogni effetto dannoso – va aggiunto che la valutazione in ordine alla corrispondenza fratransazione raggiunta e danno spetta al giudice, il quale può anche disattendere, con adeguatamotivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del13/11/2019, C., Rv. 278368-02; Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714-01; Sez.4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251508-01); ciò in quanto, come precisato nellesentenze citate, l'attenuante in argomento, di natura soggettiva, trovando la sua causagiustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesaquanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibiledell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, postula chelo stesso risarcimento sia totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltantoparziale.[OSCURATO:PERSONA] Paolo3.

Il primo motivo - con il quale si contestano i vizi di legge e di motivazione in ordineall’affermata riconducibilità della rapina di cui al capo A) dell’imputazione all’equipaggio dellaMini cooper partita dal campo nomadi la mattina del 15/01/2024 e l’individuazione dell’imputatoDubois tra i componenti di tale gruppo – deve ritenersi manifestamente infondato.Va detto subito che la sentenza impugnata, che si integra con quella del tribunale, costituendouna c.d.

"doppia conforme" sulla condanna per il capo A), risulta congruamente motivata sottotutti i profili dedotti dal ricorrente, con argomenti che non sono certo apparenti, né"manifestamente" illogici e tantomeno contraddittori e non denotano minimamente untravisamento degli elementi probatori analizzati.

Sul presupposto che la difesa del ricorrentetenta - evidentemente - di sminuire la rilevanza di ogni singolo elemento riportato nella sentenzaimpugnata, va ricordato fin da subito che «E’ anche inammissibile il motivo in cui si deduca laviolazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p.,per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile,in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadroistruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissatispecificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendoal motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. Sez. 4, sent. n. 45249del 8/11/2012, Rv. 254274).

Nel caso in esame, la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici dimerito attraverso la doverosa analisi "globale" del contesto probatorio ed indiziario ha portatoad una affermazione logica oltre che motivatamente espressa, del coinvolgimento del ricorrentenel fatto-reato di cui al capo A) dell’imputazione.

Per contro, deve osservarsi che il ricorrente,sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nellavalutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimitàun nuovo, e non consentito, giudizio di merito.Nel caso in esame, i Giudici di appello hanno esaminato lo stesso materiale probatorio giàsottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, sono giunti, conriguardo alla posizione dell’imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo gradoin ordine alla sua partecipazione alla rapina di cui al capo A).I Giudici di merito hanno, infatti, adeguatamente risposto a tutte le deduzioni difensive inerentiagli spostamenti e all'uso del veicolo Mini cooper da parte dell’imputato unitamente ai correi,alla luce di quanto emerso dall'analisi attenta e puntuale delle registrazioni operate dalletelecamere di videosorveglianza (sia quelle installate dagli operanti presso il campo nomadi incui risiede l’imputato sia quelle nei pressi dell’abitazioni delle persone offese) dalla partenza dalcampo nomadi al rientro presso lo stesso con riferimento ai tragitti e ai tempi di percorrenza deltutto compatibili con i luoghi e gli orari della rapina (fgg. 13-28 sentenza impugnata).Pienamente convincente è anche l’identificazione operata dai giudici di merito, al di là di ogniragionevole dubbio, del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale componente del gruppo autore della rapina,osservato sia alla partenza dal campo nomadi sia al rientro unitamente ai correi, spiegandoanche, definitivamente e sgombrando il campo da equivoci di sorta, che [OSCURATO:PERSONA] venivariconosciuto come il soggetto con indosso dei pantaloni pacificamente “chiari” insieme ad altrisoggetti con “vestiti scuri” (fgg. 16-19 sentenza impugnata, riproducente anche diversifotogrammi particolarmente nitidi).3.1.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di merito, con considerazioni,neppure specificamente contestate dal ricorrente, ha formulato un giudizio di inidoneità dellamisura sostitutiva nei confronti dell’imputato valorizzando la gravità del fatto contestato, lemodalità della condotta ed i precedenti specifici (fg. 32), esprimendo dunque un giudizioprognostico negativo circa l'adempimento delle prescrizioni che caratterizzano la misurasostitutiva invocata.

La difesa non si è adeguatamente confrontata con detta motivazione che,peraltro, in quanto particolarmente specifica e adeguata, sfugge al sindacato di legittimità.4.

Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che,in ragione della natura dei motivi, si stima di determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 20/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di rigettare i ricorsi,uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 20/10/2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma dellasentenza del G.u.p. del Tribunale di Vercelli emessa all’esito di rito abbreviato in data03/12/2024, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il capo C) - reato associativo -, confermando la suacondanna per concorso nel reato di rapina contestato al capo A) e rideterminando la penainflittagli, ed ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativocontestato al capo C) e per furto in abitazione aggravato contestato al capo B).2. Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per Cassazione i difensori degli imputati,articolando per ciascuno due motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] Eros3.1 Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen. La difesa assumeche l’imputato [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere ritenuto colpevole del reato associativo ascrittogli inconsiderazione dell’occasionalità della sua partecipazione agli episodi predatori, limitata ad unnumero ridotto di essi, e soprattutto della stessa natura del gruppo, che configurerebbe non giàun sodalizio criminoso, bensì un’aggregazione nomade, con carattere intrinsecamente unitario,alla quale appartengono tutti i correi (alcuni dei quali componenti del medesimo nucleofamiliare), i quali avrebbero, per ciò solo, reciproca conoscenza precedente alla commissione deisingoli reati, commessi per lo più in un limitato arco temporale (tra dicembre 2023 e gennaio2024).3.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'esclusione dell'applicazione dellacircostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 6, cod. pen. La difesa assume che la Corte diappello, con ragionamento illogico, ha ritenuto non congruo l'avvenuto risarcimento a favoredella vittima, avuto riguardo alla sofferenza derivante dall'avere subito la violazione del propriodomicilio; tale decisione si tradurrebbe anche in violazione di legge, tenuto conto che, a frontedi un danno economico complessivo di euro 1.000,00, l'imputato ha corrisposto alla vittima lasomma maggiore di euro 2.000,00, incluso evidentemente anche il danno morale, e che talesomma è stata implicitamente ritenuta satisfattiva dalla stessa vittima del reato, comecomproverebbe la mancata costituzione di parte civile nell’instaurato procedimento penale.4. [OSCURATO:PERSONA] Paolo4.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per manifestaillogicità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192comma 2, cod. proc. pen. con riferimento al capo A) dell'imputazione, avente per oggetto larapina commessa il 15/01/2024 a [OSCURATO:PERSONA] ai danni di Magnani e Ciliberto (unico reato peril quale vi è stata conferma della condanna). Nel dettaglio, la difesa censura sia l’individuazionedell’imputato [OSCURATO:PERSONA] quale componente dell’equipaggio della vettura Mini cooper nera (sia allapartenza dal campo nomadi sia al rientro nello stesso) la mattina del reato sia l’affermatariconducibilità stessa della rapina all'equipaggio di detta vettura. Sotto il primo aspetto, siosserva, richiamando e ribadendo quanto già dedotto in sede di appello, che la Corte di meritoavrebbe affermato la partenza di [OSCURATO:PERSONA] dal campo nomadi a bordo della vettura Mini cooper ela sua partecipazione alle attività preparatorie (come l’ingresso insieme agli altri partecipi in casadi [OSCURATO:PERSONA] e di quest’ultimo nella sua vettura a recuperare strumenti utili ai fini della rapina)senza visionare i relativi file video, bensì con un ragionamento deduttivo, sulla base delleimmagini estrapolate dai fotogrammi allegati all’informativa di polizia giudiziaria, per di più dallascarsa nitidezza, in assenza di univoche inquadrature dell’imputato, e segnalando il diversoabbigliamento indicato dagli operanti come indossato dal [OSCURATO:PERSONA], descritto con pantaloni chiarialla partenza dal campo nomadi e vestito di scuro al rientro, come tutto il resto dell’equipaggiodella vettura. Sotto il secondo aspetto - la riconducibilità del reato all'equipaggio della vetturaMini cooper nera partita dal campo nomadi - la difesa, nel richiamare i motivi di appello, osservache il collegio di merito avrebbe aderito acriticamente, come anche il G.u.p., all’ipotesiinvestigativa confluita nell’informativa di p.g., ritenendo raggiunta la prova della responsabilitàsulla base di un quadro indiziario incerto, considerato che della vettura al cui equipaggio siriconduce la consumazione della rapina di cui al capo A) - commessa a [OSCURATO:PERSONA] ai danni diMagnani e Ciliberto - non vengono individuati né targa né modello, ma solo il colore scuro, e chevengono valorizzati la compatibilità del locus e tempus commissi delicti, e dei percorsi degliautori della rapina commessa a [OSCURATO:PERSONA], con gli spostamenti della vettura Mini cooper scurain uscita dal campo nomadi e poi rientrata dopo alcune ore.4.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per manifestaillogicità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento al rigettodella richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena della detenzione domiciliaresostitutiva ai sensi dell’art. 58 L. 689/81. La difesa, nel richiamare i motivi di appello, lamentache la Corte di merito, con motivazione carente e manifestamene illogica, si è limitata avalorizzare l’elemento negativo delle modalità della condotta e della recidiva contestata, senzaconsiderare l’inesistenza di condizioni ostative e il dato positivo del rispetto da parte dell’imputatodelle prescrizioni inerenti all’omologa misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale è satosottoposto.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi meramente reiterativi di censure giàcorrettamente disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua ed esente da vizi logici,con la quale i ricorrenti non si confrontano.1. Va preliminarmente ribadito che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, mediante la presentazione di motivi che,a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi difatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto,il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (pertutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso incassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazionedelle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudicedell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato,deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguitodal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisionedifferente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per lasua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, allainammissibilità dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022,Bocchino, non massimata).[OSCURATO:PERSONA] Eros2. Quanto al primo motivo, con il quale è stata censurata la ritenuta sussistenza del reato dì cuiall'art. 416 cod. pen. ed il ruolo di partecipe del [OSCURATO:PERSONA], se ne deve rilevare la genericità - e,comunque, la manifesta infondatezza - rispetto a quanto la Corte di appello ha sottolineato aifgg. 29-31 della sentenza impugnata. In punto di diritto, deve ricordarsi che, ai fini dellaconfigurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione diun'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e di mezzi, funzionale alla realizzazionedi una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di farparte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione delprogramma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciarannitaro, Rv. 256054-01).Inoltre, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurrela prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nelprogramma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta inconcreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv.266670). Nel caso in esame, ed alla luce dei richiamati principi, è manifestamente infondatol'assunto difensivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe errato nel trarre l'esistenza delsodalizio criminoso dalla commissione dei reati-fine, che sarebbero, invece, riconducibili allacommissione di un numero determinato di episodi predatori da parte di un gruppo di soggettidel medesimo campo nomadi, nell’arco di un ristretto lasso temporale. Il motivo di ricorso risultaanche generico nel momento in cui non si confronta minimamente con tutte le altre acquisizioniprocessuali elencate dalla Corte territoriale a riprova della sussistenza di una strutturaorganizzata e stabile idonea a costituire una associazione per delinquere. È stato evidenziato chei correi erano composti in due “batterie”, solitamente stabili, avevano predispostoun’organizzazione efficace, mediante utilizzo di tre diversi veicoli, intestati a familiari ovvero apersone di comodo, per recarsi nelle località dove eseguivano i furti, ai quali venivano appostetarghe posticce, recuperate prima della partenza, custodite in una zona appartata e difficilmentevisibile all’esterno - anche dalle telecamere installate dagli operanti - del campo nomadi diappartenenza (fg. 30 sentenza impugnata). A queste emergenze processuali si aggiunge laconsiderazione che il gruppo di soggetti ritenuti membri dell'associazione, aveva realizzato, inun torno di tempo non indifferente (contestato “almeno dal 4 dicembre 2023”), una serie di reaticon le stesse modalità operative e ripetitive, a conferma dell’esistenza di una pianificazioneorganizzata, non transitoria e tutt'altro che occasionale, volta alla perpetrazione di delitti controil patrimonio della stessa tipologia. La sentenza impugnata (fg. 29) segnala, inoltre, come ilgiudice di primo grado abbia ricostruito la genesi dell’indagine, analizzando anche altri analoghiepisodi rimasti per competenza all’autorità giudiziaria di Pavia. Pertanto, la tesi difensiva che sifosse trattato, nei singoli casi, di un concorso di persone nel reato, estemporaneamenterealizzatosi, è priva di ogni aderenza rispetto ai dati processuali con i quali il ricorso non siconfronta. La decisione della Corte è immune da vizi logico-giuridici e si confà correttamente alprincipio secondo il quale, nel concorso di persone nel reato continuato, l'accordo criminoso èoccasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimodisegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione perdelinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza delprogramma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione deireati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacitàprogettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724- 01), come avvenuto nel caso di specie. Quanto allapartecipazione del ricorrente al descritto sodalizio illecito, il ricorso è generico in quanto non siconfronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, secondo la quale egli, purimplicato in un numero di “spedizioni” criminose individuate quali reati-fine minore rispetto adaltri partecipi, è risultato comunque inserito con sistematicità nell’ambito della seconda “batteria”(fg. 31 sentenza impugnata, fgg. 37-38 sentenza di primo grado). Il giudizio di responsabilitàper il reato associativo adottato dalla Corte di appello è, pertanto, del tutto immune da vizilogico-giuridici.2.1. Quanto al secondo motivo, la prospettazione difensiva relativa alla mancata concessionedella circostanza attenuante dell'intervenuta riparazione del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza dilegittimità, atteso che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione deldanno, il risarcimento dev'essere, appunto, integrale ed effettivo, sicché, una riparazioneparziale o inadeguata non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla personaoffesa (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793-01; Sez. 5, n. 7826 del30/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284224, nel caso di furto nel quale, nonostante la dichiarazioneliberatoria della parte lesa a seguito della restituzione della refurtiva, è stato escluso ilriconoscimento dell'attenuante a cagione del mancato ristoro del danno conseguente allospossessamento del bene; conf. n. 13282 del 2013 Rv. 255187 - 01). Ebbene, il motivo diricorso, anche in questo caso, non si confronta affatto con la considerazione della Corte di appello(fg. 31), secondo la quale nel verbale dell'udienza dinanzi al G.u.p. del 05/11/2024, pur dandoallegato al verbale stesso, e, comunque, in atti vi è istanza di sostituzione della misura dellacustodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari datata 03/06/2024, rivolta alG.u.p., nella quale il difensore afferma che è stato effettuato un risarcimento pari ad euro2.000,00 alla persona offesa, che ha rilasciato quietanza allegata all'istanza. Premesso ciò, laCorte di merito, con motivazione non illogica né apparente, ha chiarito che tale somma apparedel tutto inadeguata, in quanto priva di congruità ristoratrice, tenuto conto che il valore dei benisottratti ammontava a circa 1.000,00 euro e che, quindi, la residua somma di pari importo nonappariva soddisfacente rispetto alle ulteriori conseguenze dannose subite dalla persona offesa,collegate alla sofferenza derivante dall’avere subito la violazione del proprio domicilio. Sul punto- posto che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod.pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazionedi ogni effetto dannoso – va aggiunto che la valutazione in ordine alla corrispondenza fratransazione raggiunta e danno spetta al giudice, il quale può anche disattendere, con adeguatamotivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del13/11/2019, C., Rv. 278368-02; Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714-01; Sez.4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251508-01); ciò in quanto, come precisato nellesentenze citate, l'attenuante in argomento, di natura soggettiva, trovando la sua causagiustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesaquanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibiledell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, postula chelo stesso risarcimento sia totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltantoparziale.