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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 21441/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano dichiarava l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proposta dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], sull'assunto che il predetto giudice avesse, nell'esercizio delle proprie funzioni e prima che fosse pronunciata sentenza (in particolare, nel corso dell'udienza del 28 ottobre 2022), manifestato il proprio convincimento della colpevolezza dei tre predetti imputati.

La Corte d'appello di Milano motivava la dichiarazione di inammissibilità della menzionata dichiarazione di ricusazione con l'argomentazione che, posto che essa «non [era] stata presentata personalmente dai tre imputati, ma dai rispettivi difensori di fiducia e sottoscritta digitalmente soltanto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]», alla medesima «non [era] allegato lo specifico mandato difensivo, rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] al proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], né la procura speciale rilasciata dagli altri due imputati all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con l'indicazione dei motivi di ricusazione».

2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 20, 21 e 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nonché il «vizio di motivazione».

Dopo avere rappresentato, in punto di fatto, che la dichiarazione di ricusazione era stata inoltrata alla Corte d'appello di Milano due volte «per tutti i difensori» dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - segnatamente: una prima volta, il 31 ottobre 2022 alle ore 20:12, con la firma digitale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che era il difensore di [OSCURATO:PERSONA]); una seconda volta, lo stesso 31 ottobre 2022 ma alle ore 20:51, con la firma digitale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che era il difensore dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) - il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe «visionato solo il primo inoltro», per tale ragione ritenendo che la dichiarazione era stata firmata digitalmente dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA], e che sarebbe comunque «assorbente su ogni altra considerazione, che, quando vi è [il] formale e corretto deposito della dichiarazione da parte anche di uno solo degli imputati, la Corte d'appello non può dichiarare l'inammissibilità per tutti perché ciò rappresenta quantomeno un'erronea applicazione della legge penale».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 37, lett. b) (rectius: primo comma, lett. b), 38 e 122 dello stesso codice, nonché il «vizio di motivazione».

Il ricorrente - con particolare riguardo a quanto rilevato dalla Corte d'appello di Milano in ordine al fatto che «all'istanza di ricusazione non è allegato lo specifico mandato difensivo, rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] al proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]» - deduce che: a) l'allegazione del predetto «specifico mandato difensivo» non sarebbe necessaria; b) comunque, era pacificamente presente agli atti una procura speciale, rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 122 cod. proc.pen., la quale «cont[eneva] anche i poteri di disporre di diritti personalissimi (e quindi essa è procura speciale) ed alle difese vengono attribuite tutte le facoltà previste dalla legge, ergo anche quella di ricusare il giudice».

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 37, 38, comma 4, e 122 dello stesso codice.

Il ricorrente rappresenta che «laddove venga in giudizio la necessità di ricusare il Giudice il difensore munito di procura può esercitare tale diritto.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano in aula, e pertanto la dichiarazione di ricusazione avvenuta in loro presenza e senza che questi nulla obiettassero vale come conferimento orale di procura speciale».

Il ricorrente aggiunge che, «[i]n riferimento alle procure speciali non rilasciate dagli imputati ed all'assenza in ess[e] dell'indicazione dei motivi di ricusazione, valgano le stesse motivazioni dette con la presenza in aula degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano in aula e la loro presenza senza aver rinnegato l'attività dei rispettivi difensori è da leggersi come avvenuta conferma delle istanze presentate dai rispettivi difensori». [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi - che, per la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati.

1.1. In punto di fatto risulta che, come è stato documentato dal ricorrente, la dichiarazione di ricusazione in questione fu sottoscritta sia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], sia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], allora difensore dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Ciò appurato in punto di fatto, si deve rammentare che le Sezioni unite di questa Corte hanno enunciato il principio che, ai sensi dell'art. 38, comma 4, cod. proc. pen., «il difensore non è legittimato a proporre la dichiarazione di ricusazione se non quando egli ne abbia ricevuto mandato dalla parte.

In questo caso egli può compiere, in qualità di rappresentante, l'atto di ricusazione, pur senza avere ricevuto la procura speciale di cui all'ultima parte dello stesso comma» (Sez.

U, n. 18 del 05/10/1994, dep. 1995, Battaggia, Rv. 199805-01).

In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere - salvo il caso del latitante o dell'evaso che per legge sono rappresentati a tutti gli effetti dal difensore - un'autonoma, parallela legittimazione di quest'ultimo, il quale, pur potendo validamente proporre l'atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto, a tal fine, apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale, ma pur sempre tale da rivelare l'espressa volontà della parte mirante alla ricusazione del giudice (Sez. 1, n. 6965 del 07/12/1999, dep. 2000, Bruno, R\t. 215234-01.

In precedenza: Sez. 1, n. 4969 del 18/09/1997, Prino, Rv. 208788-01).

Pertanto, stante la natura di atto personalissimo della parte processuale della ricusazione, il difensore, per proporla, deve essere munito di procura speciale o di un mandato specifico, con esclusione della sufficienza del solo generico mandato defensionale (Sez. 1, n. 24099 del 26/05/2009, Bruschi, Rv. 243969-01).

