CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01357/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCOrt ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 e 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Nibionno tra il 2014 e il maggio 2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e circa la qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); con particolare riguardo alla qualificazione del fatto, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è infatti limitata ai casi di errore manifesto (non ricorrente nel caso di specie), ossia ai casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti, come nel caso in esame, margini di ophabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 26415301; Sez. 15, n. 15009 del 27/11/2012, dep.2013, Bisignani, Rv. 25486501); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 20