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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10880/2022

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rio italiano un'attività economicamente rilevante (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1301 del 22/01/2021, Rv. 660269 - 01).

Più in generale, per l'assoggettabilità ad imposizione fiscale di sogget- ti non residenti nel territorio nazionale, ai fini della sussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero do- tata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31609 del 04/12/2019, Rv. 656367 - 01).

7. Orbene, l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR alle pagg.5-8 della sentenza impugnata circa la ricorrenza nella specie della stabile organizzazione riposa su precisi riferimenti al quadro istruttorio rac- colto nel processo, non solo sul p.v.c. ma anche sulla documentazione offerta dal contribuente.

Tale iter logico argomentativo è aderente ai principi di diritto summenzionati, dovendosi dare rilevanza al criterio dell'attività, ovvero dell'attività economicamente rilevante (analoga- mente, in tema di servizi immobiliari, Cass. Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16539 e, in generale, da ultimo, Sez. 5, 5 agosto 2021, n. 22312), per la valutazione dell'esistenza o meno di una stabile organizzazione in Italia, e il giudice del merito perviene ad un accertamento in fatto affermativo, sorretto da un articolato ragionamento, non censurabile in questa sede sotto il profilo evidenziato.

8. Con il terzo motivo il contribuente - agli effetti dell'art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - prospetta l'omesso esame e l'omes- sa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine all'elemento del carattere ausiliario dell'attività svolta in Italia, nonché la violazione degli artt. 162 comma 4 lett e) del d.P.R. n. 917 del 1986, 5 comma 3 lett. e) della convenzione italo-tedesca sulla doppia imposizione e 5 della convenzione OCSE sulla doppia imposi- zione, contestando la rilevanza degli indizi posti dalla CTR a base del- la propria decisione.

Con il quarto motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. - si deduce l'omessa motivazione circa un fatto contro- verso e decisivo per il giudizio, l'omessa indagine e motivazione sull'i- doneità della presunta stabile organizzazione a produrre il reddito im- putato alla stessa impresa estera.

Con il quinto motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. - viene dedotta l'omessa, illogica, apparente e contradditto- ria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, l'omesso esame o comunque travisamento dello stesso, con riferi- mento al profilo delle ritenute esistenti sublocazioni pur in assenza della disponibilità degli immobili.

Con il sesto motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. - viene dedotta l'omessa, apparente, perplessa e illogi- ca motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sulla questione della presenza del Cocca in Italia.

9. Le censure, connesse in quanto tutte ulteriormente specificative del secondo mezzo sul versante del vizio motivazionale sia pure in parte sotto lo schermo della violazione di legge, sono affette da profili di inammissibilità e di infondatezza.

Si rammenta che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denuncia bile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinde- re dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esauri- sce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente"), nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obietti- vamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

10. In primo luogo nel caso in esame non sussistono né l'omessa mo- tivazione, né la motivazione apparente prospettate, né si riscontrano le carenze motivazionali denunciate.

Al contrario, la Corte constata la presenza di un'ampia argomentazione del giudice d'appello alle pagg. 5-8 della sentenza impugnata di cui si è già dato conto in dipendenza del secondo motivo: si tratta di una motivazione logica, congrua, che dà conto di precisi elementi istruttori individuanti la fattispecie, anche di provenienza del contribuente.

In secondo luogo, come eccepito anche in controricorso, i motivi sono anche inammissibili nella parte in cui si risolvono in una non consenti- ta rivalutazione dei fatti nella presente sede di legittimità (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332), al fine di ottenere la revisione degli accer- tamenti di fatto compiuti dalla CTR attraverso una congrua e logica motivazione e peccano di decisività, in particolare la quarta censura, che reca questione di cui non vi è evidenza della previa introduzione e riproposizione nei due gradi di giudizio di merito.

11. Con il settimo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. - viene lamentata la motivazione apparente in or- dine alla questione, erroneamente ritenuta dirimente, della mancata prova della sottoposizione a tassazione in Germania dei proventi deri- vanti dall'attività di turismo svolta in Liguria.

12. In disparte dall'erronea qualificazione del paradigma processuale pertinente, n.4 in luogo del n.5 dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. perché viene prospettata una nullità della sentenza, il motivo è comunque inammissibile per difetto di rilevanza.

Infatti, la censura stessa a p.43 del ricorso evidenzia come la statuizione della CTR, se- condo cui «non sarebbe ricavabile l'esatta entità del reddito imputabi- le alla società» di turismo e di marketing in Germania è «estranea al thema decidendum ed ininfluente ai fini della verifica della sussisten- za o meno di una "stabile organizzazione" in Italia, che costituisce oggetto della controversia».

La doglianza è pertanto inammissibile poiché vertente su questione non dirimente.

13. Con l'ottavo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - si deduce la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su fatti decisivi per il giudizio, doglianze atti- nenti alla quantificazione del reddito e dell'IVA.

14. Come eccepito in controricorso, la censura è inammissibile per di- fetto di autosufficienza.

Il requisito è prescritto, a pena di inammissi- bilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ed è volto ad age- volare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugna- zione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valuta:zione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassa- zione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma tro- vi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01).

Non sono adeguati il mero richiamo alle pagine degli atti di parte e un generico riferimento al fatto che il ricorso si fonda sugli atti dei precedenti gradi di giudizio per mettere il Collegio nelle condizioni di decidere se la censura sia decisiva o meno.

15. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite se- guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Roma, Così deciso in data 11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] y. 51> Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal sol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rio italiano un'attività economicamente rilevante (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1301 del 22/01/2021, Rv. 660269 - 01). Più in generale, per l'assoggettabilità ad imposizione fiscale di sogget- ti non residenti nel territorio nazionale, ai fini della sussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero do- tata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31609 del 04/12/2019, Rv. 656367 - 01). 7. Orbene, l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR alle pagg.5-8 della sentenza impugnata circa la ricorrenza nella specie della stabile organizzazione riposa su precisi riferimenti al quadro istruttorio rac- colto nel processo, non solo sul p.v.c. ma anche sulla documentazione offerta dal contribuente. Tale iter logico argomentativo è aderente ai principi di diritto summenzionati, dovendosi dare rilevanza al criterio dell'attività, ovvero dell'attività economicamente rilevante (analoga- mente, in tema di servizi immobiliari, Cass. Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16539 e, in generale, da ultimo, Sez. 5, 5 agosto 2021, n. 22312), per la valutazione dell'esistenza o meno di una stabile organizzazione in Italia, e il giudice del merito perviene ad un accertamento in fatto affermativo, sorretto da un articolato ragionamento, non censurabile in questa sede sotto il profilo evidenziato. 8. Con il terzo motivo il contribuente - agli effetti dell'art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - prospetta l'omesso esame e l'omes- sa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine all'elemento del carattere ausiliario dell'attività svolta in Italia, nonché la violazione degli artt. 162 comma 4 lett e) del d.P.R. n. 917 del 1986, 5 comma 3 lett. e) della convenzione italo-tedesca sulla doppia imposizione e 5 della convenzione OCSE sulla doppia imposi- zione, contestando la rilevanza degli indizi posti dalla CTR a base del- la propria decisione. Con il quarto motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. - si deduce l'omessa motivazione circa un fatto contro- verso e decisivo per il giudizio, l'omessa indagine e motivazione sull'i- doneità della presunta stabile organizzazione a produrre il reddito im- putato alla stessa impresa estera. Con il quinto motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. - viene dedotta l'omessa, illogica, apparente e contradditto- ria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, l'omesso esame o comunque travisamento dello stesso, con riferi- mento al profilo delle ritenute esistenti sublocazioni pur in assenza della disponibilità degli immobili. Con il sesto motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. - viene dedotta l'omessa, apparente, perplessa e illogi- ca motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sulla questione della presenza del Cocca in Italia. 9. Le censure, connesse in quanto tutte ulteriormente specificative del secondo mezzo sul versante del vizio motivazionale sia pure in parte sotto lo schermo della violazione di legge, sono affette da profili di inammissibilità e di infondatezza. Si rammenta che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denuncia bile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinde- re dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esauri- sce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente"), nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obietti- vamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 10. In primo luogo nel caso in esame non sussistono né l'omessa mo- tivazione, né la motivazione apparente prospettate, né si riscontrano le carenze motivazionali denunciate. Al contrario, la Corte constata la presenza di un'ampia argomentazione del giudice d'appello alle pagg. 5-8 della sentenza impugnata di cui si è già dato conto in dipendenza del secondo motivo: si tratta di una motivazione logica, congrua, che dà conto di precisi elementi istruttori individuanti la fattispecie, anche di provenienza del contribuente. In secondo luogo, come eccepito anche in controricorso, i motivi sono anche inammissibili nella parte in cui si risolvono in una non consenti- ta rivalutazione dei fatti nella presente sede di legittimità (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332), al fine di ottenere la revisione degli accer- tamenti di fatto compiuti dalla CTR attraverso una congrua e logica motivazione e peccano di decisività, in particolare la quarta censura, che reca questione di cui non vi è evidenza della previa introduzione e riproposizione nei due gradi di giudizio di merito. 11. Con il settimo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. - viene lamentata la motivazione apparente in or- dine alla questione, erroneamente ritenuta dirimente, della mancata prova della sottoposizione a tassazione in Germania dei proventi deri- vanti dall'attività di turismo svolta in Liguria. 12. In disparte dall'erronea qualificazione del paradigma processuale pertinente, n.4 in luogo del n.5 dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. perché viene prospettata una nullità della sentenza, il motivo è comunque inammissibile per difetto di rilevanza. Infatti, la censura stessa a p.43 del ricorso evidenzia come la statuizione della CTR, se- condo cui «non sarebbe ricavabile l'esatta entità del reddito imputabi- le alla società» di turismo e di marketing in Germania è «estranea al thema decidendum ed ininfluente ai fini della verifica della sussisten- za o meno di una "stabile organizzazione" in Italia, che costituisce oggetto della controversia». La doglianza è pertanto inammissibile poiché vertente su questione non dirimente. 13. Con l'ottavo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - si deduce la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su fatti decisivi per il giudizio, doglianze atti- nenti alla quantificazione del reddito e dell'IVA. 14. Come eccepito in controricorso, la censura è inammissibile per di- fetto di autosufficienza. Il requisito è prescritto, a pena di inammissi- bilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ed è volto ad age- volare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugna- zione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valuta:zione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassa- zione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma tro- vi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01). Non sono adeguati il mero richiamo alle pagine degli atti di parte e un generico riferimento al fatto che il ricorso si fonda sugli atti dei precedenti gradi di giudizio per mettere il Collegio nelle condizioni di decidere se la censura sia decisiva o meno. 15. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite se- guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, Così deciso in data 11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] y. 51> Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal sol