In senso analogo si è successivamente espressa anche Sez. 5, n. 37468 del 03/07/2014, Santonastaso, Rv. 262210-01, secondo cui la ricusazione è atto personalissimo della parte; può tuttavia essere proposta dal difensore a condizione che sia munito di mandato specifico anche se non nelle forme della procura speciale, mentre è insufficiente il solo generico mandato defensionale (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti del mandato specifico nell'atto allegato dal difensore alla dichiarazione di ricusazione, sottoscritto dall'imputato, con firma autenticata dallo stesso difensore e contenente l'espresso riferimento all'istanza di ricusazione nei confronti del giudice ricusato).

1.3. Tornando al caso in esame, si deve rilevare come il ricorrente abbia allegato al ricorso esclusivamente una procura (peraltro priva di data) conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] la quale non contiene alcun riferimento a un'istanza di ricusazione nei confronti del giudice Subinaghi.

Pertanto, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ritenere munito di uno specifico mandato, risultava non legittimato a proporre la dichiarazione di ricusazione.

Né risulta che gli altri due difensori che proposero la stessa dichiarazione - gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (allora difensore dell'odierno ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA] (difensore di [OSCURATO:PERSONA]) avessero ricevuto un apposito mandato dai due menzionati imputati da loro difesi.

2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione ha infatti ripetutamente chiarito che, in tema di ricusazione, il silenzio della parte che assiste all'iniziativa del suo difensore non può valere come manifestazione implicita di volontà rilevante al fine di attribuire all'interessato la dichiarazione del difensore, sia per l'equivocità di un simile silenzio sia per la natura formale della dichiarazione di ricusazione, quale è legislativamente prevista dagli artt. 37 e 38 cod. proc. pen.; la quale natura esclude che la stessa dichiarazione possa essere espressa in forme diverse da quelle previste ex lege (Sez. 6, n. 2613 del 13/07/1998, Mele, Rv. 211564-01; Sez. 6, n. 3619 del 16/10/1995, dep. 1996, Vitalone, Rv. 203870-01.

