CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 08534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19422-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati - avverso la sentenza n. 395/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 4.3.1998 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Sapri, invocandone la condanna al rilascio, in favore di esso attore, di un immobile in Capitello di Ispani (SA) costituito da una casetta con circostante terreno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell’intervenuta usucapione del bene oggetto di causa. Con sentenza n. 4/2011 il Tribunale accoglieva la domanda principale, condannando il convenuto al rilascio dell’immobile, rigettando invece la riconvenzionale per carenza della prova del possesso utile ad usucapionem. Con la sentenza impugnata, n. 395/2018, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dal solo [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ambo le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nulli tà della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di rilevare l’irriducibile contraddittorietà sussistente tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale dapprima avrebbe confermato di aver detenuto l’immobile in virtù di comodato gratuito, e poi avrebbe negato, nell’ordine: l’esistenza di trattative per la vendita di detto bene; il fatto che il fratello Rocco, che lo aveva acquistato, lo avesse lasciato nella materiale disponibilità del bene, anche dopo il 1998, data in cui Giuseppe si era trasferito ad abitare altrove; il fatto che Giuseppe aveva manifestato, nel 1995, al fratello Rocco l’intenzione di acquistare il bene di cui si discute, offrendo la somma di lire 50.000.000. La censura è inammissibile. Non sussiste, invero, alcun contrasto logico irriducibile tra le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, che si limita a dare atto delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio, da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato di detenere il bene in virtù di un comodato gratuito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte da poi atto delle ulteriori risposte rese dall’interrogato, affermando che il riconoscimento della sua condizione di mero detentore del bene non era incompatibile con le ulteriori dichiarazioni relative all’esistenza di trattative per la vendita del cespite, al possesso delle relative chiavi, all’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di acquistarne la proprietà, manifestata al fratello Rocco nel 1995 (cfr. pag. 5della sentenza). Invero, non si ravvisa alcun irriducibile contrasto logico, non essendo configurabile una situazione in cui la medesima circostanza di fatto sia dapprima affermata e poi negata, né una ipotesi in cui ad una affermazione iniziale siano riconnesse conseguenze logicamente incompatibili con la premessa. Piuttosto, il giudice di merito riporta le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che le stesse non sono contraddittorie le une con le altre. Da un lato, dunque, la Corte di Appello da semplicemente atto di quanto affermato dalla parte, e non proponendo un’affermazione propria, suscettibile di essere valutata con riferimento al paradigma dell’irriducibile contrasto logico: quest’ultimo, infatti, non è certamente configurabile con riferimento alla parte della motivazione con la quale il giudice di merito, senza esprimere la ratio della propria decisione, si limiti a dare atto di quanto emergente da uno specifico atto istruttorio. Dall’altro lato, le diverse affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] evidenziate nel motivo non appaiono in alcun modo contrastanti le une con le altre, essendo ben possibile che il comodatario di un bene, che dichiari di detenerlo in virtù di concessione gratuita del titolare, ignori che quest’ultimo abbia intavolato trattative con terzi per la vendita del cespite, o lo abbia proprio ceduto a detti terzi, consegnandone agli stessi le chiavi di accesso (ove ancora, in ipotesi, una copia delle stesse fosse rimasta nel possesso del comodante). L’ulteriore circostanza che il comodatario abbia, ad un certo punto (precisamente, nel 1995) dichiarato la propria intenzione di acquistare il bene di cui è causa, non soltanto non si pone in contrasto logico con la detenzione del cespite in virtù di un rapporto di comodato, ma anzi conferma che il comodatario, offerente, fosse consapevole, a quella data, di non essere il proprietario del bene stesso. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in capo al ricorrente, del possesso utile ad usucapionem. Ad avviso del ricorrente le dichiarazioni dei vari testimoni escussi, se lette in modo coordinato, avrebbero dovuto condurre il giudice di merito a ritenere conseguita la prova di una relazione con la cosa qualificabile in termini di vero e proprio possesso, e la sua durata ultraventennale. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe applicato la presunzione di possesso intermedio, assumendo erroneamente che la relazionecon la res si fosse instaurata in virtù di un atto di cortesia del titolare del bene. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che l’odierno ricorrente non avesse fornito la prova del possesso del bene di cui è causa, non soltanto alla luce delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, ma anche sulla base del rilievo che le stesse erano state poi confermate dalla deposizione del testimone Antonucci, non smentite dalle dichiarazioni degli altri testi escussi (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Nel contestare tale passaggio motivazionale, il ricorrente riporta, nel corpo del secondo motivo, le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato che [OSCURATO:PERSONA] abitava nell’immobile di cui è causa per concessione gratuita in comodato dello zio (cfr. pag. 7 del ricorso) e [OSCURATO:PERSONA], il quale pure aveva confermato la medesima circostanza (cfr. pag. 9 del ricorso). E riporta altresì le dichiarazioni della teste D’[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva invece dichiarato di sapere che il bene di cui è causa era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e di avervi abitato dal 1964 al 1979 insieme al marito [OSCURATO:PERSONA], fin quando si era separata dallo stesso (cfr. pag. 8 del ricorso). Dallo stesso contenuto della censura, dunque, emerge la condivisibilità della motivazione resa dal giudice di merito: quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interpello, ovverosia che il rapporto con la res era iniziato i n virtù di una concessione gratuita a titolo di comodato, è stato poi confermato anche da due testimoni. In ogni caso, le doglianze in esame si risolvono in una contrapposizione, alla complessiva valutazione del compendio istruttorio condotta dalla Corte di Appello, di una lettura alternativa delle prove, senza tener conto né che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013, Rv.627790), né che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014,Rv. 631330). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell ’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel