CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 ottobre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli il 9 maggio 2023, ha rideterminato in anni 1 e mesi 4 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 291 bis e 291 ter del d.P.R. n. 43 del 1973; fatto commesso in Napoli il 19 luglio 2021. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 291 ter del d.P.R. n. 43 del 1973, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata, in cui i giudici di appello hanno applicato in maniera pertinente il principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 36834 del 07/10/2010, Rv. 248567), secondo cui, in tema di contrabbando doganale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'utilizzo di mezzo di trasporto appartenente a un terzo estraneo al reato, deve ritenersi sufficiente la dimostrazione della titolarità del mezzo in capo a soggetto non imputato, senza che sia necessaria altresì la prova della innocenza di costui. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q. P.Q.M