Successivamente: Sez. 1, n. 45799 del 22/11/2001, Corticchia, Rv. 220507-01).Alla luce di tale principio - che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - si deve quindi escludere che la presenza degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 28 ottobre 2022 e il silenzio da essi serbato a fronte dell'iniziativa dei propri difensori di ricusare, nel corso della stessa udienza, il giudice Subinaghi, possa valere come implicita manifestazione di volontà rilevante al fine di attribuire agli stessi imputati la dichiarazione dei propri predetti difensori.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano dichiarava l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proposta dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], sull'assunto che il predetto giudice avesse, nell'esercizio delle proprie funzioni e prima che fosse pronunciata sentenza (in particolare, nel corso dell'udienza del 28 ottobre 2022), manifestato il proprio convincimento della colpevolezza dei tre predetti imputati. La Corte d'appello di Milano motivava la dichiarazione di inammissibilità della menzionata dichiarazione di ricusazione con l'argomentazione che, posto che essa «non [era] stata presentata personalmente dai tre imputati, ma dai rispettivi difensori di fiducia e sottoscritta digitalmente soltanto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]», alla medesima «non [era] allegato lo specifico mandato difensivo, rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] al proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], né la procura speciale rilasciata dagli altri due imputati all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con l'indicazione dei motivi di ricusazione». 2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 20, 21 e 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nonché il «vizio di motivazione». Dopo avere rappresentato, in punto di fatto, che la dichiarazione di ricusazione era stata inoltrata alla Corte d'appello di Milano due volte «per tutti i difensori» dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - segnatamente: una prima volta, il 31 ottobre 2022 alle ore 20:12, con la firma digitale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che era il difensore di [OSCURATO:PERSONA]); una seconda volta, lo stesso 31 ottobre 2022 ma alle ore 20:51, con la firma digitale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che era il difensore dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) - il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe «visionato solo il primo inoltro», per tale ragione ritenendo che la dichiarazione era stata firmata digitalmente dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA], e che sarebbe comunque «assorbente su ogni altra considerazione, che, quando vi è [il] formale e corretto deposito della dichiarazione da parte anche di uno solo degli imputati, la Corte d'appello non può dichiarare l'inammissibilità per tutti perché ciò rappresenta quantomeno un'erronea applicazione della legge penale». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 37, lett. b) (rectius: primo comma, lett. b), 38 e 122 dello stesso codice, nonché il «vizio di motivazione». Il ricorrente - con particolare riguardo a quanto rilevato dalla Corte d'appello di Milano in ordine al fatto che «all'istanza di ricusazione non è allegato lo specifico mandato difensivo, rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] al proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]» - deduce che: a) l'allegazione del predetto «specifico mandato difensivo» non sarebbe necessaria; b) comunque, era pacificamente presente agli atti una procura speciale, rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 122 cod. proc.pen., la quale «cont[eneva] anche i poteri di disporre di diritti personalissimi (e quindi essa è procura speciale) ed alle difese vengono attribuite tutte le facoltà previste dalla legge, ergo anche quella di ricusare il giudice». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 37, 38, comma 4, e 122 dello stesso codice. Il ricorrente rappresenta che «laddove venga in giudizio la necessità di ricusare il Giudice il difensore munito di procura può esercitare tale diritto. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano in aula, e pertanto la dichiarazione di ricusazione avvenuta in loro presenza e senza che questi nulla obiettassero vale come conferimento orale di procura speciale». Il ricorrente aggiunge che, «[i]n riferimento alle procure speciali non rilasciate dagli imputati ed all'assenza in ess[e] dell'indicazione dei motivi di ricusazione, valgano le stesse motivazioni dette con la presenza in aula degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano in aula e la loro presenza senza aver rinnegato l'attività dei rispettivi difensori è da leggersi come avvenuta conferma delle istanze presentate dai rispettivi difensori». [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi - che, per la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 1.1. In punto di fatto risulta che, come è stato documentato dal ricorrente, la dichiarazione di ricusazione in questione fu sottoscritta sia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], sia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], allora difensore dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Ciò appurato in punto di fatto, si deve rammentare che le Sezioni unite di questa Corte hanno enunciato il principio che, ai sensi dell'art. 38, comma 4, cod. proc. pen., «il difensore non è legittimato a proporre la dichiarazione di ricusazione se non quando egli ne abbia ricevuto mandato dalla parte. In questo caso egli può compiere, in qualità di rappresentante, l'atto di ricusazione, pur senza avere ricevuto la procura speciale di cui all'ultima parte dello stesso comma» (Sez. U, n. 18 del 05/10/1994, dep. 1995, Battaggia, Rv. 199805-01). In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere - salvo il caso del latitante o dell'evaso che per legge sono rappresentati a tutti gli effetti dal difensore - un'autonoma, parallela legittimazione di quest'ultimo, il quale, pur potendo validamente proporre l'atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto, a tal fine, apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale, ma pur sempre tale da rivelare l'espressa volontà della parte mirante alla ricusazione del giudice (Sez. 1, n. 6965 del 07/12/1999, dep. 2000, Bruno, R\t. 215234-01. In precedenza: Sez. 1, n. 4969 del 18/09/1997, Prino, Rv. 208788-01). Pertanto, stante la natura di atto personalissimo della parte processuale della ricusazione, il difensore, per proporla, deve essere munito di procura speciale o di un mandato specifico, con esclusione della sufficienza del solo generico mandato defensionale (Sez. 1, n. 24099 del 26/05/2009, Bruschi, Rv. 243969-01). In senso analogo si è successivamente espressa anche Sez. 5, n. 37468 del 03/07/2014, Santonastaso, Rv. 262210-01, secondo cui la ricusazione è atto personalissimo della parte; può tuttavia essere proposta dal difensore a condizione che sia munito di mandato specifico anche se non nelle forme della procura speciale, mentre è insufficiente il solo generico mandato defensionale (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti del mandato specifico nell'atto allegato dal difensore alla dichiarazione di ricusazione, sottoscritto dall'imputato, con firma autenticata dallo stesso difensore e contenente l'espresso riferimento all'istanza di ricusazione nei confronti del giudice ricusato). 1.3. Tornando al caso in esame, si deve rilevare come il ricorrente abbia allegato al ricorso esclusivamente una procura (peraltro priva di data) conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] la quale non contiene alcun riferimento a un'istanza di ricusazione nei confronti del giudice Subinaghi. Pertanto, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ritenere munito di uno specifico mandato, risultava non legittimato a proporre la dichiarazione di ricusazione. Né risulta che gli altri due difensori che proposero la stessa dichiarazione - gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (allora difensore dell'odierno ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA] (difensore di [OSCURATO:PERSONA]) avessero ricevuto un apposito mandato dai due menzionati imputati da loro difesi. 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha infatti ripetutamente chiarito che, in tema di ricusazione, il silenzio della parte che assiste all'iniziativa del suo difensore non può valere come manifestazione implicita di volontà rilevante al fine di attribuire all'interessato la dichiarazione del difensore, sia per l'equivocità di un simile silenzio sia per la natura formale della dichiarazione di ricusazione, quale è legislativamente prevista dagli artt. 37 e 38 cod. proc. pen.; la quale natura esclude che la stessa dichiarazione possa essere espressa in forme diverse da quelle previste ex lege (Sez. 6, n. 2613 del 13/07/1998, Mele, Rv. 211564-01; Sez. 6, n. 3619 del 16/10/1995, dep. 1996, Vitalone, Rv. 203870-01. Successivamente: Sez. 1, n. 45799 del 22/11/2001, Corticchia, Rv. 220507-01).Alla luce di tale principio - che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - si deve quindi escludere che la presenza degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 28 ottobre 2022 e il silenzio da essi serbato a fronte dell'iniziativa dei propri difensori di ricusare, nel corso della stessa udienza, il giudice Subinaghi, possa valere come implicita manifestazione di volontà rilevante al fine di attribuire agli stessi imputati la dichiarazione dei propri predetti difensori. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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