[OSCURATO:PERSONA] Paolo3. Il primo motivo - con il quale si contestano i vizi di legge e di motivazione in ordineall’affermata riconducibilità della rapina di cui al capo A) dell’imputazione all’equipaggio dellaMini cooper partita dal campo nomadi la mattina del 15/01/2024 e l’individuazione dell’imputatoDubois tra i componenti di tale gruppo – deve ritenersi manifestamente infondato.Va detto subito che la sentenza impugnata, che si integra con quella del tribunale, costituendouna c.d. "doppia conforme" sulla condanna per il capo A), risulta congruamente motivata sottotutti i profili dedotti dal ricorrente, con argomenti che non sono certo apparenti, né"manifestamente" illogici e tantomeno contraddittori e non denotano minimamente untravisamento degli elementi probatori analizzati. Sul presupposto che la difesa del ricorrentetenta - evidentemente - di sminuire la rilevanza di ogni singolo elemento riportato nella sentenzaimpugnata, va ricordato fin da subito che «E’ anche inammissibile il motivo in cui si deduca laviolazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p.,per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile,in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadroistruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissatispecificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendoal motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. Sez. 4, sent. n. 45249del 8/11/2012, Rv. 254274). Nel caso in esame, la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici dimerito attraverso la doverosa analisi "globale" del contesto probatorio ed indiziario ha portatoad una affermazione logica oltre che motivatamente espressa, del coinvolgimento del ricorrentenel fatto-reato di cui al capo A) dell’imputazione. Per contro, deve osservarsi che il ricorrente,sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nellavalutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimitàun nuovo, e non consentito, giudizio di merito.Nel caso in esame, i Giudici di appello hanno esaminato lo stesso materiale probatorio giàsottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, sono giunti, conriguardo alla posizione dell’imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo gradoin ordine alla sua partecipazione alla rapina di cui al capo A).I Giudici di merito hanno, infatti, adeguatamente risposto a tutte le deduzioni difensive inerentiagli spostamenti e all'uso del veicolo Mini cooper da parte dell’imputato unitamente ai correi,alla luce di quanto emerso dall'analisi attenta e puntuale delle registrazioni operate dalletelecamere di videosorveglianza (sia quelle installate dagli operanti presso il campo nomadi incui risiede l’imputato sia quelle nei pressi dell’abitazioni delle persone offese) dalla partenza dalcampo nomadi al rientro presso lo stesso con riferimento ai tragitti e ai tempi di percorrenza deltutto compatibili con i luoghi e gli orari della rapina (fgg. 13-28 sentenza impugnata).Pienamente convincente è anche l’identificazione operata dai giudici di merito, al di là di ogniragionevole dubbio, del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale componente del gruppo autore della rapina,osservato sia alla partenza dal campo nomadi sia al rientro unitamente ai correi, spiegandoanche, definitivamente e sgombrando il campo da equivoci di sorta, che [OSCURATO:PERSONA] venivariconosciuto come il soggetto con indosso dei pantaloni pacificamente “chiari” insieme ad altrisoggetti con “vestiti scuri” (fgg. 16-19 sentenza impugnata, riproducente anche diversifotogrammi particolarmente nitidi).3.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito, con considerazioni,neppure specificamente contestate dal ricorrente, ha formulato un giudizio di inidoneità dellamisura sostitutiva nei confronti dell’imputato valorizzando la gravità del fatto contestato, lemodalità della condotta ed i precedenti specifici (fg. 32), esprimendo dunque un giudizioprognostico negativo circa l'adempimento delle prescrizioni che caratterizzano la misurasostitutiva invocata. La difesa non si è adeguatamente confrontata con detta motivazione che,peraltro, in quanto particolarmente specifica e adeguata, sfugge al sindacato di legittimità.4. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che,in ragione della natura dei motivi, si stima di determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27296/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris